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Regione Lombardia

Legge Regionale n. 16 del 16-07-2007

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi.

(B.U.R. Lombardia n. 29 del 16.7.2007 - S.O. n. 2 del 19.7.2007)

 

 

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale

ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di istituzione di parchi regionali e naturali della Lombardia.

TITOLO I
PARCHI REGIONALI E NATURALI

CAPO I
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

ARTICOLO 2
(Parco lombardo della valle del Ticino)
1. Il parco lombardo della valle del Ticino, istituito con legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d’interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della valle del Ticino), è area compresa nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale.

ARTICOLO 3
(Delimitazione del parco)
1. Il territorio del parco lombardo della valle del Ticino è delimitato dai confini amministrativi dei seguenti comuni:
provincia di Varese: Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino;
provincia di Milano: Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Buscate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello;
provincia di Pavia: Bereguardo, Borgo San Siro, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Groppello Cairoli, Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Torre d’Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova Ardenghi, Zerbolò.
2. La Regione assume l’iniziativa di coordinare il piano territoriale del parco lombardo della valle del Ticino con le iniziative di pianificazione dell’area eventualmente avviate dalla Regione Piemonte.

ARTICOLO 4
(Consorzio tra gli enti locali interessati)
1. I comuni indicati all’articolo 3, nonché le province di Varese, Milano e Pavia, riuniti in consorzio provvedono alla gestione del parco.

SEZIONE II
PARCO NATURALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

ARTICOLO 5
(Delimitazione del Parco naturale lombardo della valle del Ticino)
1. I confini del parco naturale lombardo della valle del Ticino, istituito con legge regionale 12 dicembre 2002, n. 31 (Istituzione del parco naturale della Valle del Ticino), e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000, denominata “Parco naturale lombardo della Valle del Ticino”, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.

ARTICOLO 6
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio preposto alla gestione del parco lombardo della Valle del Ticino, di cui all’articolo 4.

ARTICOLO 7
(Disciplina delle aree a parco naturale)
1. A norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), il Consiglio regionale provvede con propria deliberazione ad approvare la disciplina del parco naturale.
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 2003, n. VII/919 (Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell’articolo 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni), le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001, n. VII/5983 (Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della Valle del Ticino articolo 19, comma 2, L.R. n. 86/83 e successive modificazioni rettificata dalla deliberazione 14 settembre 2001, n. VII/6090).

CAPO II
PARCO DELLE GROANE

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLE GROANE

ARTICOLO 8
(Delimitazione del Parco e consorzio di gestione)
1. Nell’ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, il parco delle Groane, istituito con legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 (Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai
corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge ed interessanti i comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I predetti comuni, il comune di Milano e la provincia di Milano, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dagli articoli 9, 10, 11 e 12.

ARTICOLO 9
(Funzioni del consorzio di gestione)
1. Il consorzio:
a) realizza l’integrale recupero ed il potenziamento naturalistico-ambientale del parco e ne promuove le destinazioni ad uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica, anche mediante costituzione di zone attrezzate, ferma restando la prevalenza delle aree libere e a verde;
b) gestisce il parco con le opere ed i servizi in esso attuati;
c) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale del parco di cui all’articolo 10, provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati agli atti espropriativi all’uopo occorrenti.

ARTICOLO 10
(Piano territoriale del parco)
1. Il piano territoriale del parco:
a) precisa, mediante azzonamento, le destinazioni delle diverse parti dell’area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti;
b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni degli ampliamenti e delle trasformazioni d’uso eventualmente consentiti di edifici esistenti all’interno del parco;
e) indica le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa e ricreativa compatibili con la destinazione del parco, nel rispetto dell’obiettivo prioritario di recupero e potenziamento naturalistico-ambientale;
f) definisce il sistema della mobilità interna all’area del parco.
2. Il piano territoriale del parco è costituito:
a) alle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, per riprodurre l’assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l’efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;
c) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
d) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;
e) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l’indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di
finanziamento.
3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che devono essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.
4. In ogni caso le previsioni del piano territoriale, dalla data della loro efficacia, sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 11
(Zone di protezione esterna)
1. Il parco è contornato da zone di protezione specificatamente indicate dalla planimetria richiamata all’articolo 8, idonee a creare un opportuno distacco fra le aree di normale urbanizzazione e quelle sottoposte alla speciale tutela ambientale.
2. Le zone contrassegnate con la lettera X nelle planimetrie possono essere utilizzate per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale; quelle contrassegnate con lettera Y per servizi annessi all’industria.
3. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali e le domande di permesso di costruire relative a tali zone di protezione sono subordinate al parere favorevole del consorzio del parco, che deve esprimersi entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Nel caso in cui non venga formulato entro il termine sopra indicato, il parere si intende favorevole.

ARTICOLO 12
(Interventi e contributi)
1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco delle Groane sono regolati dalla l.r. 86/1983 e dalle altre disposizioni in materia.
2. Sono estesi alle aree del parco gli interventi e i benefici previsti dalla vigente normativa regionale volti a favorire:
a) la sistemazione territoriale delle aree boscate e montane;
b) il rimboschimento o la ricostituzione del bosco;
c) le attività selvicolturali e le iniziative di forestazione in ambiente urbano;
d) l’acquisto di mezzi e attrezzature forestali.


CAPO III
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

ARTICOLO 13
(Delimitazione del parco e consorzio di gestione)
1. Nell’ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, il parco dei colli di Bergamo, istituito con legge regionale del 18 agosto 1977 n. 36 (Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge ed interessante i comuni di Almé, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d’Almé, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I predetti comuni e la provincia di Bergamo, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dalla presente sezione.

ARTICOLO 14
(Funzioni del consorzio di gestione)
1. Il consorzio:
a) promuove il recupero del patrimonio storico e monumentale e l’arricchimento del patrimonio naturalistico-ambientale dell’area del parco e ne assicura le destinazioni ad usi pubblici secondo le previsioni del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo;
b) promuove e favorisce le attività agricole, in particolare cooperativistiche, anche con l’acquisizione e la messa a coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola;
c) coordina gli interventi nell’area del parco con le opere ed i servizi in esso attuati;
d) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;
e) esercita le altre funzioni assegnategli dalla presente sezione o delegategli dagli enti consorziati.

ARTICOLO 15
(Piano territoriale del parco)
1. Il piano territoriale del parco:
a) indica le destinazioni delle diverse parti dell’area in relazione agli obiettivi previsti dalla presente legge;
b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei lavori storici ed ambientali;
d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni per la costruzione di nuovi edifici, l’ampliamento e le trasformazioni d’uso di quelli esistenti, sempre che questi siano consentiti;
e) definisce le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa, ricreativa nonché il sistema della
viabilità compatibile con la destinazione del parco;
f) pianifica la tutela della vegetazione ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale).
2. Il piano territoriale del parco è costituito:
a) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:10.000 ed in numero adeguato per riprodurre l’assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l’efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;
c) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
d) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;
e) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l’indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.
3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che devono essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.
4. In ogni caso tutte le previsioni del piano territoriale sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed abrogano, sostituendole ad ogni conseguente effetto, eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 16
(Interventi e contributi)
1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco dei colli di Bergamo sono regolati dalla l.r. 86/1983, dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), dalla l.r. 9/ 1977 e dalle altre disposizioni in materia.

