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Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252

 

Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

 

(GU n. 191 del 18-8-2006)

 


Capo I
Disposizioni generali


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;


E m a n a
il seguente regolamento:


Art. 1.
Oggetto
1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalita' di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonche' per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.
2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificita' delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale e' assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- L'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, dispone:
«Art. 5 (Numero di copie e soggetti depositari). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge.
2. L'obbligo di deposito dei documenti e' esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in fac-simile di opere non piu' in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7;
d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
f) le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonche' le eventuali riduzioni, di cui all'art. 7;
g) speciali criteri e modalita' di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere h), q) e r);
h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti di cui all'art. 6.».
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, dispone:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
Nota all'art. 1:
- Gli articoli 1 e 4 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispongono:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
2. Il deposito legale e' diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'art. 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito  legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercatoitaliano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'art. 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere o) e p).».
«Art. 4 (Categorie di documenti destinati al deposito legale). - 1. Le categorie di documenti destinati al
deposito legale sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).».


Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;
b) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
c) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
d) soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi dell'articolo 3
della legge;
e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;
f) documenti: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonche' su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito delle finalita' previste dalla legge;
1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali;
2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa;
3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5);
4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico;
5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
6) grafica d'arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in piu' esemplari su qualsiasi supporto, purche' rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volonta' di creare un'opera originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
7) video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella volonta' di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches o microfilm;

g) istituti depositari: le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive competenze e specificita', sono raccolti e conservati i documenti oggetto di deposito legale;
h) responsabile della pubblicazione: la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione;
i) produttore di opere filmiche: la persona fisica o giuridica che organizza la produzione di film prodotti totalmente o
parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

l) pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti o provvedimenti adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono altresi' considerate ufficiali le pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste da norma di legge o di regolamento.

Note all'art. 2:
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1941, n. 166.
- L'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, dispone:
«Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorita' amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le
seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonche' agli oneri sociali.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.
4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'art. 8, con provvedimento del direttore generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la direzione generale competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.».

Art. 3.
Archivio nazionale della produzione editoriale
1. Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale, i soggetti obbligati provvedono al deposito legale dei documenti, in numero non superiore a due, presso gli istituti depositari indicati e secondo le modalita' stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di documento soggetto a deposito legale.

Art. 4.
Archivi delle produzioni editoriali regionali
1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui
all'articolo 3, provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,  l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui alcomma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti oggetto di esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione dell'istituto destinatario.
3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.
4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli istituti depositari regionali, nonche' le successive variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.

5. La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalita' attuative sono disciplinate con apposito accordo, nel quale sono definite altresi' le modalita' di esercizio della tutela.
6. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.

Note all'art. 4:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, citato in nota alle premesse, dispone:

«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2006, n. 156, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
27 aprile 2006, n. 97, dispone:
«Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale). - 1. (Omissis).
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette  cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale,l'esercizio delle potesta' previste dall'art. 128 compete al Ministero.».
- La legge 2 febbraio 1939, n. 374, abrogata dal presente decreto, reca: «Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni».

Art. 5.
Raccolta e conservazione dei documenti
1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale.
2. In particolare gli istituti sono tenuti a:
a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie;
b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificita', non appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;

c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrita';
d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e del presente regolamento, reclamare i documenti non pervenuti, eventualmente segnalando l'inadempienza secondo le modalita' di cui all'articolo 44.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati che diffondono i documenti su supporto informatico o tramite rete informatica, gli istituti depositari assicurano che i loro archivi siano conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici e agli standard nazionali ed internazionali, in particolare alla norma ISO 14721.

Capo II
Deposito dei documenti stampati


Art. 6.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti depositari a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.
2. Una copia e' consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
3. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.

4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) manifesti;
g) musica a stampa.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresi', ai documenti realizzati per essere fruibili da parte di soggetti disabili.
6. I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature, i documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria modalita' di diffusione al pubblico, dai documenti di cui al comma 4, sono inviati alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' agli istituti di cui al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio nazionale, li trasmettono all'istituto depositario piu' idoneo alla loro conservazione.

