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Regione Veneto

Legge Regionale n. 15 del 12-07-2007

Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina.

(B.U.R. Veneto n. 63 del 17.7.2007)

 

 

 


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto al fine della salvaguardia, protezione e ripopolamento delle risorse ittiche, attua un sistema di interventi e provvidenze finalizzate all’istituzione di zone di tutela biologica ed alla diversificazione, valorizzazione e riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo.

ARTICOLO 2
Programmazione degli interventi.
1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, redige, sentite le associazioni della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano integrato per la gestione della fascia costiera.
2. Tenuto conto del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la consulta del mare di cui all’articolo 3, redige un programma triennale di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1.
3. Il programma di interventi è redatto sulla base di studi scientifici acquisiti o affidati a terzi, volti a verificare le peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali delle zone marine prospicienti la costa della Regione del Veneto.
4. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il programma di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare.

ARTICOLO 3
Istituzione della consulta del mare.
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la consulta del mare quale organo permanente di consultazione e concertazione degli interventi, con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali e le azioni da intraprendere.
2. Alla consulta partecipano:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato in qualità di presidente;
b) gli assessori regionali competenti in materia di ambiente e pesca o loro delegati;
c) il presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;
d) il presidente dell’ente gestore di cui all’articolo 9;
e) i comandanti delle capitanerie di porto del Veneto o un loro delegato, designati d’intesa con il ministero competente;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali di categoria componenti le commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004 , n. 154 “Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura”;
g) un rappresentante delle organizzazioni della pesca sportiva;
h) il Presidente della Provincia di Venezia o un suo delegato;
i) il Presidente della Provincia di Rovigo o un suo delegato;
l) i sindaci dei comuni prospicienti la costa o loro delegati;
m) un rappresentante delle associazioni diportistiche.
3. Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da una persona di particolare competenza sugli argomenti all’ordine
del giorno.
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 2 comunicano i loro rappresentanti e successivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale viene istituita la consulta del mare. I componenti restano in carica per la durata della legislatura.
5. La consulta può essere validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei propri componenti.

ARTICOLO 4
Interventi per promuovere l’istituzione di zone di tutela biologica al largo dei comuni di Chioggia e Caorle.
1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per valorizzare le zone di tutela biologica già istituite, denominate “tegnùe” o “tresse” al largo dei comuni di Chioggia e di Caorle e altre zone di tutela biologica di cui promuove l’istituzione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, “Disciplina della pesca marittima” e dell’articolo 98 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 “Regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”.
2. Il provvedimento che istituisce le zone di tutela biologica, individuate dalle coordinate geografiche, disciplina l’esercizio delle attività compatibili per il ripopolamento della flora e della fauna ittica.
3. La Giunta regionale, nell’ambito delle finalità della presente legge per la tutela delle zone di cui al comma 1, in particolare persegue:
a) la protezione ambientale dell’area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche delle zone e il ripopolamento ittico;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia e della biologia degli ambienti marini costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche delle zone di tutela biologica;
d) l’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell’ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell’ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica delle aree;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica;
g) la promozione di attività di istituzioni, enti o associazioni, finalizzate all’organizzazione di visite guidate, immersioni subacquee a scopi scientifici, turistici e ricreativi.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, lettera g), la Giunta regionale promuove appositi corsi di formazione per le guide naturalistiche che opereranno nella zona di mare di tutela biologica. Le restanti attività sono normate da un apposito disciplinare di esecuzione e organizzazione.
5. Nelle zone di cui al comma 1 è vietato l’esercizio della pesca professionale e sportiva; sono altresì vietate le attività che possono compromettere le caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive della zona di mare di tutela biologica medesima. In particolare, sono vietate:
a) la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di specie estranee;
b) l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi o, in genere, l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
c) l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell’area;
e) la pesca subacquea;
f) l’ancoraggio.
6. Nella medesima zona di cui al comma 1 è invece consentito l’accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente disciplinati ed autorizzati dall’ente gestore dell’area di tutela biologica di cui all’articolo 9.

