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Regione Siciliana

Legge regionale del 8-5-2007 n. 13

Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti  di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in  materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.


(G.U.R.S. n. 22 del 11-5-2007)

 

 

 

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS
1. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dell’Ente parco.

2. Sono di competenza dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di 60 giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di 60 giorni, (periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

ARTICOLO 2

Aree contigue ai parchi regionali
1. Per gli effetti di cui all’articolo 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aree contigue ai parchi  regionali le aree di protezione di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come  sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

ARTICOLO 3

Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia

1. Per la promozione e lo sviluppo dell’attività turistica in Sicilia, ivi compresa la realizzazione di studi e ricerche di settore nonché di iniziative turistiche e di rilevanza turistica, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a costituire una società di capitali, con sede in Sicilia, a totale partecipazione regionale, ed alla quale potranno successivamente partecipare, in forma minoritaria, altri enti pubblici.

2. La Regione siciliana esercita nei confronti della stessa Società un controllo analogo a quello operato sui propri servizi. I diritti del socio sono attribuiti all’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti che può affidare direttamente alla Società medesima i servizi, le forniture ed i lavori funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2007 la spesa di E 250.000,00, cui si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 472514 - dipartimento turismo - esercizio   finanziario 2007.

ARTICOLO 4

Parco archeologico di Agrigento. Procedure di espropriazione
1. I termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata alla definizione, da parte dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, delle procedure ablatorie delle aree di cui all’art. 2 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, sono fissati al 3 luglio 2008.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari
1. All’art. 22, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2011".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è aumentato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione effettuati nell’edificio nei cinque anni antecedenti la stipula dell’atto di vendita".

3. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l’assegnatario deceduto, conservano la facoltà di acquistare gli alloggi dei quali abbiano acquisito il diritto alla locazione.

4. Il diritto di opzione all’acquisto dell’alloggio può essere, altresì, esercitato, in caso di decesso del conduttore assegnatario, dal convivente "more uxorio", purché la durata della convivenza sia stata di almeno sette anni.

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di edilizia cooperativa
1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, già prorogati dall’art. 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008, limitatamente alle cooperative edilizie in possesso di attestazione di revisione in corso di validità che per gli effetti del combinato  disposto dell’art. 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell’art. 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, hanno mantenuto l’inclusione nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi  regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le cooperative edilizie, i termini previsti dall’art. 66, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono prorogati al 31 dicembre 2008 per l’utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e per l’utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, ivi compresa l’assegnazione o il diritto di proprietà dell’area, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall’art. 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, è così sostituito: "I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell’emanazione del primo decreto di concessione dell’agevolazione e sussistere anche all’atto dell’assegnazione dell’alloggio, ad eccezione del reddito.".

ARTICOLO 7

Integrazione alla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12
1. Dopo il comma 15 dell’articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12, è aggiunto il seguente comma: "15 bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano comunque al volume degli edifici, esistenti in data antecedente alla legge 6 agosto 1967, n. 765,  ancorché in atto parzialmente demoliti".

ARTICOLO 8

Modifiche della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10
1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10, le parole "ai sensi del decreto 25 maggio 2006" sono sostituite dalle parole "con decreto".

2. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10, le parole "negli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle parole "dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15".

ARTICOLO 9

Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


Formula Finale:


2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Palermo, 8 maggio 2007