AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Regione Abruzzo. Legge Regionale n. 13 del 17-03-2004

Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici. 

(B.U.R. Abruzzo n. 11 del 2-4-2004)



Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: 

ARTICOLO 1 
Finalità 
1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, intende promuovere iniziative volte alla conservazione, recupero e rivitalizzazione dei Centri Storici, nei quali sia riconosciuta la presenza di considerevoli valori socio-culturali, storici, architettonici ed ambientali, dei comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nel Centro Storico e comunque con popolazione inferiore a 25.000 abitanti nell'intero comune. 
2. Il numero di abitanti è desunto dal dato ISTAT relativo all'anno precedente quello di presentazione dell'istanza di finanziamento. 
3. Per tali fini sono sostenuti con finanziamenti erogati dalla Regione i Comuni che promuovono: 
a) interventi di valorizzazione della qualità architettonica dell'abitato e/o porzioni di esso, nonché valorizzazione delle costruzioni di particolare rilievo urbanistico ambientale degli accessi al Borgo, con particolare riferimento alla salvaguardia dei caratteri dell'architettura locale, della morfologia urbana e delle tecniche di lavorazione tradizionali; 
b) interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, anche se destinati: 
1. alla ricettività turistica; 
2. alla ristorazione; 
3. alla produzione e vendita di prodotti tipici dell'artigianato locale ed alla vendita di quelli tipici dell'agricoltura; 
c) interventi finalizzati alla cura e alla valorizzazione dell'immagine dell'abitato e quelli riconducibili alla nozione più generale di arredo urbano; 
d) interventi finalizzati alla realizzazione di spazi e strutture destinate ad ospitare eventi e manifestazioni, al coperto o all'aperto, con lo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità e di soggiorno nei Centri Storici. 

ARTICOLO 2 
Definizioni 
1. Si considerano Centri Storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e culturali. 
2. Per Borgo si intende un insieme armonico di elementi urbanistici, architettonici e storici, correlati ad una presenza di attività artigianali, turistiche e di servizio. 
3. Per interventi di cui alla lettera a) del comma 3 del precedente articolo 1 si intendono le opere: 
a) che sono finalizzate all'eliminazione di elementi non originari; 
b) al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici e/o di ambiti particolarmente caratteristici; 
c) che concorrono alla migliore fruibilità collettiva di presenze storiche-architettoniche e sociali esistenti; 
d) che tendono anche alla sola riduzione dei caratteri di degrado indicati dall'art.28 della L.R. 12.4.1983, n. 18; 
e) che perseguono la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. 
4. Per gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, si intendono quelli definiti nell'art.30 della richiamata legge regionale urbanistica n.18 del 12 aprile 1983 e successive modifiche ed integrazioni. 
5. Per gli interventi finalizzati alla cura e valorizzazione dell'immagine dell'abitato di cui alla lettera c) del comma 3 del precedente articolo 1 si intendono le opere rivolte alla definizione del sistema informativo (planimetrie, piante, ingressi, percorsi, emergenze, funzioni, insegne permanenti ed occasionali), delle vedute e degli elementi espositivi, dei dispositivi di sicurezza e di protezione (balaustre, ringhiere, balconate) della raccolta dei rifiuti solidi urbani (bidoni, cestini del verde puntuale (fioriere, vasi). 
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati ed eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettonico-ambientali degli ambiti spaziali interessati ed in coerenza con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico-edilizie comunali. 
7. Gli interventi devono tener conto della valorizzazione della cromia urbana sulla scorta di un Piano del Colore e dell'Arredo Urbano; in assenza di tale strumento i regolamenti edilizi dovranno essere integrati con un abaco dei colori tradizionali locali e con la definizione di tipologie cromatiche afferenti i colori di fondo di facciata, dei rilievi architettonici (cornicioni, marcapiani, riquadrature, ecc..), degli infissi e degli elementi metallici. 
8. Gli interventi devono essere realizzati mediante applicazione, per quanto possibile di tecniche storiche di lavorazione. 