Nota all'art. 6:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

Art. 7.
Modalita' di consegna
1. La consegna e' eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo, anche avvalendosi di eventuali convenzioni all'uopo predisposte dal Ministero con Poste italiane S.p.a.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.

4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.

5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarita', restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.

6. Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico di cui al comma 3 e dell'elenco di cui al comma 4.

Nota agli articoli 7 e 10:
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Art. 8.
Esonero totale
1. Per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa; b) bozze di stampa;
c) registri e modulistica;
d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;

e) mappe catastali;
f) materiale di ordinaria e minuta pubblicita' per il commercio.
2. Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le categorie di documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonche' le ristampe inalterate. Non sono soggette a deposito legale le mappe catastali.

Art. 9.
Esonero parziale
1. Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e una sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa.
2. Il soggetto obbligato puo', altresi', presentare istanza al Ministero o alla regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 500 esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
3. Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o, rispettivamente, la regione competente, decide sull'istanza con provvedimento motivato che, se di accoglimento, e' comunicato anche agli istituti presso i quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi, con l'indicazione del numero dei documenti che devono comunque essere consegnati e degli istituti depositari.

Art. 10.
Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonche' sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito;
b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia;
c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), se utilizzato dall'editore.
2. Sui documenti e' altresi' apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori modalita' di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 42.

Nota agli articoli 7 e 10:
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Art. 11.
Determinazione del valore commerciale dei documenti stampati ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, al fini
dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, dal Ministero, su indicazione degli istituti depositari, sentita la regione competente, sulla base dei seguenti criteri:

a) prezzo medio per pagina della classe ISTAT nella quale la pubblicazione rientra;
b) tiratura complessiva dell'edizione;
c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.

Nota all'art. 11:
- L'art. 7 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispone:
«Art. 7 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le norme della presente legge e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 e' ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi
qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreche' la violazione non sia ancora stata contestata.».

Art. 12.
Particolari categorie di documenti stampati e speciali criteri e modalita' di deposito
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge, al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione della raccolta di opere giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera e), della legge, i soggetti obbligati al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia dei documenti di cui al presente capo attinenti alla materia giuridica, anche in forma cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario.
2. In caso di pubblicazioni a due o piu' tirature diversificate per prezzo di copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura.
3. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna dei manifesti, dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili puo' essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari.

4. Nei casi previsti dal comma 3, la consegna e' effettuata in appositi contenitori che garantiscano l'integrita' del materiale in essi contenuto.

Nota all'art. 12:
- L'art. 6, commi 1 e 2 e l'art. 5 della legge n. 106 del 2004, dispongono:
«Art. 6 (Altre fattispecie di deposito). - 1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'art. 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che e' obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai
suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.».
«Art. 5 (Numero di copie e soggetti depositari). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge.
2. L'obbligo di deposito dei documenti e' esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in fac-simile di opere non piu' in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7;

d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
f) le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonche' le eventuali riduzioni, di cui all'art. 7;
g) speciali criteri e modalita' di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere h), q) e r);
h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti di cui all'art. 6.».

Art. 13.
Altre fattispecie di deposito
1. Ai fini del deposito di cui all'articolo 6 della legge, i soggetti pubblici ivi contemplati indicano agli istituti depositari l'ufficio responsabile dell'adempimento dell'obbligo di deposito dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge.
2. A tale scopo l'ente pubblico richiedente concorda preventivamente con l'istituzione richiesta, anche nelle forme
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalita' di deposito dei documenti di cui al comma 1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) definisce appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 6 della legge.
3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono forme di deposito volontario e di scambio con ogni altro ente culturale e di ricerca non soggetto ad obbligo di deposito.

Note all'art. 13:
- L'art. 6 della legge n. 106 del 2004, dispone:
«Art. 6 (Altre fattispecie di deposito). - 1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'art. 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che e' obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
3. Ferme restando le finalita' di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.».
- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, come integrato dall'art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2005, n. 42, dispone:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.».

Capo III
Deposito dei documenti sonori e video


Art. 14.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, e' consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.
2. Una ulteriore copia e' consegnata all'istituto che sara' individuato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalita' indicate dall'articolo 4.
3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalita' stabilite al capo VI.