SEZIONE II
PARCO NATURALE DEI COLLI DI BERGAMO

ARTICOLO 17
(Previsione, finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale dei colli di Bergamo, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 27 marzo 2007, n. 7 (Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo), persegue le seguenti finalità:
a) conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotopi, valori scenici e panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici;
b) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
c) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative e culturali compatibili;
d) concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi monumentali;
e) difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
f) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all’individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Parco naturale dei Colli di Bergamo”, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.

ARTICOLO 18
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 13.

ARTICOLO 19
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento ai contenuti di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ARTICOLO 20
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 17 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e la graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore medesimo e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea dell’ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

ARTICOLO 21
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco come regolamentate dall’ente gestore;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava e miniera;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazione d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all’attività antincendio che comunque non incidano sull’alimentazione di zone umide e che siano espressamente autorizzati dall’ente gestore;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;
i) accendere fuochi all’aperto, salvo che per i fuochi di ripulitura nell’ambito delle attività agro-forestali e per le attività di uso sociale consentite ed autorizzate dall’ente gestore;
j) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale, devono essere previsti adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.
3. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 17, comma 1, il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

ARTICOLO 22
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento di parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all’articolo 21, comma 1.

CAPO IV
PARCO NORD MILANO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO NORD MILANO

ARTICOLO 23
(Delimitazione del parco e consorzio di gestione)
1. Il parco Nord Milano, istituito con legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 (Istituzione del parco di interesse regionale Nord Milano), e riconosciuto come parco di cintura metropolitana dall’articolo 38-bis della l.r. 86/1983, comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. Il consorzio parco Nord Milano esercita le funzioni previste dal titolo II, capo IV della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 24
(Acquisizione delle aree)
1. Per consentire l’acquisto da parte del consorzio del parco Nord Milano delle aree comprese nel parco medesimo, da destinare in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 2 dicembre 1977, n. II/633 (Approvazione del piano territoriale del parco nord Milano), la Giunta regionale è autorizzata, dietro presentazione da parte del consorzio della delibera esecutiva relativa all’acquisto delle aree, a concedere al consorzio parco Nord Milano, con propria deliberazione, un contributo in annualità, nonché a prestare fidejussione fino alla somma di euro 1.032.914 a favore del consorzio stesso in relazione a mutui che lo stesso contrarrà per l’acquisizione delle aree comprese nel perimetro del parco.

SEZIONE II
PARCO NATURALE NORD MILANO

ARTICOLO 25
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale Nord Milano, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 19 ottobre 2006, n. 23 (Istituzione del parco naturale Nord Milano), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) mirare ad un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell’ambiente;
d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-forestali e tradizionali;
e) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, costituita da un foglio e allegata ai
corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.

ARTICOLO 26
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 23, comma 2.

ARTICOLO 27
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce le aree comprese nel parco naturale, destinate prevalentemente a funzioni di recupero, conservazione e promozione dei valori naturalistici, con particolare riferimento:
a) alle formazioni boschive che svolgono una funzione di corridoio ecologico tra le aree protette regionali e di ricucitura territoriale;
b) al corso del fiume Seveso;
c) ai contenuti di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ARTICOLO 28
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 25, comma 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

ARTICOLO 29
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali, nonché introdurre esemplari alloctoni, che possano alterare l’equilibrio naturale;
c) aprire ed esercitare attività di cava, miniera e discarica, nonché asportare minerali;
d) modificare il regime delle acque, salvo autorizzazione dell’ente gestore;
e) svolgere attività pubblicitarie, non autorizzate dall’ente gestore;
f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla distruzione e alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
h) accendere fuochi all’aperto, salvo che per la effettuazione di ripulitura nell’ambito delle attività agro-forestali consentite ed autorizzate dall’ente gestore;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale.
3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 25, comma 1.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

ARTICOLO 30
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Nord Milano, se non contrastanti con i divieti di cui all’articolo 29, comma 1.

CAPO V
PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE

ARTICOLO 31
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 (Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 32, da tabelle con la scritta “Parco pineta di Appiano Gentile e Tradate”, aventi la caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

ARTICOLO 32
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di Binago, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Veniano, Lurago Marinone, Limido Comasco, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vedano Olona e le province di Como e di Varese.
2. Il consorzio del parco ha sede in Castelnuovo Bozzente.
3. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 33
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico, nel quale sia garantita la presenza di un membro designato dal consorzio “La pineta - Associazione tra i proprietari dei boschi e fondi situati nel comprensorio”;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.

ARTICOLO 34
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali).
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.

CAPO VI
PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

ARTICOLO 35
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 77 (Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 36, da tabelle con la scritta “Parco Montevecchia e Valle
Curone”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

ARTICOLO 36
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i comuni di Sirtori, Perego, Rovagnate, Olgiate Molgora, Montevecchia, Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna, Missaglia e Viganò.
2. Il consorzio del parco ha sede in Montevecchia.
3. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 37
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

ARTICOLO 38
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali).
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.

CAPO VII
PARCO DEL MONTE BARRO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL MONTE BARRO

ARTICOLO 39
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale del Monte Barro, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 78 (Istituzione del Parco regionale del Monte Barro), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 40, da tabelle con la scritta “Parco Monte Barro”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

ARTICOLO 40
(Ente di gestione)
1. La gestione è affidata al consorzio per la salvaguardia del Monte Barro, con sede in Galbiate, comprendente i comuni di Galbiate, Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Garlate, Oggiono e la comunità montana territorialmente interessata, retto dallo Statuto approvato con decreto del Prefetto di Como del 9 gennaio 1974 e successive modificazioni.
2. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 41
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni culturali , naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

ARTICOLO 42
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo che riguardano la gestione del parco.

SEZIONE II
PARCO NATURALE DEL MONTE BARRO

ARTICOLO 43
(Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale)
1. I confini e l’articolazione territoriale del parco naturale del Monte Barro, istituito, ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Istituzione del Parco naturale del Monte Barro), sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000, denominata “Parco naturale del Monte Barro”, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.

ARTICOLO 44
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 40.

ARTICOLO 45
(Disciplina delle aree a parco naturale)
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. n. 86/1983, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette), il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare la disciplina del parco naturale.
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale 6 aprile 2004, n. VII/992, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla legge regionale 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro).

CAPO VIII
PARCO DELL’ADAMELLO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’ADAMELLO

ARTICOLO 46
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale dell’Adamello, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 79 (Istituzione del parco regionale dell’Adamello), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell’ente gestore di cui all’articolo 47, da tabelle con la scritta “Parco Adamello”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

ARTICOLO 47
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana Valle Camonica.

ARTICOLO 48
(Regolamento del parco)
1. Ai fini di garantire strutture e forme per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Valle Camonica adotta un regolamento per la gestione del parco e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva entro trenta giorni apportandovi le eventuali modifiche.
2. Il regolamento del parco deve prevedere in particolare:
a) la direzione tecnica del parco, affidata ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di partecipazione alla gestione del parco dei comuni territorialmente interessati e dell’azienda regionale delle foreste;
d) forme e modalità di periodica consultazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

ARTICOLO 49
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della comunità montana, che riguardano la gestione del parco.


SEZIONE II
PARCO NATURALE DELL’ADAMELLO

ARTICOLO 50
(Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale)
1. I confini e l’articolazione territoriale del parco naturale dell’Adamello, istituito, ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 dicembre 2003, n. 23 (Istituzione del parco naturale dell’Adamello), sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.

