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Decreto 8 febbraio 2006

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

 

 (GU n. 37 del 14-2-2006)
 

 

 

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;
Visto in particolare 1'art. 23 della citata legge n. 164/1992 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);
Visti gli articoli 19 e 21 della citata legge n. 164/1992, recanti le norme sui Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono stati incaricati i Consorzi di tutela a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle relative D.O.C.G., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Considerato che e' stato previsto l'utilizzo della fascetta sostitutiva del predetto contrassegno ed e' stata posta in essere una prassi operativa con la quale, in particolare, il Ministero ha affidato la stampa delle fascette in questione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la gestione connessa alla distribuzione delle fascette stesse ai produttori interessati alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sulle quali insiste la produzione della D.O.C.G.;
Ritenuta la necessita' di adottare le disposizioni nazionali al fine di disciplinare le caratteristiche della suddetta fascetta per i vini a D.O.C.G., in modo da poter disporre a partire dalla gestione 2006 di una nuova fascetta con particolari elementi di sicurezza, a garanzia dei produttori e dei consumatori;
Ritenuto altresi' di stabilire le disposizioni per consentire la gestione delle citate fascette con particolare riguardo alle richieste dei contingenti da stampare, alla distribuzione, all'utilizzo ed al controllo;
Acquisito sul presente decreto l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio XII, espresso con nota n. 124226 del 16 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.
Obbligo dell'uso della fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato per i vini D.O.C.G.


1. Il condizionamento, da chiunque effettuato, in recipienti di capacita' non superiore a litri 5, dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) destinati all'immissione al consumo comporta l'obbligo dell'uso della fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato, di seguito denominata «fascetta», avente le caratteristiche indicate all'articolo seguente.


Art. 2.
Caratteristiche della fascetta

1. La fascetta per tutti i vini D.O.C.G. italiani e' stampata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., utilizzando particolari sistemi di sicurezza, conformemente all'allegato modello A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La fascetta e' di formato rettangolare, di dimensioni di mm. 140 \times 17 ed e' numerata progressivamente. Essa contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltante sul fondo:
a) l'emblema dello Stato;
b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole e forestali»;
c) la sigla «D.O.C.G.»;
d) il nome della D.O.C.G. del vino di cui trattasi ed eventualmente le tipologie e le menzioni aggiuntive previste dal disciplinare di produzione;
e) il numero progressivo e la serie alfabetica;
f) il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri.
3. La fascetta e' realizzata:
a) in colore rosso intenso per i vini tranquilli o frizzanti rossi e rosati;
b) in colore verde chiaro per i vini tranquilli o frizzanti bianchi;
c) in colore salmone per gli spumanti;
d) in colore giallo ocra per i vini liquorosi ed altre eventuali categorie di vini non contemplate alle precedenti lettere.
4. Le diciture che compaiono nella fascetta sono raggruppate in due parti, come risulta dall'allegato modello A:
a) una parte fissa e comune per tutti i tipi di contrassegno, costituita dall'emblema dello Stato, dalle diciture «Ministero delle politiche agricole e forestali» e dalla sigla D.O.C.G.;
b) una parte variabile contenente le restanti indicazioni di cui al comma 2, relative al nome della specifica D.O.C.G.;
5. La fascetta puo' essere integrata dall'eventuale «logo» della denominazione, purche' previsto nel relativo disciplinare di produzione.


Art. 3.
Applicazione della fascetta

1. La fascetta e' applicata sulle chiusure in modo tale da evitare che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione della fascetta stessa, cosi' da impedire la sua riutilizzazione.
2. Le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere interamente leggibili una volta che la fascetta sia stata applicata.


Art. 4.
Scorte di fascette

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e' tenuto a mantenere una scorta di fascette, eventualmente compilate soltanto con le indicazioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), sufficiente alle prevedibili necessita'.


