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Regione Lazio

Legge regionale n. 12 del 30-10-2006

 

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

 

(B.U.R.Lazio n. 30 del 30.10.2006 - S.O. n. 4)
 

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:


ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19, le parole: “Entro il 31 ottobre 2006,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2007,”.


ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 36 bis della l.r. 24/1998 rubricato “Norma transitoria”)
1. All’articolo 36 bis della l.r. 24/1998, rubricato “Norma transitoria”, come da ultimo modificato dalla legge regionale 18 settembre 2002, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero dell’articolo e la rubrica sono cosi modificati:
“Art. 36 quater
(Criteri per la redazione del primo PTPR - Disposizioni transitorie);
b) al comma 1 ter dell’articolo 36 bis della l.r. 24/1998, aggiunto dalla l.r. 32/2002, le parole “dell’applicazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’approvazione”;
c) dopo il comma 1 ter dell’articolo 36 bis è aggiunto il seguente:
“1 quater. Nelle more dell’adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 156 del suddetto codice, tenendo conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo.”.

ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 ottobre 2006

Marrazzo