ARTICOLO 51
Obiettivi e finalità del parco naturale
1. Il parco naturale dell’Adamello è istituito per perseguire i seguenti obiettivi:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell’ambiente;
d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
e) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

ARTICOLO 52
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata alla comunità montana Valle Camonica.

ARTICOLO 53
(Piano per il parco)
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2 bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone di protezione integrale nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) alle zone di protezione orientata nelle quali lo scopo è sorvegliare e orientare scientificamente l’evoluzione della natura;
c) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali botanica, biologica, zoologica, forestale, morfopaesistica;
d) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere;
e) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell’art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco, ai sensi dell’articolo 25 della legge 394/1991, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle
amministrazioni e dei privati.

ARTICOLO 54
(Regolamento del parco)
1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, allo scopo di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 51 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. In particolare, il regolamento disciplina le attività consentite dalle destinazioni d’uso del territorio e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è approvato dall’ente gestore del parco e trasmesso alla Giunta regionale.

ARTICOLO 55
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell’Adamello è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatte salve le raccolte di specie e frutti del sottobosco come regolamentate dall’ente gestore;
c) aprire nuove cave e coltivare torbiere, realizzare nuove discariche di rifiuti e depositi permanenti di materiali dismessi;
d) accendere fuochi all’aperto ed allestire attendamenti o campeggi, con la sola esclusione del bivacco alpino o delle aree individuate dall’ente gestore;
e) realizzare nuovi elettrodotti, fatti salvi la manutenzione e l’adeguamento tecnologico di quelli esistenti;
f) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a),
istituire zone di addestramento cani;
g) raccogliere minerali e fossili se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
h) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole, di malga e di gestione dei rifugi, che comunque non incidano nell’alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;
i) avviare altre attività, anche di carattere temporaneo e che comportino lterazioni alla qualità dell’ambiente, incompatibili con le finalità del parco naturale.

ARTICOLO 56
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.

CAPO IX
PARCO DELL’ADDA NORD

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’ADDA NORD

ARTICOLO 57
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale dell’Adda Nord, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 (Istituzione del parco regionale dell’Adda Nord), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 58, da tabelle con la scritta “Parco Adda Nord”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

ARTICOLO 58
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d’Adda, Canonica d’Adda, Capriate S. Gervasio, Casirate d’Adda, Cassano d’Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda, Fara-Gera d’Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d’Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo d’Adda, Trucazzano, Vaprio d’Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d’Adda e le Province di Bergamo, Lecco e Milano.
2. Il consorzio del parco ha sede a Trezzo d’Adda.
3. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 59
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

ARTICOLO 60
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

ARTICOLO 61
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell’Adda Sud, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
- l’assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- i presidenti dei consorzi dei parchi dell’Adda Nord e dell’Adda Sud.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di
parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare l’attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.

SEZIONE II
PARCO NATURALE DELL’ADDA NORD

ARTICOLO 62
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale dell’Adda Nord, istituito, ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 dicembre 2004, n. 35 (Istituzione del parco naturale dell’Adda Nord), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata “Parco naturale Adda Nord”, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.

ARTICOLO 63
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 58.

ARTICOLO 64
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive è attuato dall’ente gestore attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alla zona di riserva naturale, nella quale lo scopo è conservare l’ambiente nella sua integrità, sorvegliare l’orientamento dell’evoluzione dell’ecosistema, promuovere e regolamentare la ricerca scientifica e la fruizione didattica;
b) alle zone di interesse naturalistico-paesistico, destinate alla conservazione e promozione dei valori naturalistici esistenti;
c) alle zone di interesse paesistico con particolare riferimento al valore storico culturale ed all’elevato significato di archeologia
industriale;
d) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ARTICOLO 65
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991, e in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 62, comma 1, e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di
approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento e l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ARTICOLO 66
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dell’Adda Nord sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi even-tuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
c) aprire e sfruttare cave, miniere ed effettuare escavazioni in alveo fatti salvi gli interventi di regimazione idraulica;
d) aprire e sfruttare discariche e depositi permanenti di materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque,
fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole che comunque non incidano nell’alimentazione della Palude di Brivio;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici, istituire zone di addestramento cani;
i) accendere fuochi all’aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall’ente gestore;
j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

ARTICOLO 67
(Norme transitorie e finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2000, n. VII/2869 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Adda Nord - art. 19, comma 2, l.r. 86/1983 e successive modificazioni) e successive modifiche e integrazioni, se non contrastanti con le disposizioni dell’articolo 66.

CAPO X
PARCO DELL’ADDA SUD

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’ADDA SUD

ARTICOLO 68
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale dell’Adda Sud, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 81 (Istituzione del parco naturale dell’Adda Sud), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 69, da tabelle con la scritta “Parco Adda Sud”, aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

ARTICOLO 69
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d’Adda, Camairago, Casaletto Ceredano, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiglione d’Adda, Cavacurta, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Corno Vecchio, Corte Palasio, Credera Rubbiano, Crotta d’Adda, Formigara, Galgagnano, Gombito, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d’Adda, S. Martino in Strada, Spino d’Adda, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico, la Provincia di Cremona e la Provincia di Lodi.
2. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 70
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere;
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.

ARTICOLO 71
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.

ARTICOLO 72
(Riserva naturale “Adda Morta”)
1. Il consorzio di cui all’articolo 69 gestisce anche la riserva naturale “Adda Morta”, istituita ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 73
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell’Adda Nord, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
- l’Assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- i presidenti dei consorzi dei parchi dell’Adda Nord e Adda Sud.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di
parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare l’attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.

CAPO XI
PARCO VALLE DEL LAMBRO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO

ARTICOLO 74
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale della valle del Lambro, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 (Istituzione del parco regionale della valle del Lambro), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 75, da tabelle con la scritta “Parco valle del Lambro”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

ARTICOLO 75
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate Brianza, Casatenovo, Cesana Brianza, Correzzana, Costa Masnaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d’Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Vedugno con Colzano, Verano Brianza, Villasanta e le province di Como, Milano e Lecco.
2. Sono membri dell’assemblea i presidenti dei consorzi di depurazione “Alto Lambro e Piani d’Erba” e “Alto Lambro”.
3. Il consorzio del parco ha sede a Triuggio.
4. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l’assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 76
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

ARTICOLO 77
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.

ARTICOLO 78
(Riserva naturale “Riva orientale del lago d’Alserio”)
1. Il consorzio di cui all’articolo 75 gestisce anche la riserva naturale “Riva orientale del lago d’Alserio”, istituita ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 86/1983.

SEZIONE II
PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

ARTICOLO 79
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale della Valle del Lambro, istituito, ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 9 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Lambro), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) tutelare e riqualificare le risorse idriche e naturalistiche dei laghi, bacini e corsi d’acqua presenti, nonché le relative sponde e fasce di rispetto;
c) tendere alla ricostituzione dell’ambiente, laddove compromesso, tramite l’applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale;
d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata “Parco naturale Valle del Lambro”, costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.

ARTICOLO 80
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 75.