4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalita' stabilite dal capo VII.

Nota all'art. 14:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

Art. 15.
Modalita' di consegna
1. Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7.
2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualita' tecnica e del tutto identici a quelli messi in circolazione.

3. Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia.

Nota all'art. 15:
- L'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2004, n. 106 dispone:
«Art. 2. (Finalita). - 1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'art. 1;».

Art. 16.
Esonero totale
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video importati dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari.

Art. 17.
Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video
1. Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video consegnato per il deposito legale, nonche' sugli allegati che eventualmente lo accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10, escluso quello di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo.

Art. 18.
Determinazione del valore commerciale dei documenti sonori e video ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti sonori e video non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari per contenuti, veste editoriale e tipologia di supporto.

Nota all'art. 18:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Art. 19.
Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalita' di deposito
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, gli istituti depositari possono concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali.
2. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di garantire l'integrita' del materiale in essi contenuto.

Capo IV
Deposito dei documenti di grafica d'arte dei video d'artista e dei documenti fotografici


Art. 20.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Un esemplare delle opere di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei video d'artista e' inviato all'Istituto nazionale per la grafica a cura dell'editore o, comunque, del responsabile della pubblicazione. Nel caso di edizioni in cartella, con o senza testo, composte di piu' opere grafiche o fotografiche realizzate da uno o piu' autori, l'esemplare dell'opera deve essere consegnato nel suo insieme completo di tutti i suoi elementi.
2. Una ulteriore copia e' consegnata agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalita' indicate dall'articolo 4.
3. Ove tali documenti non risultassero pertinenti alla propria funzione, l'Istituto nazionale per la grafica ne propone il deposito, previo apposito accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro conservazione e valorizzazione.
4. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalita' stabilite dal Capo VI.
5. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su rete informatica sono depositati secondo le modalita' stabilite dal Capo VII.

Nota all'art. 20:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

Art. 21.
Modalita' di consegna
1. Per la consegna dei documenti si applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7. ů

2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
3. Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista dai quali sia possibile effettuare copia.
4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.

5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.

6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarita', restituisce, opportunamentevidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna. L'accettazione definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte dell'istituto depositario del documento oggetto di deposito resta subordinata al controllo della corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.

Note all'art. 21:
- Per l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 15.
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Art. 22.
Esonero totale
1. Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l'architettura, realizzate con procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l'offset, la fotolitografia, la fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;
b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista che siano prodotti in un solo esemplare, quali monotipi, prove di stampa, prove di stato, o che non superino per limiti tecnici le dieci copie;
c) ristampe inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici e di video d'artista gia' depositati;
d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o digitale sia gia' conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche.

Art. 23.
Esonero parziale
1. Il soggetto obbligato puo' proporre istanza al Ministero o, rispettivamente, alla regione competente per territorio, per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per:
a) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista di particolare pregio, per valore commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;

b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista prodotti per conto di enti pubblici che conservino a loro volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
c) tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al fine di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del materiale destinato al deposito, o per concordare la tipologia e la forma piu' appropriata in cui i documenti devono essere depositati.

2. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Art. 24.
Elementi identificativi da apporre ai documenti di grafica d'arte, video d'artista ed ai documenti fotografici
1. Su ogni documento di grafica d'arte consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto:
1) la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
2) l'eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari stampati; oppure la sigla corrispondente all'indicazione di «prova d'autore», o «prova d'artista», eventualmente seguita dalla numerazione in numeri romani ed espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari;
b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;

c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
1) il nome dell'autore;
2) l'indicazione del titolo;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) la tecnica con la quale e' stata realizzata la matrice, nonche' il sistema di stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;
6) l'indicazione della tiratura;
7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
2. Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto o sul verso la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
b) sul verso, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo dipende, o del committente;
2) l'indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale, la sede espositiva, o altro contesto di pubblica diffusione, di effettiva
produzione o pubblicazione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) l'indicazione del procedimento utilizzato per la realizzazione del documento e la sua diffusione;
6) l'indicazione della tiratura, ove esista;
7) il nome dell'autore dell'opera riprodotta nel caso si tratti di documentazione di altre opere;
8) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
3. Su ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi dell'opera, il nome dell'autore e l'indicazione del titolo, nonche' gli elementi di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2.

