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Decreto 19 giugno 2002

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione del 15 maggio 1991. 

(GU n. 166 del 17-7-2002)

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova;

 Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1274/91/CEE del 15 maggio 1991, da ultimo modificato dal regolamento CE n. 1651/2001 del 14 agosto 2001;

 Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova e' esercitato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;

 Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalita' per autorizzare i centri d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative al sistema di allevamento, all'origine delle uova, alla data di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline nonche' i relativi criteri di controllo;

 Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 16 aprile 1986;

 Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

 

 Decreta:

 

 Art. 1.

 Sistemi di allevamento

 1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri d'imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, possono apporre sulle uova della categoria "A" e sugli imballaggi che le contengono una delle seguenti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole:

 

=====================================================================

          Sull'imballaggio sulle uova           |     Sulle uova

=====================================================================

  a) "Uova da allevamento all'aperto"           |      "Aperto"

  b) "Uova da allevamento a terra"              |     "A terra"

  c) "Uova da allevamento in gabbie"            |      "Gabbia"

 

 2. Per apporre le predette diciture, la produzione delle uova e' soggetta alle condizioni indicate nell'allegato I del presente decreto. Le diciture apposte sulle uova possono essere sostituite da un codice, determinato in conformita' alla norma di recepimento della direttiva n. 2002/4/CE della Commissione, che rechi il numero distintivo del produttore e che permetta di identificare il metodo di allevamento, purche' sull'imballaggio sia spiegato il significato del codice.

 

Art. 2.

 1. L'utilizzo delle diciture di cui all'art. 1, con esclusione di quella indicata alla lettera c), e' subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e forestali su domanda degli interessati, da presentare in duplice copia, secondo il fac-simile allegato II, agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, territorialmente competenti, di seguito denominato "Organo di controllo".

 2. L'organo di controllo trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - D.G. politiche agroalimentari - Ufficio carni, di seguito indicato come Ministero, l'originale della domanda corredata dal proprio parere tecnico da cui risulti, a seguito di formale istruttoria, l'esistenza dei requisiti necessari per la concessione dell'autorizzazione.

 3. In qualsiasi momento il Ministero puo' revocare o sospendere temporaneamente l'autorizzazione, per il periodo massimo di un anno, ove venga meno, da parte degli interessati, l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

 

Art. 3.

 1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, le imprese sono tenute ad indicare nella domanda il tipo di dicitura da utilizzare, di cui all'art. 1, punti a) e b), a seconda del sistema di allevamento ed, inoltre, per ciascuno di essi:

 i nomi dei produttori delle uova iscritti all'albo nazionale di cui al successivo art. 4;

 l'ubicazione dello/degli allevamento/i;

 il numero delle galline ovaiole allevate in ciascun allevamento.

 Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' rilasciate, ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte di ogni produttore, fornitore di uova, iscritto all'albo nazionale, relative:

 I. al tipo di allevamento praticato;

 II. al numero di galline allevate per sistema di allevamento;

 III. alla iscrizione nell'albo nazionale dei produttori;

 IV. alla indicazione della ragione sociale ed alla ubicazione di ciascun centro imballaggio, qualora l'allevatore consegni uova a piu' centri.

 2. Ogni variazione delle suddette informazioni, relative sia agli allevatori sia ai centri d'imballaggio deve essere tempestivamente notificata all'organo di controllo, il quale comunichera' le proprie risultanze al Ministero, dopo aver espletato gli opportuni controlli.

 

Art. 4.

 1. E' istituito, presso il Ministero, l'Albo nazionale dei produttori che allevano le galline ovaiole secondo uno dei sistemi indicati all'art. 1, lettere a) e b), soltanto questi produttori possono fornire ai centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture.

 L'iscrizione avviene su domanda degli interessati e deve contenere:

 nome, ragione sociale e ubicazione dell'allevamento;

 tipo di allevamento e numero delle galline ovaiole allevate;

 indicazione dei centri d'imballaggio destinatari delle uova.