ARTICOLO 81
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) al sistema delle aree fluviali e lacustri;
b) all’ambito della riserva naturale “Riva Orientale del lago di Alserio”;
c) al complesso storico-naturalistico del parco reale di Monza per la conservazione e manutenzione del patrimonio botanico ed edilizio esistente;
d) ai contenuti di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ARTICOLO 82
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 79, comma 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di
approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

ARTICOLO 83
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
c) aprire nuove attività di cava e miniera ed effettuare escavazioni in alveo; sono fatti salvi gli esercizi in corso, nei limiti delle concessioni rilasciate e gli interventi di regimazione idraulica;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici ed istituire zone di addestramento cani;
i) accendere fuochi all’aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall’ente gestore;
j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.
3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 79, comma 1.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

ARTICOLO 84
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. n. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. VII/601 del 28 luglio 2000 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro ‘art. 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni’), rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. VII/6757 del 9 novembre 2001 (Rettifica della deliberazione n. 7/601 del 28 luglio 2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro), in quanto non contrastanti con le disposizioni dell’articolo 83.

CAPO XII
PARCO CAMPO DEI FIORI

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO CAMPO DEI FIORI

ARTICOLO 85
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale Campo dei Fiori, istituito con legge regionale 19 marzo 1984, n. 17 (Istituzione del Parco regionale Campo dei Fiori), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 86 della presente legge, da tabelle con la scritta “Parco Campo dei Fiori”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 86
(Gestione)
1. La gestione del parco è affidata a un consorzio tra le comunità montane Valceresio, Valcuvia, Valganna e Valmarchirolo, la provincia di Varese e tra i comuni di:
- Barasso
- Bedero Valcuvia
- Brinzio
- Castello Cabiaglio
- Cocquio Trevisago
- Comerio
- Cuvio
- Gavirate
- Induno Olona
- Luvinate
- Orino
- Rancio Valcuvia
- Valganna
- Varese
2. Il consorzio del parco ha sede a Brinzio.

ARTICOLO 87
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco a un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione del centro geofisico prealpino, dell’azienda autonoma di soggiorno di Varese, delle associazioni culturali e naturalistiche operanti nella zona, dei rappresentanti dei proprietari delle aree, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea.

ARTICOLO 88
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

ARTICOLO 89
(Riserva naturale Lago di Ganna)
1. Il consorzio di cui all’articolo 86 gestisce anche la riserva naturale “Lago di Ganna”, istituita ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 86/1983 e compresa nel territorio del parco.

SEZIONE II
PARCO NATURALE CAMPO DEI FIORI

ARTICOLO 90
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale del Campo dei Fiori, istituito, ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 14 novembre 2005, n. 17 (Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) tendere alla conservazione e alla ricostituzione dell’ambiente, garantendo anche un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
c) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi mediante l’attivazione di un marketing territoriale orientato ai processi di conservazione del patrimonio naturale;
e) creare un sistema integrato di corridoi ecologici tra il parco naturale e le aree di elevata sensibilità naturale, anche esterne al parco.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Parco naturale Campo dei Fiori”, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.

ARTICOLO 91
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 86.

ARTICOLO 92
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 90, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983; il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) alla zona di riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori;
b) alle zone di riserve naturali orientate «zone umide» e alla zona di riserva naturale orientata della Martica Chiusarella che hanno un rilevante valore naturalistico;
c) alle zone forestali o con valenza naturalistica per la valorizzazione e tutela delle superfici forestali autoctone;
d) alle zone di fruizione e alle zone di corridoio ecologico;
e) ai contenuti di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ARTICOLO 93
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo1eil rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di
approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

ARTICOLO 94
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale del Campo dei Fiori sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava e miniera;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all’attività antincendio, che comunque non incidano nell’alimentazione di zone umide e torbiere;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;
i) accendere fuochi all’aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall’ente gestore;
j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.
3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 90, comma 1.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

ARTICOLO 95
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni del piano territoriale di coordinamento del parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all’articolo 94, comma 1.

CAPO XIII
PARCO DEL MINCIO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL MINCIO

ARTICOLO 96
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale del Mincio, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 8 settembre 1984, n. 47 (Istituzione del parco del Mincio), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 97, da tabelle con la scritta “Parco del Mincio”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

ARTICOLO 97
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Ponte sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Bagnolo S. Vito, Sustinente, Roncoferraro, Porto Mantovano, Marmirolo e la provincia di Mantova.

ARTICOLO 98
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.

ARTICOLO 99
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.

ARTICOLO 100
(Riserva naturale “Valli del Mincio”)
1. Il consorzio di cui all’articolo 97 gestisce anche le riserve naturali “Valli del Mincio” e “complesso di Castellaro Lagusello”, istituite ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 86/1983.

CAPO XIV
PARCO DEL SERIO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL SERIO

ARTICOLO 101
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale del Serio, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 (Istituzione del Parco del Serio), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. Il confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 102, da tabelle con la scritta “Parco del Serio”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.

ARTICOLO 102
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le Province di Bergamo e di Cremona.
2. Il consorzio del parco ha sede a Romano di Lombardia.
3. I comuni diversi da quelli di cui al comma 1 interessati all’attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda delibera l’assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 103
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, di rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.

ARTICOLO 104
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

ARTICOLO 105
(Riserva naturale “Palata Menasciutto”)
1. Il consorzio del parco gestisce anche la riserva naturale “Palata Menasciutto”, istituita ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 86/1983.

CAPO XV
PARCO DELL’OGLIO SUD

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’OGLIO SUD

ARTICOLO 106
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale dell’Oglio Sud, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 aprile 1988, n. 17 (Istituzione del Parco dell’Oglio Sud), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 107, da tabelle con la scritta “Parco dell’Oglio Sud” aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 107
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo, Isola Dovarese, Casalromano, Drizzona, Piadena, Canneto sull’Oglio, Calvatone. Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, San Martino dell’Argine, Marcaria, Mazzuolo, Commessaggio, Viadana e le Province di Cremona e Mantova.

ARTICOLO 108
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell’assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica ed irrigazione.

ARTICOLO 109
(Direttore)
1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. L’assunzione della carica di direttore tecnico del parco dell’Oglio Sud comporta la decadenza dall’eventuale carica di direttore tecnico di altro parco nazionale o regionale.
3. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

ARTICOLO 110
(Riserva naturale “Le Bine”)
1. Il consorzio di cui all’articolo 107 gestisce anche la riserva naturale “Le Bine”, istituita ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 111
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell’Oglio Nord, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
a) l’assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud e dei vice presidenti.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare l’attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale sugli atti che interessano il territorio dei due parchi.

CAPO XVI
PARCO DELL’OGLIO NORD

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’OGLIO NORD

ARTICOLO 112
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale dell’Oglio Nord, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 aprile 1988, n. 18 (Istituzione del Parco naturale dell’Oglio Nord), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 113, da tabelle con la scritta “Parco dell’Oglio Nord” aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 113
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Sarnico, Villongo, Paratico, Credaro, Castelli Calepio, Capriolo, Palazzolo sull’Oglio, Palosco, Pontoglio, Cividate al Piano, Calcio, Urago d’Oglio, Pumenengo, Rudiano, Roccafranca,Torre Pallavicina, Soncino, Orzinuovi, Genivolta, Villachiara, Azzanello, Borgo S. Giacomo, Castelvisconti, Bordolano, Quinzano d’Oglio, Corte de’ Cortesi, Verolavecchia, Robecco d’Oglio, Pontevico, Corte de’ Frati, Alfianello, Seniga, Scandolara Ripa d’Oglio, Gabbioneta Bina Nuova e le Province di Bergamo, Brescia e Cremona.