Art. 5.
Gestione delle fascette

1. Entro il primo marzo di ciascun anno, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sul cui territorio ricade la zona di produzione del relativo vino D.O.C.G., di seguito denominata competente Camera di commercio, previa consultazione del Consorzio di tutela incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992, di seguito denominato Consorzio di tutela, o in assenza del Consorzio dei produttori interessati, comunica per la relativa D.O.C.G. al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio QPA VII - il presunto fabbisogno di fascette per l'anno successivo, calcolato tenendo conto dei quantitativi occorsi nell'anno precedente e degli orientamenti tendenziali di mercato. Su tale base, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero indica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio XII - il quantitativo di fascette da fabbricare per l'anno successivo.
Eventuali richieste integrative, in via del tutto eccezionale e per effettive esigenze tecnico-produttive e commerciali, potranno essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze anche successivamente.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero il costo unitario di produzione comprensivo di I.V.A. delle fascette per l'anno successivo. Il Ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre il prezzo unitario delle fascette per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A.
3. Le richieste di consegna delle fascette, fino alla concorrenza del quantitativo massimo di cui al comma 1, sono effettuate al Ministero dell'economia e delle finanze dalle competenti Camere di commercio.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze consegna i quantitativi di fascette richieste dal Ministero alle competenti Camere di commercio, unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino per ogni tipologia di fascetta i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine.
5. Le competenti Camere di commercio distribuiscono le fascette alle ditte imbottigliatrici, previo pagamento della corrispondente somma. Le medesime Camere di commercio rilasciano alle ditte imbottigliatrici apposita ricevuta di consegna delle fascette.
6. Le Camere di commercio sono autorizzate a delegare i Consorzi di tutela delle relative D.O.C.G., previo apposita convenzione, a svolgere le operazioni di distribuzione delle fascette.


Art. 6.
Distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici

1. Le fascette sono rilasciate alle ditte imbottigliatrici dalle competenti Camere di commercio o dai Consorzi di tutela.
2. Le fascette sono ritirate dagli imbottigliatori, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da contrassegnare di cui dispongono, previo consegna della seguente documentazione:
a) certificazione di cui all'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, relativa al superamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico della relativa partita di vino D.O.C.G.;
b) quietanza o bollettino attestante il versamento della somma corrispondente al prezzo delle fascette.
3. Le spese relative al trasporto ed alla distribuzione delle fascette, sostenute dalle competenti Camere di commercio o dai Consorzi di tutela, devono essere rimborsate da parte delle ditte imbottigliatrici interessate ai medesimi organismi, in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato.


Art. 7.
Rendicontazione delle Camere di commercio o dei Consorzi di tutela e adempimenti delle ditte imbottigliatrici

1. Le Camere di commercio o i Consorzi di tutela sono tenuti ad istituire i registri di carico e di distribuzione delle fascette sui quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di fascetta.
2. Le stesse Camere di commercio o i Consorzi di tutela sono tenute a comunicare con cadenza annuale i risultati della contabilizzazione al Ministero. In particolare, sono tenute ad inviare al Ministero stesso l'elenco delle ricevute di consegna delle fascette alle ditte richiedenti e l'elenco delle ricevute di versamento di cui all'art. 6, comm 2, lettera b), avvalendosi anche di sistemi informatici.
3. Le ditte imbottigliatrici annotano nei registri le movimentazioni delle fascette conformemente a quanto indicato nell'art. 20, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 25 luglio 2003 recante la disciplina degli esami chimico-fisici e organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.
4. Per ciascuna partita di vino D.O.C.G. certificata di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), e' ammesso uno scarto massimo dello 0,5 per cento tra quantita' di fascette ritirate e quantita' di confezioni realizzate.
5. In caso di deterioramento delle fascette per uno scarto superiore al citato limite dello 0,5 per cento, con la conseguente impossibilita' della loro utilizzazione per il confezionamento, l'imbottigliatore deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, darne comunicazione scritta al competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla competente Camera di commercio o Consorzio di tutela, indicando la causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. In tal caso il predetto Ufficio, esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause del deterioramento, se del caso, provvede a ritirare le fascette deteriorate e autorizza con proprio provvedimento l'imbottigliatore a rettificare le registrazioni contabili di cui al comma 3 del presente articolo e la Camera di commercio o il Consorzio di tutela a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle deteriorate.
6. In caso di furto o di distruzione delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, sporgere denuncia all'Autorita' di pubblica sicurezza ed inviare la relativa comunicazione all'Ufficio periferico competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi.
7. In caso di deterioramento o perdita della partita di vino D.O.C.G., ovvero di vendita della partita D.O.C.G. allo stato sfuso, l'imbottigliatore e' obbligato a restituire le relative fascette alla competente Camera di commercio o al Consorzio di tutela.


Art. 8.
Norme transitorie - Termini di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dalla data di emanazione.
2. Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni e' fissato al 30 giugno 2006.
3. I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette di cui al comma 2, applicate entro il citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle scorte, purche' entro il 10 luglio 2006 le ditte interessate comunichino all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato con le predette fascette, con gli estremi alfabetici e numerici delle fascette. Entro lo stesso termine del 10 luglio 2006 le ditte interessate sono tenute a restituire le fascette di cui al precedente comma, rimaste inutilizzate alle competenti Camere di commercio o Consorzi di tutela al fine della loro distruzione con le modalita' che saranno individuate dal Ministero con successivo provvedimento.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 8 febbraio 2006


Il Ministro: Alemanno