 2. La domanda va indirizzata all'organo di controllo, che la trasmette al Ministero, corredata del proprio parere.

 3. Ciascun produttore e' tenuto a mantenere aggiornato un registro conforme al modello riportato nell'allegato III.

 

Art. 5.

 1. I centri d'imballaggio autorizzati ad apporre le diciture relative al sistema di allevamento, ai sensi del presente decreto, sono annotati in un apposito elenco tenuto dal Ministero e sono tenuti a mantenere aggiornato un registro speciale, conformemente al modello dell'allegato IV.

 2. Le uova devono essere consegnate ai centri d'imballaggio separatamente, a seconda del sistema di allevamento, in contenitori recanti le rispettive diciture; le operazioni di calibratura e di imballaggio delle uova si effettuano soltanto in determinati giorni, comunicati all'organo di controllo con almeno un giorno lavorativo di anticipo.

 3. Dette uova detenute dal centro d'imballaggio devono essere mantenute in spazi prestabiliti, in condizioni tali da essere accuratamente separate dalle altre.

 4. Per ogni partita di uova venduta in piccoli imballaggi recanti una delle diciture previste all'art. 1, lettere a) e b), i centri d'imballaggio, tengono aggiornati appositi registri, conformi ai modelli riportati nell'allegato V.

 5. In alternativa al registro di vendita, i centri d'imballaggio possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui all'art. 1, punti a) e b).

 6. Le diciture relative al sistema di allevamento devono essere riportate obbligatoriamente sia sui piccoli che sui grandi imballaggi.

 

Art. 6.

 Origine delle uova

 1. Sulle uova, sui piccoli imballaggi e sui grandi imballaggi e' possibile apporre diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova, facendo riferimento allo Stato membro e/o ad una circoscrizione amministrativa o ad altra area geografica ben definita del territorio nazionale dove le uova sono state prodotte; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero tramite l'organo di controllo che esprime parere al riguardo.

 2. Per utilizzare le diciture e/o i simboli riguardanti l'origine delle uova, i centri d'imballaggio e i produttori devono tenere i seguenti registri da compilare in ogni parte:

 i centri d'imballaggio devono utilizzare registri conformi ai modelli riportati, rispettivamente, negli allegati VI e VIII.

Quest'ultimo registro, tuttavia, puo' essere sostituito dalla raccolta delle fatture o bollette di consegna provviste delle diciture di cui sopra;

 i produttori devono utilizzare i registri conformi al modello riportato nell'allegato VII.

 

Art. 7.

 Tipo di alimentazione

 1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sui grandi e piccoli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. In tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero tramite l'organo di controllo, che esprime parere al riguardo, ed a produrre una dichiarazione dei fornitori di mangime e del mangimificio di presa conoscenza ed accettazione degli obblighi di tenuta delle registrazioni di cui all'art. 18-quater del regolamento CEE n. 1274/91.

 2. I centri d'imballaggio che si avvalgono delle diciture relative al tipo di alimentazione debbono tenere, per un periodo di almeno sei mesi, una registrazione dettagliata delle consegne di uova fatte dall'allevatore, secondo il fac-simile in allegato IX.

 3. I medesimi tengono, altresi', per un periodo di almeno sei mesi, anche una registrazione separata delle vendite di piccoli imballaggi e di uova recanti le diciture di cui al primo comma, secondo il fac-simile in allegato VIII. Tuttavia, invece delle registrazioni delle vendite sopradette, i centri d'imballaggio possono tenere le fatture o le bollette di consegna con le indicazioni relative al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole.

 4. Il produttore tiene una registrazione aggiornata che indichi la quantita' ed il tipo di alimenti per pollame ricevuti in fornitura e composti in loco, la data della fornitura e il nome del mangimificio o del fornitore del mangime, il numero e l'eta' delle galline ovaiole, il numero delle uova prodotte e le relative consegne, la data di spedizione e il nome degli acquirenti, secondo i fac-simile riportati negli allegati VII e IX.

