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 Decreto 26 Luglio 2007

Ministero della Salute. Organizzazione delle funzioni di cui al Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di valutazione del rischio della catena alimentare.

(GU n. 231 del 4-10-2007)

 

 

 


 IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 1l della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante: "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
Vista l'intesa tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di sicurezza alimentare, sancita in data 17 giugno 2004 con la quale e' stato istituito il "Comitato nazionale per la sicurezza alimentare";
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244, che prevede la collocazione del "Comitato nazionale per la sicurezza alimentare" presso il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, il quale all'art. 4-bis, comma 6, individua nel "Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare" del Ministero della salute riferimento nazionale dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n 178 del Parlamento europeo e del consiglio, che stabilisce i principi e ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Ritenuta la necessita', al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni previste dal regolamento (CE) del 18 gennaio 2002, n. 178 in premessa citato in materia di valutazione del rischio nella catena alimentare, di istituire presso il Ministero della salute il comitato strategico di indirizzo ed il comitato nazionale per la sicurezza alimentare, determinandone le modalita' di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.
Organizzazione delle funzioni in materia di valutazione del rischio della catena alimentare
1. Per assicurare il coordinamento delle funzioni previste dal regolamento (CE) del 18 gennaio 2002, n. 178 in premessa citato in materia di valutazione del rischio nella catena alimentare, operano presso il Ministero della salute il Comitato strategico di indirizzo ed il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
2. Il supporto operativo, l'istruttoria e le funzioni di segreteria dei comitati di cui al comma 1 sono assicurate dal Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare del Ministero della salute, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189.

Art. 2.
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare
1. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare, organo tecnico-consultivo nelle materie di cui al regolamento (CE) 178/2002:
a) agisce in stretta collaborazione con l'EFSA ai sensi dell'art. 22, paragrafo 7 del citato regolamento n. 178/2002;
b) partecipa, attraverso un proprio rappresentante, al forum consultivo dell'EFSA di cui all'art. 27 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare svolge consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare.
3. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare formula pareri scientifici, su richiesta del comitato strategico di indirizzo, delle amministrazioni centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le richieste di parere devono essere inoltrate al Comitato per il tramite del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, che e' responsabile del coordinamento dei processi di valutazione del rischio. Il Comitato trasmette i propri pareri al Segretariato, che provvede ad inviarli al richiedente, al Comitato strategico di indirizzo e alla Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare di cui all'art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modificazioni. Il comitato approva il piano annuale e pluriennale di attivita' tecnico-scientifica predisposto, secondo le priorita' di intervento definite dal Comitato strategico di indirizzo di cui al successivo art. 3, dal Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare del Ministero della salute.
4. Il comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' composto da 18 membri, individuati tra esperti di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalita' nelle materie attinenti la valutazione del rischio nella catena alimentare, ed in particolare nei seguenti settori:
a) additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;
b) additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi;
c) salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui;
d) organismi geneticamente modificati;
e) prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;
f) pericoli biologici;
g) contaminanti nella catena alimentare;
h) salute e il benessere degli animali.
5. I membri del Comitato di cui al comma 1 restano in carica per tre anni. I membri decadono dalla carica a seguito di dimissioni o dopo tre assenze consecutive.
6. Il Comitato di cui al comma 1 nella prima seduta nomina il Presidente.
7. Il Comitato di cui al comma 1 approva il regolamento di funzionamento interno entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento.
8. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi della collaborazione di esperti scientifici indipendenti competenti nella materia relativa al singolo argomento trattato, anche attivando specifici gruppi di lavoro.
9. I membri del Comitato di cui al comma 1 e gli esperti di cui al comma 8 si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. A tal fine rendono una dichiarazione con la quale indicano l'assenza di interessi contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.

Art. 3.
Comitato strategico di indirizzo
1. Il Comitato strategico di indirizzo svolge, nell'ambito della valutazione del rischio nella catena alimentare, le seguenti funzioni:
a) adotta il programma di lavoro annuale e pluriennale di cui all'art. 2, comma 3;
b) definisce le priorita' di intervento;
c) definisce le linee generali di comunicazione .
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b), il Comitato tiene conto anche di eventuali problematiche evidenziate dalla consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori.
3. Il comitato strategico e' composto da:
a) il Ministro della salute, o suo delegato, con funzione di presidente;
b) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o suo delegato;
c) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita';
d) il coordinatore degli assessori regionali all'agricoltura;
e) il capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, del Ministero della salute;
f) il capo del Dipartimento delle politiche dello sviluppo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) il direttore del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare;
h) tre rappresentanti tecnici delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome;
i) il presidente dell'Istituto superiore di sanita';
l) il presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;
m) il presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
n) un componente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, nominato dal Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
o) un rappresentante degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nominato dal Ministro della salute.
4. Il Comitato strategico approva il regolamento di funzionamento interno entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento e definisce, ferma restandone la sede operativa, la sede referente dei Comitati di cui all'art. 1.
5. Il comitato si riunisce almeno 2 volte l'anno.

Art. 4.
Finanziamento

1. Ai componenti ed agli esperti del comitato strategico di indirizzo e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare compete esclusivamente il gettone di presenza nella misura e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Art. 5.
Relazione
1. Comitati di cui all'art. 1 presentano una relazione triennale relativa agli obiettivi realizzati dal Ministero della salute e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 204