ARTICOLO 114
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell’assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica ed irrigazione.

ARTICOLO 115
(Direttore)
1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. L’assunzione della carica di direttore tecnico del parco dell’Oglio Nord comporta la decadenza dall’eventuale carica di direttore tecnico di altro parco nazionale o regionale.
3. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.

ARTICOLO 116
(Formazione del piano territoriale)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio e approvato secondo le modalità previste dall’articolo 19 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 117
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell’Oglio Sud, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
a) l’assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud e dei vice presidenti.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di
parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare l’attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale quando richiesto, sugli atti che interessano il territorio dei due parchi.

CAPO XVII
PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

ARTICOLO 118
(Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)
1. Il parco delle Orobie Bergamasche, istituito nell’ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 56 (Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell’articolo 3 della l.r. 86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nel settori dell’agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, della tutela dell’equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell’edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all’articolo 1 della l.r. 86/1983, si perseguono tramite:
a) conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l’uomo e l’ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con
particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
e) promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.

ARTICOLO 119
(Confini)
1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell’ente gestore del parco di cui all’articolo 120, da tabelle con la scritta “Parco delle Orobie Bergamasche” aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 120
(Ente gestore)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra: la comunità montana di Valle Brembana, la comunità montana di Valle Seriana Superiore, la comunità montana di Valle di Scalve, la provincia di Bergamo.
2. Il consorzio, per l’esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l’attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale, anche mediante delega per singoli settori, delle comunità montane, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.
3. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all’articolo 17 della l.r. 86/1983, il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.
4. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del comma 3, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente sezione.
5. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle comunità montane, d’intesa con le stesse.
6. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell’articolo 21, primo comma, della l.r. 86/1983 sono comunque svolte direttamente dal consorzio e non possono essere oggetto di delega.
7. Le spese di funzionamento del consorzio, dedotta l’aliquota a carico della provincia, sono sostenute dalla regione.

ARTICOLO 121
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Valtellinesi, la Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
a) l’assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;
c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare le attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.

ARTICOLO 122
(Statuto del consorzio e regolamento organico)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea - delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell’articolo 13, comma primo della legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tal scopo deve essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.
2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l’ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità montane e gli uffici del corpo forestale dello Stato, prevedendo, in particolare:
a) l’istituzione e l’organizzazione di uffici periferici del consorzio, dislocati presso le comunità montane;
b) le modalità di avvalimento degli uffici delle comunità montane per l’esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;
c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità montane, secondo quanto stabilito dall’articolo 127;
d) le forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato per l’attività di vigilanza nel parco, e per l’esercizio di funzioni tecnico-consultive, ivi compresa l’istituzione, previe le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna comunità montana, ai sensi dell’articolo 26, terzo comma, della l.r. 86/1983.
3. Per l’attuazione del decentramento di cui al comma 5 dell’articolo 120, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi funzionari responsabili.

ARTICOLO 123
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore sovraintende al personale tecnico; è membro di diritto del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo statuto del consorzio stesso.

ARTICOLO 124
(Formazione del piano territoriale di coordinamento)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio e approvato secondo le disposizioni dell’articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti. natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 125
(Comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico di cui all’articolo 122, primo comma, lett. b), è nominato dall’assemblea consortile entro sei mesi dal proprio
insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali ed economiche, tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo, un forestale ed un esperto di pianificazione territoriale paesistica.
2. Al comitato scientifico compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell’ambiente compreso nel territorio del parco;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d’uso;
c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;
d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo e all’assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
3. Qualora l’assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.

ARTICOLO 126
(Norme procedurali per la disciplina dei boschi)
1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco è stabilita dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale).
2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato, ovvero di enti od istituti di ricerca, ovvero dell’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF).
3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d’uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 e dall’articolo 4 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale).
4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 7 del R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e articolo 5 della l.r. 27/2004.
5. L’autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto comma è rilasciata, ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente del
consorzio del parco.
6. Fino alla data di adozione del piano territoriale del coordinamento del parco, le competenze attribuite al presidente del consorzio del parco dalla l.r. 9/1977 sono svolte dai presidenti delle comunità montane competenti per territorio.
7. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con enti ed istituti di ricerca, ovvero con l’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), ovvero con il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva di cui al precedente secondo comma.
8. La Giunta regionale emana apposite direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell’ambito del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese.

ARTICOLO 127
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
2. Per l’attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previe opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.
3. In deroga alle disposizioni della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.
4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell’ambiente, previsto dall’articolo 26, quarto comma, della l.r. 86/1983.

CAPO XVIII
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO OROBIE VALTELLINESI

ARTICOLO 128
(Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)
1. Il parco delle Orobie Valtellinesi, istituito nell’ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 (Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell’articolo 3 della l.r. 86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, e per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell’agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi degli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, della tutela dell’equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell’edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all’articolo 1 della l.r. 86/1983 si perseguono tramite:
a) la conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l’uomo e l’ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
c) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) la fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
e) la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.

ARTICOLO 129
(Confini)
1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell’ente gestore del parco di cui all’articolo 130, da tabelle con la scritta «Parco delle Orobie Valtellinesi», aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 130
(Ente gestore)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio costituito dalle comunità montane Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla provincia di Sondrio.
2. Il consorzio è costituito ai sensi dell’articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con le modalità previste dall’articolo 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
3. Il consorzio del parco ha sede in Sondrio.
4. La quota di partecipazione della provincia al consorzio è pari ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni.
5. Il consorzio, per l’esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l’attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale delle comunità montane, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.
6. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all’articolo 17 della l.r. 86/1983, il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.
7. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del comma 6, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente legge.
8. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle comunità montane, d’intesa con le stesse.
9. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell’articolo 21, primo comma, della l.r. 86/1983 sono comunque svolte direttamente dal consorzio e non possono essere oggetto di delega.

ARTICOLO 131
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Bergamasche, la Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
a) l’assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;
c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare le attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.

ARTICOLO 132
(Statuto del consorzio e regolamento organico)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell’articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tale scopo deve essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.
2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l’ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità
montane e gli uffici del corpo forestale dello Stato, prevedendo, in particolare:
a) l’istituzione e l’organizzazione di uffici periferici del consorzio, dislocati presso le comunità montane;
b) le modalità di avvalimento degli uffici delle comunità montane per l’esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;
c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità montane, secondo quanto stabilito dall’articolo 137;
d) le forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato per l’attività di vigilanza nel parco, e per l’esercizio di funzioni tecnico-consultive, ivi compresa l’istituzione, previe le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna comunità montana, ai sensi dell’articolo 26, terzo comma, della l.r. 86/1983.
3. Per l’attuazione del decentramento di cui al comma 8 dell’articolo 130, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi funzionari responsabili.

ARTICOLO 133
(Direttore)
1. Il direttore del parco è assunto a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore sovraintende al personale tecnico; è membro di diritto del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo statuto del consorzio stesso.