ARTICOLO 3 
Programmi finanziabili 
1. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria delibera emana apposito bando. 
2. I comuni interessati, ai quali la presente legge demanda il ruolo cardine di promotore e coordinatore di tutte le iniziative nonché la gestione della rendicontazione finale dell'intero programma, predispongono appositi programmi che tengano conto delle finalità, delle definizioni e delle norme di cui alla presente legge. 
3. I comuni, nei loro programmi includono gli interventi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: 
a) completamento di azioni organiche già avviate dallo stesso comune o da altri Enti Pubblici o ad esse complementari; 
b) contribuiscano al miglioramento della qualità insediativi e della fruibilità turistica dei centri storici; 
c) siano caratterizzati, per qualità ed esemplarità della progettazione, con particolare riferimento agli aspetti architettonici, tecnologici della tradizione locale e del risparmio energetico, nonché per le soluzioni individuate rispetto ai costi ed agli effetti indotti ai fini della rivitalizzazione del centro storico. 
4. Costituisce titolo preferenziale, al fine della ammissibilità al finanziamento, la compresenza di più di due delle caratteristiche indicate al comma precedente. 
5. Per la predisposizione dei programmi, i comuni interessati raccolgono, mediante appositi bandi pubblici, le istanze e le proposte costruttive dei privati corredate da schede descrittive dell'intervento con relativa quantificazione di spesa utilizzando all'uopo il prezzario regionale che, unitamente agli interventi pubblici, costituiscono presupposto per l'assunzione del programma da parte del Consiglio comunale. 
6. Gli interventi inclusi nel programma, distinti tra pubblici e privati, dovranno dar luogo a due distinte graduatorie redatte secondo giustificati criteri di priorità, con la previsione di un ordine per gli eventuali beneficiari a partire dai residenti e emigrati di ritorno, predeterminati in sede di bando, in base alle quali, con riferimento alle risorse disponibili, si procederà all'assegnazione delle provvidenze finanziarie richieste. 

ARTICOLO 4 
Documentazione a corredo dei programmi 
1. A corredo dei programmi i comuni devono allegare almeno la seguente documentazione di base: 
a) scheda valutativa contenente: 
1. relazione illustrativa della situazione demografica e sua evoluzione; del flusso turistico in essere e potenziale; dell'offerta turistica presente in ordine alle potenzialità ricettive e della dotazione di servizi, del calendario delle manifestazioni ed eventi, loro natura e anzianità di svolgimento ed ogni altra notizia utile a delineare le peculiarità e le suscettività del Centro Storico; 
2. relazione illustrativa afferente la qualità d'insieme del Centro Storico e del territorio di appartenenza; 
3. descrizione e valutazione qualitativa degli interventi inclusi nel programma; 
4. fattibilità degli interventi inseriti nel programma; documentazione circa la proprietà degli spazi e degli immobili oggetti di esso e relativi certificati di destinazione urbanistica; 
5. relazione valutativa degli effetti indotti del programma nei servizi pubblici, sulle attività ricettive, sulle attività artigianali, ecc.; 
6. quadro economico riepilogativo dal quale risulti l'entità dell'intervento; 
7. conformità degli interventi alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, comma 5, nonché alle previsioni e prescrizioni al P.R.P.E. di cui all'art. 27 L.R. 18/1983, piano di cui i comuni devono attestare la vigenza alla data di pubblicazione del bando; 
b) Idonea documentazione fotografica e grafica che metta in evidenza le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive degli immobili e/o degli spazi oggetto d'intervento; 
c) Relazione tecnico-finanziaria sulla fattibilità del programma, sulle caratteristiche dei servizi che si intendono offrire; piano finanziario sulla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e della sua gestione; 
d) Eventuali provvidenze finanziarie, integrative di quelle di cui alla presente legge, già disponibili ovvero oggetto di procedure di attivazione già avviate ovvero frutto di accordi di programma già sottoscritti. 
2. Pena la automatica decadenza dal beneficio, gli interventi devono essere conclusi entro 3 anni decorrenti dalla data della notifica al comune della deliberazione della Giunta regionale approvativa del programma. 
3. Per comprovati motivi, previa richiesta del comune interessato, prima del termine di scadenza, la Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Settore OO.PP. Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale e Protezione Civile, può concedere una sola volta una proroga. 
4. Il Sindaco dichiara la decadenza dai benefici concessi, qualora accerti che gli interventi non vengano realizzati in conformità dei relativi progetti approvati o non vengano rispettate le destinazioni d'uso del progetto. 
5. La Giunta regionale esercita il potere di vigilanza, di cui al precedente comma, per le opere degli Enti Locali finanziati su richiesta del Componente preposto al Settore OO.PP.Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale e Protezione Civile. 
6. Alla data di scadenza del programma è consentito al comune il riutilizzo delle economie delle somme, già destinate ai privati in sede di approvazione del programma medesimo, per il completamento di opere pubbliche in corso e per la migliore fruibilità dei Centri Storici, con particolare riguardo alla realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L.9.01.1989 n.13, ed al contenimento del rischio sismico. 