 5. Tale registrazione e' tenuta per almeno sei mesi dopo la cessazione della fornitura di uova da parte del produttore o dopo l'eliminazione delle galline ovaiole.

 6. I fornitori di mangimi e i mangimifici tengono una registrazione dalla quale risulti la composizione degli alimenti forniti agli allevatori, per almeno sei mesi dopo la spedizione degli stessi.

 7. L'indicazione relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole deve essere uguale sia sugli imballaggi grandi che su quelli piccoli. In caso di vendita di uova sfuse, tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.

 8. Nel caso si intenda fare riferimento ai cereali, questi costituiscano almeno il 60% in peso della formula del mangime somministrato, che puo' comprendere una percentuale non superiore al 15% di sottoprodotti di cereali; tuttavia, qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato in caso d'indicazione di un solo cereale e almeno il 5% in caso d'indicazione di piu' cereali.

 9. L'organo di controllo procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza delle indicazioni utilizzate.

 

Art. 8.

 Data di deposizione

 1. I centri d'imballaggio delle uova possono essere autorizzati ad apporre la data di deposizione sulle uova e sugli imballaggi che le contengono. Tuttavia tale data puo' essere stampigliata sulle uova gia' nell'allevamento di produzione.

 In questi casi si applicano le seguenti disposizioni:

 a) i produttori ed i centri d'imballaggio debbono presentare domanda all'organo di controllo, secondo il fac-simile allegato X e XI, che la trasmette al Ministero corredata del proprio parere a seguito di specifica ispezione. Nel caso che le due suddette figure professionali siano riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica domanda;

 b) i centri d'imballaggio uova tengono aggiornati dei registri speciali conformi ai modelli riportati in allegato XII;

 c) i produttori di uova sulle quali va apposta la data di deposizione tengono costantemente aggiornato un registro conforme al modello in allegato XIII;

 d) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo sono poi soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'organo di controllo almeno con frequenza bimestrale.

 

Art. 9.

 Disposizioni finali

 1. Tutte le domande e le comunicazioni delle imprese all'amministrazione di cui al presente decreto devono essere compilate in carta libera.

 2. Tutti i registri previsti dal presente decreto e dagli articoli 17, 18, 19 del regolamento (CE) n. 1274/91 devono essere preventivamente bollati e vidimati dall'organo di controllo competente.

 3. Ai sensi del decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, le autorizzazioni ministeriali ad apporre le diciture di cui ai precedenti articoli 2, 6, 7 e 8 sono rilasciate, qualora i risultati dell'istruttoria dell'organo di controllo siano favorevoli, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda degli interessati da parte del Ministero.

 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, i centri d'imballaggio autorizzati ad usare le indicazioni del sistema di allevamento previste all'art. 1, lettere a) e b), comunicano al Ministero i seguenti dati:

 a) numero medio di galline ovaiole presenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52) negli allevamenti propri e collegati;

 b) numero o peso delle uova consegnate risultanti dalle annotazioni fatte nel registro conforme al modello riportato nell'allegato IV;

 c) numero o peso delle uova vendute risultati dalle annotazioni fatte nel registro conforme al modello riportato nell'allegato V.

 5. La mancata comunicazione delle suddette informazioni, dopo sollecito dell'amministrazione, comporta la revoca dell'autorizzazione.

 6. Le autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 16 aprile 1986 rimangono valide se gli allevamenti rispettano i criteri previsti dal regolamento CEE n. 1274/91 e dalla direttiva n. 1999/1974/CE.

 7. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del regolamento CEE n. 1274/91.

 Il decreto ministeriale 16 aprile 1986 e' abrogato.