ARTICOLO 134
(Formazione del piano territoriale di coordinamento)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio e approvato secondo le disposizioni dell’articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a), della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 135
(Comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico di cui all’articolo 132, primo comma, lett. b), è nominato dall’assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche paesaggistiche, agro forestali, economiche e territoriali tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un forestale.
2. Al comitato scientifico compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell’ambiente compreso nel territorio del parco;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d’uso;
c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;
d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo e all’assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
3. Qualora l’assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini in cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.

ARTICOLO 136
(Norme procedurali per la disciplina dei boschi )
1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco, è stabilita dalla l.r. 9/1977.
2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato.
3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d’uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 6 della l.r. 9/1977 e dall’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale).
4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 7 del R.D.Lgs. 3267/1923 e articolo 5 della l.r. 27/2004.
5. L’autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto comma è rilasciata, ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente del consorzio del parco.
6. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva di cui al precedente secondo comma.
7. La Giunta regionale emana apposite direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell’ambito del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese.

ARTICOLO 137
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
2. Per l’attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previe opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.
3. In deroga alle disposizioni della l.r. 9/2005, il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.
4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell’ambiente, previsto dall’articolo 26, quarto comma, della l.r. 86/1983.

CAPO XIX
PARCO DELL’ALTO GARDA BRESCIANO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’ALTO GARDA BRESCIANO

ARTICOLO 138
(Delimitazione del parco)
1. Il parco dell’Alto Garda bresciano, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 58 (Istituzione del Parco dell’Alto Garda bresciano), coincide con l’attuale territorio della comunità montana Alto Garda bresciano, delimitato nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono indicati localmente, a cura dell’ente gestore, da tabelle con la scritta “Parco dell’Alto Garda bresciano”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 139
(Finalità e funzioni del parco)
1. Il parco dell’Alto Garda bresciano è definito dai sistemi naturali e antropici che ne costituiscono il territorio, nonché dall’assetto giuridico-amministrativo in virtù del quale la salvaguardia e lo sviluppo dei sistemi stessi sono disciplinati e promossi in regime di reciproca compatibilità.
2. Le principali finalità del parco dell’Alto Garda bresciano sono costituite dalla continua pianificazine territoriale e dalla gestione delle risorse naturali individuate.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all’articolo 1 della l.r. 86/1983, si perseguono tramite la ricerca, la promozione e il sostegno di una convivenza compatibile fra ecosistemi naturali ed attività umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo.
4. Finalità e funzioni specifiche del parco sono:
a) la conservazione attiva, la tutela ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali, che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell’ambiente o che costituiscono
rilevante testimonianza storica;
b) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti;
c) compatibilmente con la tutela dell’ambiente naturale, la ricerca scientifica multi e interdisciplinare continuativa, a beneficio dell’intera comunità, nonché la didattica educativa e formativa che ne discende;
d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, in quanto compatibile con le esigenze di tutela dell’ambiente naturale;
e) la sperimentazione delle attività direttamente connesse alle precedenti finalità.

ARTICOLO 140
(Ente gestore)
1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana Alto Garda bresciano.
2. Le integrazioni e le modifiche allo statuto della comunità montana, necessarie a definire gli aspetti gestionali e regolamentari del parco, sono adottate e approvate con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane); relativamente agli aspetti riguardanti il parco, la Giunta regionale verifica la compatibilità di tali integrazioni con quanto previsto dalla normativa regionale per i parchi naturali e trasmette le proprie osservazioni al Consiglio regionale.

ARTICOLO 141
(Integrazioni allo statuto della comunità montana e gestione del parco)
1. Al fine di garantire risorse umane e strumentali per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Alto Garda bresciano adotta le necessarie integrazioni e modificazioni al proprio statuto ai sensi dell’articolo 140 e con i contenuti di cui al secondo comma del presente articolo.
2. Le integrazioni allo statuto della comunità montana ai fini della gestione del parco devono prevedere;
a) l’istituzione del comitato scientifico del parco, che dovrà essere composto da esperti di elevata qualificazione nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche e agroforestali, tra cui almeno un architetto, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un rappresentante dell’azienda regionale delle foreste;
b) la pianta organica e l’organizzazione della struttura operativa per la gestione del parco, cui è preposto il direttore di cui all’articolo 142;
c) le forme e modalità di collaborazione, ai sensi del settimo comma dell’articolo 21 della l.r. 86/1983, con l’azienda regionale delle foreste, al fine di garantire l’autonomia gestionale nel territorio di competenza della stessa, i cui interventi devono essere corrispondenti alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento e dei piani di settore del parco;
d) le forme e le modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del parco, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche, sportive e ricreative venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole;
e) l’entità del contributo annuale della comunità montana per la gestione del parco.
3. Al comitato scientifico di cui alla lettera a) del precedente secondo comma compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d’uso;
c) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al direttore, al consiglio direttivo e all’assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.

ARTICOLO 142
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. La nomina è disposta dall’assemblea della comunità montana, previo adeguato avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.
3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di un altro parco regionale o nazionale o di dirigente dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF).
4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della comunità montana che riguardano la gestione del parco.

ARTICOLO 143
(Il piano territoriale)
1. Il piano territoriale di coordinamento definisce:
a) la descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e ambientali del territorio;
b) lo studio del territorio per la tutela del paesaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei beni paesaggistici;
c) i criteri di compatibilità fra attività umane e conservazione dell’ambiente, a seconda delle condizioni di interrelazione fra differenti sistemi, delle aree ad essi eventualmente relative, delle destinazioni indicate per le aree medesime;
d) la definizione e la descrizione delle attività promosse, incentivate, vietate e sottoposte a controllo nelle diverse zone del parco;
e) le modalità di avvio delle attività promosse ed incentivate;
f) le modalità progressive di cessazione delle attività non più compatibili con l’assetto del parco;
g) le modalità di regolamentazione delle attività controllate;
h) la localizzazione degli interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, degli ambienti degradati, dei beni storici e culturali, ivi compresi gli interventi relativi alla limonaie;
i) il piano della viabilità di penetrazione escursionistica del parco.

ARTICOLO 144
(Formazione del piano territoriale di coordinamento)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è approvato ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico coordinato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 145
(Effetti della pianificazione territoriale)
1. Il piano territoriale di coordinamento deve prevedere opportuni piani di settore, secondo quanto disposto dall’articolo 20 della l.r. 86/1983, per tutte quelle attività che abbiano rilevanza per l’intero territorio.
2. Per l’elaborazione del piano di settore forestale l’ente gestore si avvale, di norma, della collaborazione tecnica dell’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF).

ARTICOLO 146
(Contenuti del piano di gestione)
1. Il piano di gestione del parco definisce periodicamente:
a) lo schema dell’organizzazione gestionale;
b) gli strumenti amministrativi e tecnici di gestione del territorio;
c) il programma di coordinamento degli interventi, con l’individuazione dei problemi e delle necessità territoriali in relazione alle finalità istitutive;
d) la definizione degli interventi di cui al punto 2 dell’articolo 3 della l.r. 86/1983;
e) le previsioni di spesa, le priorità d’intervento e le fonti di finanziamento.

