AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Circolare 19 Gennaio 2004, n. 1

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle uova e del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, di applicazione. 

(GU n. 41 del 19-2-2004)

 

Al Ministero della salute - D.G.
della sanita' pubblica veterinaria,
degli alimenti e della nutrizione
All'Ispettorato centrale
repressione frodi
Alle associazioni di settore
interessate
 


Si informano le amministrazioni e le organizzazioni in indirizzo che, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 305 del 22 novembre 2003, e' stato pubblicato il regolamento (CE) n. 2052/2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, mentre il regolamento di applicazione della Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 340 del 24 dicembre 2003. 
Analogamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 20 settembre 2003 e' stato pubblicato il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, che reca le norme di attuazione delle direttive 1999/74 CE e 2002/2002/04 CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
Tali provvedimenti introducono alcune importanti novita', di seguito evidenziate, che comporteranno, nel prossimo futuro, anche l'adattamento della normativa nazionale che nella fattispecie e' rappresentata dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 2002.
Tuttavia, nelle more dell'emanazione dell'adeguamento della normativa nazionale, che ai sensi dell'art. 29, par. 2 del regolamento 2295/2003 deve essere inoltrata all'Esecutivo comunitario anteriormente al 1° luglio 2004, si ritiene utile fornire a tutti i soggetti interessati, delle linee guida cui attenersi nello svolgimento della propria attivita'.
Nello specifico, si porta l'attenzione sul fatto che a partire dal 1° gennaio 2004, le uova dovranno essere classificate dai centri d'imballaggio solamente in due categorie di qualita':
uova "A" (o "uova fresche"), destinate al consumo umano;
uova "B", destinate alle industrie alimentari e non alimentari. 
Scompare quindi la categoria "C" che e' ora ricompresa nella categoria "B".
I dispositivi di etichettatura delle uova "B" destinate all'industria alimentare e non alimentare rimangono, tuttavia, invariati.
Quando le uova di categoria "A" sono consegnate all'industria con l'indicazione "uova di calibro differente", la classificazione per categorie di peso non e' obbligatoria. In tal caso, prima di lasciare il centro d'imballaggio, ogni contenitore e' contrassegnato con:
la categoria di qualita';
il nome, l'indirizzo e il numero distintivo del centro d'imballaggio;
il nome, l'indirizzo e il numero distintivo del produttore;
il numero di uova o il relativo peso;
il giorno o periodo di deposizione;
la data di spedizione.
A questa regola generale si affiancano due possibilita' di deroga che non riguardano pero' l'Italia:
1) gli Stati membri che tradizionalmente attuano il lavaggio delle uova - Svezia e Olanda, potranno continuare a commercializzare sul loro territorio tali uova per la vendita diretta al consumatore per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2006);
2) le uova destinate alla vendita al minuto nei Dipartimenti francesi d'oltremare, possono essere spedite verso quei territori in forma refrigerata.
Sempre a far tempo dal 1° gennaio 2004, sugli imballaggi delle uova di categoria "A" dovra' essere riportata la dicitura relativa ad uno dei tre sistemi di allevamento previsti dalla norma: "Uova da allevamento all'aperto", "Uova da allevamento a terra" e "Uova da allevamento in gabbie", mentre le uova in essi contenute dovranno recare stampigliato sul guscio un codice che identifica il produttore e il sistema di allevamento delle ovaiole (esempio: 3IT001TO036, dove il numero 3 identifica il sistema di allevamento in gabbia, IT identifica lo stato italiano, 001 e' il codice Istat del comune di Torino, TO e' la sigla della provincia e 036 e' un numero progressivo che identifica l'allevamento). A tal fine si precisa che il numero 1 identifica l'allevamento "All'aperto", il numero 2 l'allevamento "A terra", il numero 3 l'allevamento "In gabbie" e il numero 0 la "Produzione biologica".
La timbratura delle uova con il codice del produttore puo' essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione.
Per l'attribuzione del codice identificativo, in particolare per quanto riguarda il sistema di allevamento, le ASL si attengono alle disposizioni contenute negli allegati del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, che riprendono anche quanto previsto dall'allegato III del regolamento (CE) 2295/2003.
La stampigliatura del guscio con il codice in parola si applichera', a partire dal 1° luglio 2005, anche alle uova non classificate vendute direttamente dal produttore su un mercato
pubblico locale.
Nel caso di vendita di uova sciolte non classificate o di uova sfuse originariamente contenute in un grande imballaggio, dovra' essere spiegato su di un cartello separato o sul contenitore delle uova il significato del codice distintivo del produttore o il sistema di allevamento delle ovaiole.