 

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 19 giugno 2002

 

 Il Ministro: Alemanno

 

Allegato I

REQUISITI MINIMI CHE DEBBONO SODDISFARE GLI ALLEVAMENTI CHE PRODUCONO UOVA A SECONDA DEI DIVERSI METODI DI ALLEVAMENTO.

 a) Le "uova da allevamento all'aperto" devono essere prodotte da allevamenti che soddisfino come minimo le condizioni di cui all'art. 4 della direttiva n. 1999/74/CE a partire dalle date ivi indicate e nei quali:

 le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all'esterno, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte dalle autorita' veterinarie;

 gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline sono coperti prevalentemente di vegetazione e non vengono usati per usi diversi dall'orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorita';

 gli spazi all'aperto devono soddisfare come minimo le condizioni precisate all'art. 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva n. 1999/74/CE, con una densita' massima non superiore a 2.500 galline ovaiole per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2 in qualsiasi momento e gli spazi all'aperto non si stendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura piu' vicina dell'edificio; puo' essere ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura piu' vicina dell'edificio purche' vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, regolarmente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densita' di almeno quattro ripari per ettaro.

 b) Le "uova da allevamento a terra" devono essere prodotte in allevamenti che soddisfino almeno le condizioni di cui all'art. 4 della direttiva n. 1999/74/CE a partire dalle date ivi indicate.

 c) Le "uova da allevamento in gabbie" devono essere prodotte in allevamenti che soddisfino almeno:

 le condizioni di cui alla direttiva n. 88/166/CEE fino al 31 dicembre 2002;

 le condizioni di cui all'art. 5 della direttiva n. 1999/74/CE nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2011,

oppure

 le condizioni di cui all'art. 6 della direttiva n. 1999/74/CE a partire dal 1 gennaio 2002.

 

 Allegato II

Schema di domanda di cui all'art. 2

 

 Al Ministero delle politiche agricole e  forestali –

(per il tramite

 dell'Ispettorato centrale repressione  frodi –

Ufficio di ......................

 via ............................

 c.a.p. ..... )

 

 Il sottoscritto nato a il, residente in ,via n. ..... titolare/legale rappresentante del centro d'imballaggio n. .....,

sito in via n. ..... con sede legale in via tel. , partita IVA e C.F.

 

 Chiede:

 

 Che a norma del regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione del  15 maggio 1991 la ditta sia autorizzata ad apporre sui piccoli imballaggi una delle seguenti diciture:

 a) uova da allevamento all'aperto;

 b) uova da allevamento a terra,

intesa ad individuare il tipo di allevamento delle galline ovaiole

(barrare le diciture che interessano).

 Il sottoscritto dichiara che la produzione di cui si dispone e' di circa n. ....... uova di cui n. ........ provenienti dal proprio allevamento sito in del tipo:

 a) n. ........;

 b) n. ........,

e n. ........ provenienti da allevamenti collegati del tipo:

 a) n. ........;

 b) n. ........

 Gli impianti relativi al centro d'imballaggio hanno una potenzialita' lavorativa giornaliera di n. ........ uova.

 Il sottoscritto dichiara, inoltre, di rifornirsi di uova dai seguenti allevamenti: (indicare il nome del produttore, e per ciascuno di essi, l'ubicazione degli allevamenti e il numero di galline ovaiole allevate, distinte per tipo di allevamento.)

 Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma autenticata dei titolari degli allevamenti collegati e le caratteristiche tecniche degli allevamenti e del centro d'imballaggio.

 

Luogo e data

 Firma                      

 (il titolare o legale rappresentante)

 La sottoscrizione non è soggetta  ad autenticazione qualora sia apposta  in presenza del dipendente addetto al  ricevimento o, nel caso in cui la  dichiarazione sia presentata unitamente  a copia fotostatica (anche non  autenticata) di un documento di  identita' del sottoscrittore (Art. 38  decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445)

Visto per autentica

(timbro e firma)

 

 

Allegati III – XIII (omessi)