LEGISLAZIONE

Parchi e Riserve

 

ASSESSORATO

 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

CIRCOLARE 10 aprile 2000, prot. n. 2382

G.U.R.S. 2 giugno 2000, n. 26

 

Enti Parco - Immobili acquisiti da comuni in dipendenza di programmi d'intervento di prima applicazione - Legge regionale n. 98/81.

 

All'Ente Parco dell'Etna

All'Ente Parco delle Madonie

All'Ente Parco dei Nedrodi

e p.c.

Alla Corte dei conti - Sezione di controllo atti

 

Com'è noto, a norma degli artt. 24 e 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituiti dagli artt. 27 e 31 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, questo Assessorato ha approvato per le finalità ivi richiamate alcuni programmi d'intervento volti all'attuazione di iniziative dirette a garantire la valorizzazione e fruizione dei costituendi parchi regionali, provvedendo altresì, a termini del 3° e 4° comma del sopracitato disposto di cui all'art. 27, alla predisposizione stessa dei programmi in sostituzione degli Enti Parco nelle more della loro compiuta istituzione.

Nell'ambito di detti programmi d'intervento, riferiti alla prima fase di applicazione dell'art. 27, sono state, tra le altre, individuate varie iniziative, riguardanti tipologie di opere tra quelle previste al comma 6, lett. A), del medesimo articolo (nella fattispecie acquisizioni di immobili), da intraprendersi nei territori di alcuni comuni ricompresi nelle aree destinate a Parco, disponendo, successivamente, a favore degli stessi, l'erogazione delle relative provvidenze economiche correlate alla misura finanziaria ex art. 27.

Le attività che sono discese dall'attuazione dei programmi in questione hanno fatto emergere, recentemente, alcuni elementi di problematicità concernenti la titolarità formale, la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili frutto delle realizzazioni operate dai suddetti comuni nelle aree di Parco, avvalendosi dei finanziamenti di che trattasi.

A tal riguardo, sulla base degli apporti interpretativi resi dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni di principio intese a uniformare ed eventualmente a ricondurre ad unitarietà di indirizzo l'azione degli Enti Parco.

Giova innanzitutto ribadire che l'individuazione dei comuni alla stregua di enti destinatari dei presidi finanziari ex art. 27, ed attuatari delle relative previsioni acquisitive, è avvenuta in virtù del presupposto della loro appartenenza alle istituende aree protette e nell'ambito di programmi d'intervento formulati e determinati per preservare e valorizzare le risorse e i beni inerenti il Parco, in vista del suo definitivo insediamento ed assetto gestionale. E' muovendo da tale assunto che merita di essere evidenziato il nesso di correlazione intercorrente tra realizzazioni derivanti dall'impiego delle risorse in parola e loro destinazione alle già citate finalità di valorizzazione e fruizione dell'area protetta.

E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la competenza alla tutela, alla conservazione e alla migliore fruizione delle aree protette è attribuzione cui l'Ente Parco, una volta costituito, è preposto d'istituto e che lo stesso è tenuto a perseguire per la crescita e sviluppo dei territori interessati, nel rispetto delle specificità che li denotano.

E' di tutta evidenza, pertanto, che è di interesse per l'Ente Parco (referente a termini di legge, della generale disciplina di pianificazione ed uso del territorio protetto) assicurare, in linea generale, consona destinazione ed impiego, (secondo le proprie direttive e disposizioni) agli immobili derivanti dalle realizzazioni di cui trattasi, in quanto strumentali, in via previsionale, al parco medesimo.

Peraltro, riguardo alla possibilità per il Parco di disporre l'utilizzo degli immobili in parola ha rilevanza il precetto di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 21 della legge regionale n. 98/81 e successive modificazioni, in base al quale all'Ente Parco è attribuito, appunto, il potere di disporre, per il raggiungimento dei fini istituzionali, dei beni "costituenti patrimonio o demanio pubblico e ricadenti nelle aree protette".

Tra questi, è ovvio, restano ricompresi anche i beni in discussione, non acquisiti al patrimonio dell'Ente Parco.

In merito alla questione inerente il titolo formale di appartenenza delle realizzazioni effettuate dai comuni, vi è da ritenere che, nei casi riguardati, non possa, di principio, trovare applicazione la previsione normativa contemplata al 9° comma del citato art. 21, secondo cui gli "immobili acquisiti", ove ricadano entro le aree di parco e pre-parco, sono "destinati alla costituzione del patrimonio dell'Ente Parco"; e ciò atteso che promotore dell'acquisizione è stato il comune e non l'Ente Parco.

Quanto sopra, fa sì che non appaia, di diritto, ravvisabile, a fronte della norma appena citata, il trasferimento della categoria di immobili di cui trattasi al conto patrimoniale degli Enti Parco.

Ciò non esclude tuttavia che nei singoli casi, così come fattivamente operato già da alcune istituzioni interessate, in dipendenza delle previsioni e delle formulazioni dei singoli interventi, possano essere rinvenuti, caso per caso, elementi probanti la prefigurazione di detto trasferimento.

E' riservata pertanto agli Enti Parco nonché ai comuni appartenenti al Parco ed intestatari di pregressi finanziamenti la facoltà di valutare, nell'ambito di un costruttivo confronto, la sussistenza, in relazione alle fattispecie concrete, dei presupposti e delle condizioni di disponibilità che consentano di operare secondo le superiori indicazioni.

Con riferimento poi alle specifiche questioni riguardanti le forme e le modalità più consone per pervenire, con il consenso dei comuni interessati, al trasferimento degli immobili al patrimonio dell'Ente Parco, si rileva, in conformità alle risultanze del consulto acquisito, che l'istituto della delega (all'espletamento delle procedure espropriative) non può in generale trovare applicazione se non in forza di una previsione normativa che autorizzi la possibilità di un tale spostamento di competenze, atteso, peraltro, che titolari dei finanziamenti regionali sono stati, nei casi in esame, i comuni interessati.

Per cui si suggerisce di ricorrere, in ipotesi, per dare concreta attuazione alle fattispecie concordate ed eventualmente ancora in itinere alla soluzione di indicare, nel decreto di esproprio, l'Ente Parco quale beneficiario finale del trasferimento medesimo.

In dipendenza da quanto sopra, gli Enti Parco in indirizzo sono invitati ad assumere le iniziative ritenute più idonee, con riguardo alle singole specificità, acchè di concerto con le amministrazioni comunali possa pervenirsi a soluzioni che garantiscano l'ottimale valorizzazione degli immobili acquisiti.

Gli Enti Parco sono infine tenuti a dare opportuna diffusione della presente presso i comuni interessati.

L'Assessore: MARTINO