ARTICOLO 147
(Attività del parco)
1. Il piano del parco individua le attività connesse alle finalità generali e specifiche del parco, finalizzate al sostegno sociale ed economico delle comunità residenti, attraverso;
a) la conservazione attiva dei sistemi naturali integri sotto il profilo ecologico;
b) il recupero strutturale e funzionale dei sistemi naturali degradati;
c) il ripristino dei sistemi naturali compromessi;
d) la ricerca e la sperimentazione scientifica;
e) la promozione di attività agricole strettamente connesse alla valorizzazione dell’ambiente come in particolare l’agriturismo fondato anche sul recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale.
2. Il piano del parco definisce le modalità di controllo delle attività che comportano una trasformazione dell’uso del suolo o una modifica dell’ambiente naturale.
3. Il piano del parco detta specifiche norme di regolamentazione, ivi compreso il divieto d’esercizio delle attività che si pongono obiettivamente in contrasto con le finalità istitutive generali e specifiche.

ARTICOLO 148
(Riserva naturale della valle di Bondo)
1. A far tempo dal termine e ai sensi del provvedimento di cui al secondo comma, la comunità montana dell’Alto Garda Bresciano gestisce la riserva naturale “Valle di Bondo”, istituita ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 86/1983, e compresa nel territorio del parco.
2. Il Consiglio regionale adegua la deliberazione istitutiva della riserva.

SEZIONE II
PARCO NATURALE DELL’ALTO GARDA BRESCIANO

ARTICOLO 149
(Delimitazione del parco naturale dell’Alto Garda Bresciano)
1. I confini del parco naturale, istituito, ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 dicembre 2003, n. 24 (Istituzione del Parco naturale dell’Alto Garda Bresciano), sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.

ARTICOLO 150
(Obiettivi e finalità del parco naturale)
1. Il parco naturale dell’Alto Garda Bresciano persegue i seguenti obiettivi:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell’ambiente;
d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
e) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

ARTICOLO 151
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata alla comunità montana Alto Garda Bresciano.

ARTICOLO 152
(Piano per il parco)
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 comma 2-bis della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) agli ambiti di particolare valenza o potenzialità ambientale e naturalistica nei quali l’ambiente naturale è conservato;
b) alle emergenze vegetazionali che per la particolarità della flora e della vegetazione presente necessitano di tutela e conservazione;
c) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere;
d) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco, ai sensi dell’articolo 25 della legge 394/1991, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ARTICOLO 153
(Regolamento del parco)
1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco allo scopo di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 150 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. In particolare, il regolamento disciplina le attività consentite dalle destinazioni d’uso del territorio e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è approvato dall’ente gestore del parco e trasmesso alla Giunta regionale.

ARTICOLO 154
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell’Alto Garda Bresciano è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore ed immettere esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona, salvo eventuali
reintroduzioni di specie localmente estinte;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, nonché introdurre e mettere a dimora genotipi non presenti nell’area, che possano alterare l’equilibrio naturale;
c) aprire nuove cave, miniere e discariche, coltivare torbiere e realizzare depositi permanenti di materiali dismessi;
d) raccogliere minerali e fossili se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi di acquedotti rurali e consortili autorizzati dal parco, che comunque non incidano nell’alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione atto ad alterare i cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
i) accendere fuochi all’aperto, se non connessi all’attività agricola e forestale, ad eccezione delle aree identificate dall’ente gestore come destinate a fruizione pubblica;
j) sorvolare l’area con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo.
2. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni del piano territoriale di coordinamento del parco regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 7/13939 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell’Alto Garda Bresciano, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni) se non contrastanti con le disposizioni del comma 1.

ARTICOLO 155
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.

CAPO XX
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

ARTICOLO 156
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale di cintura metropolitana denominato “Parco agricolo Sud-Milano”, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 (Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana «Parco Agricolo Sud Milano»), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, e interessanti i comuni di Albairate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Colturano, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cusago, Dresano, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Vermezzo, Vernate, Vignate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido S. Giacomo, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell’ente gestore di cui all’articolo 158, da tabelle con la scritta “Parco agricolo Sud-Milano”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.
3. Il piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 17 della l.r. 86/1983 può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 157.

ARTICOLO 157
(Finalità del parco)
1. Le finalità del “Parco agricolo Sud-Milano”, in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio a confine con la maggior area metropolitana della Lombardia, sono:
a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani;
b) l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana;
c) la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell’area;
d) la fruizione colturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini.
2. Le attività agro-silvo-colturali sono assunte come elemento centrale e connettivo per l’attuazione delle finalità indicate al comma precedente.
3. Nel parco possono essere previsti specifici ambiti nei quali realizzare particolari strutture per lo svolgimento in forma integrata e coordinata delle diverse attività connesse con le finalità dell’area protetta, nel rispetto del quadro paesistico tradizionale.

ARTICOLO 158
(Ente gestore)
1. La gestione del parco è affidata alla provincia di Milano, che la esercita secondo le disposizioni della presente sezione.
2. Il piano territoriale del parco ed il relativo piano di gestione indicano le attività e gli interventi la cui progettazione, esecuzione e gestione è affidata ai comuni nei modi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento del parco di cui all’articolo 164.

ARTICOLO 159
(Funzioni del consiglio provinciale)
1. Spetta al consiglio provinciale la nomina dei membri del consiglio direttivo a norma degli articoli 160 e 161.
2. Il consiglio provinciale, su proposta del consiglio direttivo, delibera inoltre:
a) la proposta di regolamento del parco di cui all’articolo 164;
b) l’approvazione delle previsioni annuali di spesa e del conto consuntivo concernenti le risorse finanziarie destinate dalla provincia, dai comuni, dalla Regione, nonché da altri enti pubblici e privati alla gestione del parco;
c) la proposta di piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 17 della l.r. 86/1983;
d) la proposta di piano triennale di gestione di cui all’articolo 17 della l.r. 86/1983;
e) i piani di settore di cui all’articolo 20 della l.r. 86/1983;
f) i regolamenti d’uso di cui all’articolo 20 della l.r. 86/1983;
g) il regolamento per l’organizzazione e l’articolazione, eventualmente anche decentrata, delle strutture operative del parco;
h) la nomina del direttore del parco.
3. Il consiglio provinciale esercita le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi e dal regolamento di cui all’articolo 164.

ARTICOLO 160
(Composizione e durata del consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da dieci membri, di cui due vicepresidenti.
2. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente della provincia di Milano o dall’assessore delegato.
3. Fanno parte del consiglio direttivo:
a) il sindaco del comune di Milano o un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
b) tre consiglieri provinciali eletti dal consiglio provinciale, di cui uno espresso dalla minoranza;
c) quattro membri rappresentanti dei comuni facenti parte del parco, designati, a norma dell’articolo 161, primo comma, dall’assemblea dei sindaci, o loro delegati, nel proprio seno, di cui uno coi funzioni di vicepresidente;
d) due membri scelti tra i soggetti indicati, rispettivamente, dalle organizzazioni degli agricoltori e dalle associazioni ambientaliste di cui all’articolo 165.
4. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge il vicepresidente, di cui alla lett. c) del comma 3.
5. I membri del consiglio direttivo di cui alla lett. d) del comma 3 non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste per i
consiglieri comunali dal d.lgs. 267/2000.
6. Il consiglio direttivo resta in carica quanto il consiglio provinciale che lo ha nominato ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio direttivo da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui all’articolo 161, commi primo, secondo e terzo.
7. La nomina del consiglio direttivo può essere disposta qualora siano stati eletti o designati almeno due terzi dei componenti il consiglio stesso.