ARTICOLO 5
Interventi per l’immersione di materiale artificiale inerte.
1. Al fine di favorire la riproduzione e l’accrescimento delle specie ittiche ed il ciclo biologico marino, attraverso la formazione naturale indotta di “tegnùe”, è prevista la realizzazione di esperienze gestionali relativamente a limitate elevazioni artificiali del fondale, con materiale inerte, di altezza non superiore a metri 1,50 e di diametro mediamente non superiore a metri 20.
2. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire o a realizzare studi scientifici e monitoraggi volti a verificare la peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali che rendono le aree individuate idonee per la riproduzione di varie specie marine di importanza economico-commerciale e per le attività di ricerca scientifica nonché gli esiti conseguiti sull’accrescimento delle specie ittiche.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Giunta regionale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria dei pescatori professionali, nel rispetto delle procedure autorizzative vigenti, direttamente ovvero mediante l’affidamento a terzi, in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, previa redazione di apposita progettazione, da predisporsi sulla base degli studi scientifici di cui al comma 2.
4. In tali aree, specificatamente indicate nel programma triennale di cui all’articolo 2, sarà consentita la sperimentazione delle
seguenti attività:
a) la pesca sportiva;
b) la pesca turismo;
c) le immersioni con autorespiratore;
d) il turismo marittimo;
e) la maricoltura o molluschicoltura;
f) la piccola pesca professionale, nel rispetto delle leggi nazionali, riservata ai pescatori residenti;
g) la balneazione.
5. Nelle aree dedicate alla maricoltura e molluschicoltura, la Giunta regionale può prevedere, a carico dei rispettivi operatori, il rilascio di appositi permessi di pesca sportiva a pagamento.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a determinare le modalità di realizzazione degli studi e degli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità di accesso e di pesca e i periodi di esercizio.

ARTICOLO 6
Interventi per la diversificazione e la riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura ed il turismo marittimo.
1. La Regione concede finanziamenti e contributi al fine di favorire la riconversione delle imprese di pesca verso le attività turistiche, di molluschicoltura e maricoltura.
2. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:
a) realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti di molluschicoltura e maricoltura;
b) iniziative di studio e di ricerca sui seguenti aspetti:
1) gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera;
2) aspetti socio economici relativi agli addetti alla pesca professionale, alla forza lavoro in attività e alle possibilità occupazionali nel settore turistico;
c) iniziative per l’incremento e la tutela delle risorse della fascia costiera;
d) investimenti a favore della riconversione di imprese e cooperative della pesca in attività ricreative e turistiche;
e) cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata
della fascia costiera marina;
f) studi di fattibilità per l’istituzione di zone di tutela biologica;
g) promozione di corsi di formazione per gli operatori turistici e le guide naturalistiche che svolgono la propria attività nelle aree di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 7
Giudizio di balneabilità da parte della Regione.
1. Per consentire la tutela della filiera turistica complessiva in ordine alla qualità delle acque di balneazione per addivenire all’espressione del giudizio di balneabilità delle acque da parte della Regione, non è da considerare la valutazione del parametro ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 “Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione” e successive modificazioni. Devono essere, in ogni caso adottate misure di controllo adeguate volte al rilevamento di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie; dei risultati di detti controlli deve essere tempestivamente data informazione anche al pubblico.

ARTICOLO 8
Destinatari degli interventi e ammontare dei contributi.
1. I contributi sono concessi per iniziative compatibili con il piano nazionale della pesca e con le normative vigenti a livello nazionale e comunitario nonché, con riferimento ai relativi interventi, con le normative vigenti nei settori del turismo e della formazione.
2. Sono destinatari dei contributi le imprese, le cooperative e loro consorzi nonché le associazioni di rappresentanza dei pescatori per azioni di interesse collettivo per gli interventi previsti dall’articolo 6.
3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della Regione del Veneto.
4. L’ammontare dei contributi, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 9
Ente gestore.
1. Entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la consulta del mare di cui all’articolo 3, propone l’istituzione di un apposito ente gestore, quale ente strumentale per la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 10
Parere comunitario di compatibilità.
1. Gli effetti di cui all’articolo 6, relativamente agli interventi che si configurano quali aiuti di Stato, sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ARTICOLO 11
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, correnti per euro 2.000.000,00 in ognuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, e d’investimento per euro 2.000.000,00 nell’esercizio 2007, nonché per euro 4.200.000,00 in ognuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte:
a) quanto alla parte corrente, mediante prelevamento dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 5, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009 e contestuale incremento per competenza dell’upb di nuova istituzione “Azioni regionali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto” (area omogenea A0029 “Conservazione della natura”);
b) quanto alla parte d’investimento, mediante prelevamento dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 7, del bilancio pluriennale 2007-2009 e contestuale incremento per competenza dell’upb di nuova istituzione “Interventi strutturali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto” (Area omogenea A0029 “Conservazione della natura”).

ARTICOLO 12
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 luglio 2007