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Decreto 4 marzo 2005

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 e del decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267.

(GU n. 108 del 11-5-2005)

 

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, da ultimo modificato dal Reg. (CE) n. 2052/2003, del 17 novembre 2003;
Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003 e successive modifiche;
Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova e' esercitato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Considerato che il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90, del 26 giugno 1990 e successive modifiche ha reso obbligatoria l'indicazione del sistema di allevamento sulle uova e relativi imballaggi;
Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalita' per autorizzare i centri d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative all'origine delle uova, alla data di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline nonche' i relativi criteri di controllo;
Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 19 giugno 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nella adunanza del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decretano:

Titolo I
DICITURE OBBLIGATORIE

Art. 1.
Sistemi di allevamento
1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri d'imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, devono apporre sugli imballaggi delle uova della categoria «A», una delle sottostanti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole: sull'imballaggio (obbligatorie)
a) «Uova da allevamento all'aperto»;
b) «Uova da allevamento a terra»;
c) «Uova da allevamento in gabbie»;
d) «Uova da agricoltura biologica».
2. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per l'etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, le imprese di cui al paragrafo precedente possono apporre sulle uova della categoria «A», unitamente al codice obbligatorio distintivo del produttore e del sistema di allevamento, di cui all'art. 2, una delle seguenti diciture:

sulle uova
(obbligatorie) (facoltative)
a) 1IT ................... «Aperto»
b) 2IT ................... «A terra»
c) 3IT ................... «Gabbia».
d) 0IT ................... «All.Bio»
Per apporre le predette diciture sugli imballaggi e sulle uova, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati nell'allegato III del regolamento (CE) 2295/2003.


Art. 2.
Codice distintivo del produttore
1. I detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell'allevamento ed il rilascio del codice identificativo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalita' prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.
Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti nell'allegato III del Reg. (CE) 2295/2003, nonche' nel su citatodecreto legislativo, attuazione della direttiva 1999/74/CE richiamata nel medesimo allegato III, possono fornire ai centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture. A partire dal 1° luglio 2005, anche i piccoli produttori che allevano meno di 350 galline ovaiole e che, quindi, non ricadono nell'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo, per poter vendere le uova sui mercati locali devono rispettare i requisiti minimi per il benessere delle ovaiole di cui alla vigente normativa ed essere in possesso del codice identificativo.
2. Per il rilascio del codice identificativo dell'allevamento gli interessati devono inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2003, al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che nella fattispecie ha la funzione di autorita' sanitaria di controllo. Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione degli allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all'ASL stessa.
3. Le ASL, per il tramite degli assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome, trasmettono, preferibilmente per via telematica, l'elenco dei codici rilasciati, completo di tutti gli elementi identificativi e delle caratteristiche delle aziende previsti all'allegato E del decreto legislativo n. 267/2003, al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti (D.G.S.V.A.) - Ufficio X. La trasmissione del suddetto elenco dovra' avvenire per la prima volta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il Ministero della salute aggrega i dati e li trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) - D.G. per le politiche agroalimentari - PAGR. IV, al fine di costituire un elenco nazionale dei produttori di uova per sistema di allevamento, che consenta a quest'ultima amministrazione di ottemperare agli obblighi che la normativa comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati statistici.
4. I Ministeri su menzionati utilizzeranno i dati di cui all'elenco nazionale al fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i necessari controlli.
5. Le regioni e le province autonome devono inviare entro il 15 febbraio di ogni anno gli elenchi aggiornati al Ministero della salute, che provvedera' ad inoltrarli, per via elettronica, al MiPAF entro il successivo 15 marzo. Inoltre le regioni e le province autonome devono comunicare tempestivamente all'Ufficio X della D.G.S.V.A. eventuali revoche e sospensioni comminate alle aziende a seguito di inadempienze agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale. Per agevolare l'adempimento delle predette disposizioni, le ASL sono tenute a comunicare alle competenti autorita' regionali ogni eventuale variazione degli elenchi (attribuzione nuovi codici, revoche, sospensioni) entro quindici giorni dalla variazione medesima.
6. Ciascun produttore e' tenuto a mantenere aggiornato un registro conforme al modello riportato in allegato I.
7. La timbratura delle uova con il codice del produttore puo' essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione. Qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione.
8. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro d'imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo centro d'imballaggio.