E' altresi riportata la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».

Nota all'art. 24:
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Art. 25.
Determinazione del valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, dei video d'artista, dei documenti fotografici ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, fotografici, nonche' dei video d'artista non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari dello stesso autore per contenuti e veste grafica ed editoriale.

Nota all'art. 25:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Capo V
Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche


Art. 26.
Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei documenti di cui all'articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale anche una copia negativa del film.
2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche assolve all'obbligo di deposito legale mediante la consegna della copia di cui all'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.
3. L'esportazione definitiva dei negativi originali di film e' comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche, o i suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, a fini di duplicazione conservativa e restauro.
4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 4), e' consegnata ad istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalita' indicate all'articolo 4.

Note all'art. 26:
- Gli articoli 7 e 24, comma 1, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dispongono:
«Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1. Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.

2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q);
ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il direttore generale competente puo' concedere deroghe per le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.

4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), fatta salva la possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'art. 8.».
«Art. 24. (Cineteca nazionale). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di  cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, deposita pressola Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di  efficacia l'iscrizione gia' eseguita ai sensi dell'art.23.».
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

Art. 27.
Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la consegna di una copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale o alla Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale, presso la quale dette copie sono conservate. Detto istituto depositario assicura l'accesso alle copie dei soggetti, trattamenti e sceneggiature relative a film effettivamente prodotti.

Art. 28.
Modalita' di consegna
1. La consegna dei film e dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, avviene secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
2. Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, film e documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, dai quali sia possibile effettuare copia.

Nota all'art. 28:
- L'art. 4, comma 1, lettera p), della legge 15 aprile 2004, n. 106, citata nelle premesse, dispone:
«Art. 4. (Categorie di documenti destinati al deposito legale). 1. Le categorie di documenti destinati al deposito
legale sono:
a)-o) (omissis);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiato di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;».
- Per l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 15.

Art. 29.
Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero la sede legale del produttore di opere filmiche;

b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;

c) l'anno di inizio della lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le sceneggiature di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera p), della legge;

d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione generale per il cinema;
e) per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), relativi a film non realizzati, un numero progressivo per anno fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale.

Nota all'art. 29:
- Per l'art. 4, comma 1, lettera p), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 28.

Art. 30.
Determinazione del valore commerciale dei film ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge il valore commerciale dei film e' determinato secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, in base al valore di stampa in laboratorio della copia.

Nota agli articoli 30 e 31:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Art. 31.
Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge il valore inventariale dei soggetti, trattamenti, sceneggiature e' stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe ISTAT e con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1.

Nota agli articoli 30 e 31:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Capo VI
Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico


Art. 32.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, in due copie, di cui una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
2. Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico e' consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5), 6) e 7), su supporto informatico, e' consegnata all'Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei film diffusi su supporto informatico e' consegnata alla Cineteca nazionale.

3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia giuridica e' consegnata alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia per le finalita' di cui all'articolo 12, comma 1.
4. Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Analogamente e' consegnata ai predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2.
5. Per la consegna dei documenti su supporto informatico, si applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7.
6. I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo con gli istituti depositari, documenti su supporto informatico dai quali sia possibile effettuare copia a fini conservativi.

Nota all'art. 32:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

Art. 33.
Accessibilita' dei documenti diffusi su supporto informatico
1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 34.
Esonero totale
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti su supporto informatico indicati all'articolo 8.

Art. 35.
Elementi identificativi da apporre ai documenti diffusi su supporto informatico
1. Su ogni documento su supporto informatico consegnato per il deposito legale, nonche' sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito;
b) l'anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione in Italia;
c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali, quali l'International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI), se utilizzato dal produttore.

2. Sui documenti e' apposta al cura del soggetto obbligato la dicitura: «Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».

Nota all'art. 35:
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Art. 36.
Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi su supporto informatico
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto informatico non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) valore commerciale di edizioni similari;
b) costi di produzione stimati.

Nota all'art. 36:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Capo VII
Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica


Art. 37.