In virtu' di tale disposto, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della vigente normativa nazionale - decreto ministeriale 19 giugno 2002, che prevedono la facoltativita' delle diciture sul sistema di allevamento delle ovaiole, sono da considerarsi non piu' validi e pertanto gli interessati si atterranno alle seguenti disposizioni che derivano dalle recenti innovazioni della succitata normativa comunitaria: tutti i produttori di uova (allevatori) devono, entro il 4 gennaio 2004, presentare domanda per il rilascio del codice distintivo alla ASL di competenza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Per consentire all'amministrazione di adempiere agli obblighi che derivano dalla specifica normativa comunitaria, i produttori sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) a seguito di comunicazione per via telematica, da parte del Ministero della salute o, in casi particolari, dalle ASL, del codice attribuito. Il Ministero della salute comunichera' tempestivamente al MiPAF ogni variazione, aggiunta o cancellazione dei codici suddetti.
Resta inteso che anche i produttori gia' in possesso del codice identificativo del sistema di allevamento rilasciato dal MiPAF, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 19 giugno 2002, devono provvedere a richiedere il nuovo codice sulla base delle disposizioni del decreto legislativo precitato.
Le uova provenienti dai produttori che hanno ottemperato all'obbligo della presentazione della domanda entro i termini prescritti, 4 gennaio 2003, ma che non abbiano ricevuto dalla ASL il codice identificativo in tempo utile, possono continuare ad essere commercializzate fino al 4 aprile 2004 senza il codice, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n, 267.
I centri d'imballaggio debbono riportare sugli imballaggi delle uova l'indicazione del sistema di allevamento delle ovaiole mentre sulle uova e' obbligatoria solamente la stampigliatura del numero distintivo del produttore, tuttavia, resta facoltativa la marchiatura delle uova con la dicitura relativa al sistema di allevamento. I marchi sulle uova riguardanti il numero distintivo del produttore, la data di deposizione, l'alimentazione delle galline ovaiole e l'origine regionale delle uova possono essere apposti dal produttore.
In virtu' dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2295/2003, tutti i numeri distintivi attribuiti dalla scrivente ai centri d'imballaggio di uova ricadenti nel territorio nazionale sono automaticamente variati sostituendo l'iniziale numero 4 con il codice IT (es. 44539 diventa IT4539). Tuttavia, per consentire lo smaltimento dei vecchi imballaggi, i numeri distintivi autorizzati anteriormente al 31 dicembre 2003 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.
Qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione. Alla predetta regola generale puo' essere concessa una deroga da parte dello Stato membro dove si situa la produzione se il produttore e il centro d'imballaggio (sito nell'altro Stato membro) hanno siglato un contratto che preveda che le uova da timbrare con il numero distintivo del produttore siano lavorate esclusivamente da quel centro d'imballaggio e purche' nel contratto stesso emerga l'obbligo di rispettare i termini e le norme di marchiatura. Per
poter usufruire della deroga, gli operatori interessati debbono ottenere il preventivo benestare del proprio Stato membro e di quello in cui si situa il centro d'imballaggio. In tal caso il trasporto e' accompagnato da una copia di tale contratto, certificato dagli operatori interessati come conforme all'originale, unitamente al codice del produttore che il centro di imballo utilizzera' nella lavorazione delle uova. L'autorita' di controllo (ICRF) deve essere informata della concessione di tale deroga. L'autorita' deputata al rilascio del predetto benestare, e' il MiPAF - Dipartimento delle politiche di mercato, PAGR. IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. Restano altresi' validi i criteri tecnici cui gli allevamenti devono attenersi, riportati in allegato I del predetto decreto ministeriale 19 giugno 2002.
I centri d'imballaggio non devono piu' richiedere l'autorizzazione ministeriale all'apposizione delle diciture relative al sistema di allevamento tuttavia, tutti gli altri obblighi relativi alla tenuta dei registri e alle lavorazioni delle uova, di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 giugno 2002, sono estesi a tutti i centri d'imballaggio.
Restano valide le disposizioni del decreto ministeriale 19 giugno 2002, previste per i produttori e i centri d'imballaggio, in ordine alla tenuta dei registri i quali, tuttavia, possono essere sostituiti da altro tipo di registrazione, purche' riportante le stesse informazioni.
Gli articoli 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 19 giugno 2002 rimangono validi ancorche' i rimandi in esso presenti all'abrogato regolamento CEE 1274/91 devono intendersi riferiti al citato regolamento (CE) 2295/2003. Il successivo art. 9 resta valido in tutte le sue parti salvo quanto previsto al paragrafo 4 che e' esteso a tutti i produttori mentre le modalita' di invio dei dati statistici da comunicare annualmente al MiPAF, saranno esplicitate attraverso disposizioni che saranno emanate successivamente di concerto con il Ministero della salute.

Roma, 19 gennaio 2004

Il direttore generale per le politiche agroalimentari
Petroli