Art. 3.
Uova vendute sciolte

In caso di vendita al minuto di uova sciolte devono essere indicate in modo chiaro e perfettamente visibile al consumatore le seguenti informazioni:
1) categoria di qualita';
2) categoria di peso;
3) numero distintivo del produttore, con relativa spiegazione del significato;
4) numero di identificazione del centro di imballaggio;
5) data di durata minima;
6) modalita' di conservazione dopo l'acquisto.
Dal 1° luglio 2005 anche i piccoli produttori che saranno soggetti all'obbligo della stampigliatura delle uova, dovranno esporre le indicazioni di cui al precedente punto 3.

Art. 4.
Centri d'imballaggio
1. I centri d'imballaggio autorizzati ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 419, iscritti dal MiPAF in un apposito elenco, sono tenuti a mantenere aggiornati dei registri speciali, conformemente ai modelli riportati agli allegati II e III.
2. Le uova devono essere consegnate ai centri d'imballaggio e da questi mantenute in spazi prestabiliti, separatamente, a seconda del sistema di allevamento, in contenitori recanti le rispettive diciture; le operazioni di calibratura e di imballaggio delle uova si effettuano separatamente per sistema di allevamento.
3. Per ogni partita di uova venduta in piccoli imballaggi recanti una delle diciture previste all'art. 1, i centri d'imballaggio tengono aggiornati appositi registri conformi ai modelli riportati nell'allegato III. In alternativa al registro di vendita, i centri d'imballaggio possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui all'art. 1.
4. Le diciture relative al sistema di allevamento devono essere riportate obbligatoriamente sia sui piccoli sia sui grandi imballaggi.


Titolo II
DICITURE FACOLTATIVE


Art. 5.
Origine delle uova
1. Sulle uova, sui piccoli imballaggi e sui grandi imballaggi e' possibile apporre diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova, facendo riferimento ad una circoscrizione amministrativa o ad altra area geografica ben definita del territorio dell'Unione europea dove le uova sono state prodotte; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al MiPAF tramite l'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio che esprime parere al riguardo.
2. Nel caso di vendita di uova sciolte l'indicazione dell'origine delle uova puo' essere utilizzata soltanto se le singole uova sono stampigliate con le rispettive diciture e/o simboli.
3. Per utilizzare le diciture e/o i simboli riguardanti l'origine delle uova:
i produttori devono utilizzare i registri conformi al modello riportato nell'allegato V;
i centri d'imballaggio devono utilizzare registri conformi ai modelli riportati, rispettivamente, negli allegati IV e VI.
Quest'ultimo registro, tuttavia, puo' essere sostituito dalla raccolta delle fatture o bollette di consegna provviste delle diciture di cui sopra.

Art. 6.
Tipo di alimentazione
1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sui grandi e piccoli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformita' con la normativa vigente in materia di alimentazione animale, non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.
2. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al MiPAF tramite l'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, che esprime parere al riguardo, ed a produrre una dichiarazione dei fornitori di mangime e del mangimificio di presa conoscenza ed accettazione degli obblighi di tenuta delle registrazioni di cui all'art. 27, paragrafo 2 del Reg. (CE) 2295/2003.
3. I centri d'imballaggio che si avvalgono delle diciture relative al tipo di alimentazione debbono tenere, per un periodo di almeno sei mesi, una registrazione dettagliata delle consegne di uova fatte dall'allevatore, secondo il fac simile in allegato IV.
I centri d'imballaggio tengono, per un periodo di almeno sei mesi, anche una registrazione separata delle vendite di piccoli imballaggi e di uova recanti le diciture di cui al primo comma, secondo il fac simile in allegato VI. Tuttavia, invece delle registrazioni delle vendite sopradette, i centri d'imballaggio possono tenere le fatture o le bollette di consegna con le indicazioni relative al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole.
4. Il produttore tiene una registrazione aggiornata che indica la quantita' ed il tipo di mangimi semplici e/o composti ricevuti in fornitura e dei mangimi prodotti nella stessa azienda per autoconsumo, la data della fornitura e il nome del mangimificio o del fornitore del mangime, il numero e l'eta' delle galline ovaiale, il numero delle uova prodotte e le relative consegne, la data di spedizione e il nome degli acquirenti, secondo i fac simili riportati negli allegati V e VII.
Tale registrazione e' tenuta per almeno sei mesi dopo la cessazione della fornitura di uova da parte del produttore o dopo l'eliminazione delle galline ovaiole.
5. I fornitori di mangimi e i mangimifici di cui al punto 2 hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Reg. (CE) 2295/2003, di tenere la contabilita' delle consegne effettuate dalla quale risulti la composizione degli alimenti forniti agli allevatori, per almeno sei mesi dopo la spedizione degli stessi.
6. L'indicazione relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole deve essere uguale sia sui grandi imballaggi sia su quelli piccoli. In caso di vendita di uova sciolte, tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.
7. I cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime che puo' comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali. Tuttavia, qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato, in caso d'indicazione di un solo cereale e almeno il 5% in caso d'indicazione di piu' cereali.
8. L'Ispettorato centrale repressione frodi procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza delle indicazioni utilizzate.