Modalita' di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica
1. Le modalita' di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica sono definite con successivo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentite le associazioni di categoria interessate, nonche' la Commissione per il deposito legale, di cui all'articolo 42 e il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
2. Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le modalita' tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore.
3. Il Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma 2, assicura prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di documenti:
a) documenti che assicurino la continuita' delle collezioni gia' avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
b) documenti concernenti la produzione scientifica delle universita', dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
d) documenti relativi a siti che si aggiornano con piu' frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.
4. La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della fase di sperimentazione di cui al comma 2, anche al fine dell'istruttoria tecnica propedeutica alla proposta di cui al comma 1.
5. Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero prevede sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticita' del documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di produzione o di diffusione del documento, nonche' sulla provenienza dal suo autore.

Nota all'art. 37:
- Per l'art. 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Art. 38.
Accessibilita' dei documenti diffusi tramite rete informatica
1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 39.
Esoneri
1. I casi di esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale nell'ambito dei documenti diffusi su rete informatica sono definiti sulla base dei risultati della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
2. Sono comunque esonerati dall'obbligo di deposito i documenti diffusi su rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete Intranet.

Art. 40.
Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, a cura della Direzione generale per i  beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di Firenze,sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati.
2. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.

Nota all'art. 40:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Capo VIII
Strumenti di controllo


Art. 41.
Strumenti di controllo
1. Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale e' svolto dagli Istituti depositari relativamente ai documenti di propria competenza.

Art. 42.
Commissione per il deposito legale
1. E' istituita, presso il Ministero, un'apposita Commissione, denominata: «Commissione per il deposito legale», con compiti consultivi, di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
2. La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione generale del Ministero, pareri sulle problematiche specifiche derivanti dall'attuazione della legge e propone linee guida e di indirizzo al Ministero, anche in ordine alla individuazione di nuove categorie di documenti e circa i criteri e le modalita' delle esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.

3. La Commissione e' composta:

a) dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali;
b) da un rappresentante designato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
c) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
d) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
e) dal Direttore della Discoteca di Stato e del Museo dell'audiovisivo;
f) dal Direttore dell'Istituto nazionale della grafica;
g) dal Direttore della Cineteca nazionale;
h) dal Direttore della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia;
i) da un rappresentante designato dall'ANCI;
l) da un rappresentante designato dall'UPI;
m) da un rappresentante designato dal Coordinamento dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:
a) il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
b) il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
c) il Direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
e) i rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati dalle rispettive associazioni di categoria, compresi i rappresentanti degli operatori di telecomunicazioni e di internet;
f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB).
5. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennita' e rimborsi di alcun tipo.
6. Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione e' assicurato dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Nota all'art. 42:
- Per l'art. 5, comma 5, lettera d), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.


Capo IX
Sanzioni amministrative e abrogazioni


Art. 43.
Sanzioni amministrative
1. Chiunque violi le norme della legge e del presente regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato.
2. La sanzione, sempre nel limite di cui all'articolo 7 della legge, e' aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato.
3. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento di cui all'articolo 44, la sanzione di cui al comma 1 e' ridotta della meta'.

Nota agli articoli 43 e 44:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Art. 44.
Accertamento
1. Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o memorie, entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento.
2. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 43, comma 1.
3. Il processo verbale di accertamento dell'inadempimento e' trasmesso dagli istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale competente del Ministero o all'organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, all'irrogazione della sanzione e alla comunicazione all'interessato delle modalita' per il versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le disposizioni dell'articolo 43 del presente regolamento.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della consegna degli esemplari d'obbligo secondo il disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge.

Nota agli articoli 43 e 44:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Art. 45.
Modalita' di versamento
1. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa da parte dei competenti Uffici ministeriali, sono versate, a cura del soggetto obbligato, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2301.

Art. 46.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 3 maggio 2006


CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Mastella


Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 297

Note all'art. 46:
- Per il titolo della legge n. 374 del 1939 si veda nelle note all'art. 4.
- Il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, abrogato dal presente decreto, reca: «Approvazione del regolamento
per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni».
- Il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, recante «Riordinamento del Consiglio nazionale delle
ricerche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1945, n. 38.