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Decreto 27 Maggio 2004

Ministero delle Attività Produttive. Rintracciabilita' e scadenza del latte fresco. 

(GU n. 152 del 1-7-2004) 

 


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 con il quale e' stata recepita la direttiva n. 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita';
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 185 del 9 maggio 1991, recante i requisiti per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive n. 92/46/CEE e n. 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive n. 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 1999, n. 336 recante attuazione delle direttive n. 96/22/CE e n. 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 recante attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;
Ritenuta la necessita' di definire e disciplinare il sistema di rintracciabilita' del latte al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi del consumatore;
Ritenuto che l'indicazione della regione di provenienza per il latte alimentare fresco trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del latte in relazione al luogo di acquisto del prodotto finale;

Decreta:

Art. 1.
Applicabilita'
1. Il presente decreto si applica alle fasi produttive finalizzate all'ottenimento di latte fresco di cui alla legge del 3 maggio 1989, n. 169 ed ottenuto con i procedimenti previsti od autorizzati in attuazione della medesima legge.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "latte crudo", il latte prodotto mediante secrezione dalla ghiandola mammana di vacche, sottoposto ad una temperatura non superiore a 40°C, o ad un trattamento avente effetto equivalente;
b) "latte alimentare vaccino", le produzioni di latte di cui alla legge 3 maggio 1989, n. 169 e al regolamento (CE) n. 2597/97;
c) "allevamenti", le imprese che effettuano attivita' di allevamento di bovini da latte la cui produzione e' destinata all'ottenimento di latte vaccino;
d) "centro di raccolta", lo stabilimento in cui il latte crudo puo' essere raccolto ed eventualmente raffreddato e filtrato;
e) "centro di standardizzazione", lo stabilimento non strutturalmente collegato a un centro di raccolta, ne' ad uno stabilimento di trattamento o trasformazione, nel quale il latte crudo puo' essere sottoposto a scrematura o a modifica e regolazione della materia grassa;
f) "primi acquirenti", l'impresa o l'associazione che acquista latte direttamente dall'allevamento, eventualmente anche solo per cederlo a una o piu' imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari senza procedere ad alcuna operazione fisica sul latte;
g) "stabilimenti di trattamento", lo stabilimento in cui si effettua il trattamento termico del latte ed il suo confezionamento; 
h) "trasportatori", gli operatori della logistica che si interfacciano tra gli allevamenti, i centri di raccolta, i centri di standardizzazione, gli stabilimenti di trattamento o trasformazione; 
i) "mangimi", qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, destinato alla nutrizione per via orale degli animali. 

Art. 3.
Soggetti obbligati
1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono coloro che producono latte alimentare fresco(*) di cui alla legge n. 169/1989, e in particolare:
a) i titolari degli allevamenti;
b) i primi acquirenti;
c) i titolari dei centri di raccolta;
d) i titolari dei centri di standardizzazione;
e) i trasportatori;
f) i responsabili delle aziende di trattamento.

 

(*) N.d.R.: l'originario termine "vaccino" è stato così sostituito con D.M. 14 gennaio 2005

Art. 4.
Obblighi

1. Il sistema di rintracciabilita' adottato da ciascun soggetto di cui all'art. 3 deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze.
2. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilita' contenente le informazioni di cui all'allegato A, secondo i termini previsti nello stesso allegato.

Art. 5.
Manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte
1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare entro il 1° aprile 2004, un "Manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte".
2. Il manuale contiene le procedure di identificazione e rintracciabilita' e la relativa modulistica per la registrazione ad integrazione della documentazione gia' richiesta dalla normativa vigente in materia.
3. Il sistema di rintracciabilita' aziendale deve consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da emanarsi entro il 30 settembre 2003, sono definite le linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte, anche tenendo conto delle norme UNI 10939/2001 e UNI 11020/2002.

Art. 6.
Abrogazione
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali 27 giugno 2002 e 24 luglio 2003 recanti disciplina della etichettatura e della rintracciabilita' del latte
alimentare.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno


Allegato A
(Allegato così modificato dal D.M. 14 gennaio 2005)

A. Gli allevamenti sono obbligati a identificare, documentare e registrare il latte venduto e la sua prima destinazione.
B. I primi acquirenti sono obbligati a identificare e registrare:
1. la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti, o la nazione in caso di provenienza extranazionale;
2. il trasportatore e l'automezzo;
3. il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica l'identificazione della provenienza deve estendersi fino agli allevamenti di origine.
Il primo acquirente, nel caso in cui svolga anche attivita' di centro di raccolta e/o centro di standardizzazione e/o stabilimento di trattamento, deve applicare quanto previsto dagli specifici paragrafi successivi.
C. I centri di raccolta sono obbligati a identificare e registrare:
1. la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale;
2. il trasportatore e automezzo;
3. il latte immagazzinato;
4. il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale.
Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica l'identificazione della provenienza deve estendersi fino agli allevamenti di origine.
D. I centri di standardizzazione sono obbligati a identificare e a registrare l'identificazione:
1. della provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza
extranazionale;
2. del trasportatore e automezzo;
3. del latte immagazzinato;
4. del trattamento di standardizzazione;
5. degli eventuali costituenti naturali del latte aggiunti e della loro provenienza;
6. degli eventuali costituenti naturali del latte sottratti e della loro destinazione;
7. del latte standardizzato immagazzinato;
8. del latte venduto e della sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale.
E. I trasportatori sono obbligati a identificare e registrare:
1. la provenienza del latte raccolto e/o trasportato specificando il mittente e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale;
2. gli automezzi impiegati per il trasporto del latte;
3. la destinazione del latte consegnato specificando il/i destinatario/i e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza
extranazionale.
Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica l'identificazione della provenienza deve estendersi fino agli allevamenti di origine.
F. Gli stabilimenti di trattamento sono obbligati a identificare e registrare:
1. la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualita' la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati; il latte da agricoltura biologica deve essere scortato da certificazione rilasciata dall'organismo autorizzato che ha effettuato il controllo;
2. il trasportatore/i e l'automezzo/i per il latte in ingresso;
3. il latte immagazzinato;
4. il trattamento termico impiegato;
5. l'orario del trattamento solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato;
6. il latte trattato termicamente eventualmente immagazzinato;
7. la linea di confezionamento;
8. il latte confezionato;
9. il trasportatore/i e l'automezzo/i per il prodotto confezionato;
10. la sua prima destinazione.
G. Gli stabilimenti di trattamento devono indicare nella etichettatura del latte fresco, fatte salve le disposizioni vigenti sulla etichettatura dei prodotti alimentari, anche il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.
Tale riferimento puo' ascriversi alle due seguenti diciture:
A. «Zona di mungitura» (nel caso sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:
a)il comune, la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea); in alternativa e' consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea) ovvero:
b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese U.E.;
c) «UE», nel caso di provenienza del latte da piu' Paesi membri comunitari;
B. «Provenienza del latte» (nel caso non sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:
a) la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea) in alternativa e' consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero
b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese UE;
c) «UE», nel caso di provenienza del latte da piu' Paesi membri comunitari;
d) «Paesi terzi» nel caso di provenienza del latte sia da Paesi dell'Unione europea che da Paesi extra Unione europea o solo da Paesi extra Unione europea.
Per i Paesi aderenti all'EFTA il riferimento da riportare in etichetta e' consentito per le indicazioni di cui alle precedenti lettere A.a. A.b, B.b.