Art. 7.
Data di deposizione
1. I centri d'imballaggio delle uova possono essere autorizzati ad apporre la data di deposizione sugli imballaggi. In tal caso essa deve essere indicata anche sulle uova in essi contenute. Tale data deve essere stampigliata sulle uova durante o immediatamente dopo la classificazione o direttamente presso l'allevamento.
In questi casi si applicano le seguenti disposizioni:
a) i produttori ed i centri d'imballaggio debbono presentare domanda all'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, secondo i fac simile allegati VIII e IX che la trasmette al MiPAF corredata del proprio parere a seguito di specifica ispezione. Nel caso che le due suddette figure professionali siano riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica domanda;
b) i centri d'imballaggio uova tengono aggiornati dei registri speciali conformi ai modelli riportati in allegato X; c) i produttori di uova sulle quali va apposta la data di deposizione tengono costantemente aggiornato un registro conforme al modello in allegato XI;
d) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo sono poi soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi almeno con frequenza bimestrale.

Art. 8.
Disposizioni finali
1. In virtu' dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 2295/2003, tutti i numeri distintivi attribuiti dal MiPAF ai centri d'imballaggio di uova ricadenti nel territorio nazionale sono automaticamente variati sostituendo l'iniziale numero 4 con il codice IT (es: 44539 diventa IT4539). Tuttavia, per consentire lo smaltimento dei vecchi imballaggi, i numeri distintivi autorizzati anteriormente al 31 dicembre 2003 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004, cosi' come disposto all'art. 39 del predetto regolamento.
2. A partire dal 1° luglio 2005 il codice distintivo dell'allevamento dovra' essere stampigliato anche sulle uova non classificate vendute sul mercato pubblico locale direttamente dal produttore. A tale obbligo dovranno attenersi anche i piccoli produttori che non ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 267/2003.
3. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione dei consumatori le informazioni che consentono di interpretare correttamente i codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare:
1) lo Stato membro o paese terzo di produzione;
2) il sistema di allevamento;
3) la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la produzione;
4) gli estremi della ASL competente per l'allevamento di produzione.
Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore direttamente nei punti vendita.
4. Tutti i registri previsti dal presente decreto e dagli articoli 12, 13, 15 del Reg (CE) n. 2295/2003 devono essere preventivamente bollati e vidimati dall'ispettorato centrale repressione frodi competente. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta cio' sia possibile, e' consentito utilizzare uno o piu' registri o altro tipo di registrazione riportante tutte le informazioni prescritte.
5. Ai sensi del decreto ministeriale n. 376, del 25 maggio 1992, le autorizzazioni ministeriali ad apporre le diciture di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 sono rilasciate, qualora i risultati dell'istruttoria dell'organismo di controllo competente siano favorevoli, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda degli interessati da parte del MiPAF.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le aziende alle quali e' stato rilasciato il codice di cui all'art. 2, trasmettono all'Ufficio dell'ICRF competente per territorio la rilevazione del numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52). Gli uffici dell'ICRF trasmettono a loro volta tali dati in forma aggregata per sistema di allevamento, al MiPAF per via elettronica.
7. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento n. 2295/2003, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del Reg (CE) n. 2295/2003.
Il decreto ministeriale 19 giugno 2002 e' abrogato.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 370


Allegati omessi