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Decreto 2 marzo 2006

 

 Ministero delle Attivitą Produttive. Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre 2000, n. 388. Disposizioni sull'erogazione dei progetti ritenuti ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2003.

 

(GU n. 81 del 6-4-2006)
 

I IL DIRETTORE GENERALE
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori

Visto il decreto 3 luglio 2003 ed in particolare gli articoli, 7, 12 e 14;
Visto il punto 9 «Erogazione» della nota n. 1298512 del 19 aprile 2004 concernente linee guida per le fasi di rendicontazione ed in particolare;
Visto l'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Considerato che le norme che regolano la contabilita' generale dello Stato - circa i tempi di attribuzione annuale degli stanziamenti di cassa, la gestione e la permanenza nel bilancio dello Stato di somme impegnate negli esercizi precedenti a quello in corso - non consentono una preventiva determinazione dei tempi di erogazione delle quote di cofinanziamento;
Considerata la necessita' di tenere conto degli effettivi tempi di erogazione delle somme dovute per le richieste di liquidazione, positivamente istruite, relativamente alla durata dei progetti ritenuti ammissibili ai sensi del decreto 3 luglio 2003, con riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del medesimo decreto 3 luglio 2003;


Decreta:


Art. 1.
1. Per i progetti di cui al decreto ministeriale 3 luglio 2003 ammessi a cofinanziamento, per i quali sia stata presentata richiesta di erogazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto ministeriale 3 luglio 2003 e non sia intervenuto il relativo provvedimento di liquidazione, la decorrenza dei termini previsti per la conclusione del progetto dall'art. 7, commi 1 e 2 del del decreto ministeriale 3 luglio 2003, anche in relazione al disposto del successivo art. 14, e sospesa per il periodo intercorrente tra la data della comunicazione della conclusione della relativa istruttoria avente esito positivo e quella del provvedimento di liquidazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il termine previsto per la conclusione del progetto, o quello maggiore, per effetto della proroga eventualmente concessa ai sensi dell'art. 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 luglio 2003, riprende a decorrere dalla data del provvedimento di liquidazione. Conseguentemente, i progetti devono essere conclusi entro il termine finale da computarsi senza tener conto del periodo di sospensione di cui al comma 1.
3. E' comunque facolta' del soggetto beneficiario che abbia concluso il proprio progetto nelle more del periodo di sospensione di cui al comma 1, presentare la richiesta della erogazione della quota a saldo ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 3 luglio 2003, secondo le modalita' ed i tempi previsti dall'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 3 luglio 2003.

Art. 2.
1. La liquidazione del cofinanziamento dei progetti, indipendentemente dalla fase per la quale viene avanzata la richiesta di liquidazione della relativa quota, e' effettuata successivamente alla specifica attribuzione di cassa, per l'anno di riferimento, da parte del Ministro dell'economia e finanze, a valere sul capitolo 1650 del Ministero delle attivita' produttive. Roma, 2 marzo 2006


Il direttore generale: Primicerio