ARTICOLO 5 
Procedure di approvazione dei programmi - soggetti beneficiari - misure e modalità di erogazione del finanziamento 
1. I programmi approvati dai comuni ai fini della presente legge vengono trasmessi alla Giunta regionale - Settore OO.PP.Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale e Protezione Civile - nei tempi di cui al successivo articolo 6. 
2. Tali programmi sono sottoposti, per la verifica dei requisiti stabiliti all'esame di un organismo tecnico composto da esperti in materia e nominato con Determina del Direttore competente, previa definizione da parte della Giunta Regionale dei requisiti e delle modalità di costituzione e di funzionamento. 
3. I programmi ritenuti congrui a termini delle disposizioni precedenti, sono approvati con delibera dalla Giunta regionale; con la stessa deliberazione viene anche definita la misura globale del contributo erogabile a favore del comune. 
4. Il comune sulla base del finanziamento concesso stabilisce la misura del finanziamento per ciascun intervento privato che in nessun caso potrà superare il 30% della spesa ammissibile pari a 30.000,00 Euro per unità immobiliare, calcolata con i limiti di costo dell'Edilizia Residenziale Pubblica.Qualora vi siano interventi coordinati, interessanti più di cinque unità immobiliari, il limite massimo della spesa ammissibile è fissato in 150.000,00 Euro. 
5. È ammesso a finanziamento un solo programma per ogni comune e l'agevolazione finanziaria consiste nella concessione da parte della Regione Abruzzo di un contributo in conto capitale per l'anno 2004 per un importo massimo di 150.000,00 Euro, elevato ad Euro 250.000 per i comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte in area parco, riserve naturali, comunque aree protette e/o inseriti negli Accordi Quadro dei PRUSST, ed a Euro 300.000,00 per il primo anno di applicazione della presente legge, ai comuni aderenti al Club denominato "IBorghi più belli d'Italia", promosso e sostenuto dall'A.N.C.I., riconoscendo le finalità del Club, improntate alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale del comune, tra le priorità dell'attività politico-amministrativo, di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale definite dallo Statuto regionale e riconfermate in tutti i documenti della pianificazione e programmazione regionale. 

ARTICOLO 6 
Norme procedurali 
1. La procedura per l'accesso ai finanziamenti per il solo primo anno è quella stabilita negli articoli 4 e 5. 
2. Per accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge per gli anni successivi a quello della sua entrata in vigore, i comuni devono presentare i programmi secondo le modalità previste dal bando di cui all'art.3. 
3. La Giunta regionale può, motivatamente, modificare i termini temporali di cui sopra. 

ARTICOLO 7 
Norme transitoria 
1. Per gli anni successivi le quote massime di finanziamento dei programmi, di cui al comma 5, dell'art.5, sono definite con il provvedimento legislativo di rifinanziamento della presente legge. 
2. L'elenco dei comuni aderenti al Club "I Borghi più belli d'Italia" è aggiornato, su proposta dell'A.N.C.I. Abruzzo, con atto della Giunta regionale. 

ARTICOLO 8 
Norme finanziarie 
1. All'onere derivante dall'applicazione del 5 comma dell'articolo 5 della presente legge valutato, per l'anno 2004, in Euro 2.000.000,00 si provvede con quota parte delle economie vincolate relative al capitolo 262401 del bilancio regionale. 
2. I contributi erogati ai comuni ed ai privati ai sensi della presente legge sono incompatibili con altre eventuali provvidenze finanziarie, nazionali e/o regionali, relativi alle medesime categorie di lavori. A tal fine farà fede specifica dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento. 
3. Per interventi afferenti attività produttive, le agevolazioni verranno concesse ai sensi del Regolamento di Esenzione C.E. 70/2001 ovvero ai sensi del Regolamento "De Minimis" C.E. 69/2001; le agevolazioni in questo caso non sono cumulabili ad altri aiuti in base a Leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali erogati per lo stesso intervento. 
4. Ai comuni che si trovano in situazione di "dissesto economico" acclarato, ovvero che risultino nell'impossibilità di accedere a mutui, circostanze che devono risultare da apposita certificazione sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile di Settore, viene comunque assicurato un finanziamento pari a 100.000,00 Euro per dare corso ad almeno un intervento pubblico. 

ARTICOLO 9 
Disposizioni applicative 
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge regionale, ove siano richiesti pareri di autorità diverse, si applicano le disposizioni relative alla Conferenza dei Servizi di cui alla Legge 7 agosto 2000, n.241. 
2. L'inizio dei lavori dei singoli programmi dovrà avvenire entro un anno dalla data di ammissione a finanziamento. Decorso infruttuosamente tale termine le spese sostenute dall'Ente inadempiente restano a carico dell'Ente medesimo. 

ARTICOLO 10 
Abrogazione 
1. La legge regionale 29 giugno 1989, n.49, è abrogata. 
2. la legge regionale 14 settembre 1994, n.63, è abrogata. 

ARTICOLO 11 
Urgenza 
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. 
Data a L'Aquila, addì 17 marzo 2004