ARTICOLO 161
(Procedure per la nomina del consiglio direttivo)
1. Ai fini della designazione dei membri del consiglio direttivo di cui al terzo comma, lett. c) dell’articolo 160, il presidente della provincia convoca la riunione dell’assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte del parco, o loro delegati, da tenersi entro quarantacinque giorni dall’insediamento del consiglio provinciale.
2. Le candidature concernenti i membri del consiglio direttivo di cui al terzo comma, lett. d) dell’articolo 160 sono trasmesse alla presidenza del consiglio provinciale dalle organizzazioni e dalle associazioni di cui all’articolo 165 entro quarantacinque giorni dall’insediamento del consiglio provinciale.
3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui ai commi precedenti il consiglio provinciale provvede alla nomina di tutti i membri del consiglio direttivo.
4. In caso di cessazione dalla carica del presidente o dei consiglieri provinciali, il consiglio provinciale provvede alla sostituzione degli stessi all’interno del consiglio direttivo entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.
5. In caso di cessazione dall’incarico dei membri di cui al terzo comma, lett. c), e d), dell’articolo 160 si provvede mediante surroga del primo dei non eletti; in carenza di soggetti surrogabili, l’assemblea di cui al comma 1 e il consiglio provinciale provvedono, rispettivamente, alle sostituzioni di loro competenza.
6. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di metà più uno dei membri, compreso il presidente, si procede entro i sessanta giorni successivi al rinnovo dell’intero consiglio direttivo con l’osservanza delle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Qualora l’assemblea dei sindaci dei comuni non provveda alla designazione dei propri rappresentanti e il consiglio provinciale non provveda alla nomina dei membri del consiglio direttivo, di cui all’articolo 160, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi di cui all’articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

ARTICOLO 162
(Funzioni del consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo assume tutti gli atti di amministrazione concernenti la gestione del parco.
2. Spetta al consiglio direttivo ogni altra funzione dell’ente gestore che non sia attribuita dalle leggi o dal regolamento di cui all’articolo 164 al consiglio provinciale o al presidente.
3. Il consiglio direttivo può validamente deliberare quando siano presenti il presidente o il vicepresidente ed almeno cinque membri; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

ARTICOLO 163
(Funzioni del presidente del consiglio direttivo)
1. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e cura l’attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso.
2. Il presidente esercita altresì le funzioni demandategli dalle leggi e dal regolamento di cui all’articolo 164.
3. In caso di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione.

ARTICOLO 164
(Regolamento del parco)
1. Il consiglio direttivo trasmette la proposta di regolamento del parco al consiglio provinciale che lo adotta entro trenta giorni dal ricevimento e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i successivi sessanta giorni apportandovi eventuali modifiche.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
a) l’organizzazione e il funzionamento del consiglio provinciale per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 159;
b) l’organizzazione e il funzionamento del consiglio direttivo;
c) l’individuazione delle funzioni demandate dalla presente legge e dalla legislazione vigente all’ente gestore, da esercitarsi, rispettivamente dal consiglio provinciale, dal consiglio direttivo e dal presidente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 159, 162 e 163;
d) i criteri generali per le modalità di gestione del parco;
e) le modalità concernenti l’espressione dei pareri di competenza dell’ente gestore;
f) le modalità di periodica informazione e consultazione di enti, associazioni e organizzazioni sociali, nonché i termini entro i quali devono essere effettuate le consultazioni ed essere espressi i pareri, le osservazioni e le proposte di cui all’articolo 165;
g) le modalità e procedure di consultazione e partecipazione alla gestione del parco da parte dei comuni territorialmente interessati, con particolare riferimento al concorso dei comuni, anche mediante convenzioni, alla progettazione, realizzazione e gestione delle attività e degli interventi di cui all’articolo 169;
h) modalità di funzionamento dell’assemblea dei sindaci o loro delegati di cui all’articolo 166, nonché modalità e termini per l’espressione
dei pareri di competenza dell’assemblea stessa;
i) la costituzione e relative modalità di composizione del “Comitato tecnico-agricolo”, cui sono affidati l’esame e i pareri su tutti gli interventi diretti e riflessi che riguardano l’esercizio della attività agricola;
j) i criteri e le modalità di nomina del direttore del parco.
3. Qualora il consiglio provinciale non adotti il regolamento nel termine previsto dal comma 1, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
4. I termini e le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì per l’approvazione del primo regolamento per l’organizzazione delle strutture operative di cui al secondo comma, lett. g) dell’articolo 159.

ARTICOLO 165
(Partecipazione sociale)
1. L’ente gestore assicura l’informazione e la partecipazione delle organizzazioni degli agricoltori, delle forze economiche e sindacali, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni giovanili, sportive e culturali, piscatorie e venatorie.
2. La consultazione e la partecipazione sono finalizzate, in particolare, ad acquisire pareri, osservazioni e proposte sui principali atti ed interventi concernenti il parco, nonché a conseguire il coinvolgimento e la collaborazione diretta dei diversi soggetti sociali alle iniziative che interessano l’area protetta.
3. I pareri, le osservazioni e le proposte dei soggetti di cui al precedente comma 1 sono acquisiti obbligatoriamente sugli atti di pianificazione e di programmazione del parco.

ARTICOLO 166
(Assemblea dei sindaci)
1. La proposta del regolamento del parco di cui all’articolo 164, nonché le proposte concernenti il piano territoriale di coordinamento e gli altri strumenti di pianificazione di cui agli articoli 17 e 20 della l.r. 86/1983 sono sottoposte al parere dell’assemblea dei sindaci, o loro delegati, dei comuni elencati all’articolo 156, convocata dall’ente gestore del parco.
2. Il parere sulla proposta di piano territoriale di coordinamento espresso a maggioranza assoluta dall’assemblea di cui al comma 1 deve essere formulato entro centottanta giorni dalla data della richiesta ed è obbligatorio e vincolante; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.
3. Nei restanti casi i pareri espressi dall’assemblea di cui al comma 1, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell’ente gestore sono da questi inviati alla Giunta regionale insieme alle relative proposte di regolamento e di piano.

ARTICOLO 167
(Pubblicità degli atti)
1. Fermo restando quanto stabilito da altre leggi regionali e nazionali, i provvedimenti assunti per la gestione del parco sono pubblici; chiunque può ottenerne copia previa domanda e pagamento delle spese sostenute per la riproduzione.
2. Presso la sede dell’ente gestore è tenuto in libera visione l’elenco aggiornato delle deliberazioni adottate dagli organi dell’ente gestore medesimo.

ARTICOLO 168
(Rapporto di gestione)
1. L’ente gestore del parco predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1991, il rapporto di gestione relativo al precedente esercizio diretto a valutare, con particolare riferimento all’attuazione del piano di gestione di cui all’articolo17 della l.r. 86/1983:
a) i risultati conseguiti in termini fisici e finanziari, relativi alle leggi e agli interventi gestiti, evidenziando fattori positivi e negativi che ne hanno condizionato l’efficacia e l’efficienza;
b) l’attività amministrativa svolta, le risorse amministrative utilizzate e i costi sostenuti, anche in relazione ai progetti elaborati.
2. Il rapporto è inviato al presidente della Giunta regionale, al presidente del Consiglio regionale ed ai sindaci dei comuni del parco.

ARTICOLO 169
(Gestione degli interventi di interesse sovracomunale)
1. Nell’ambito degli strumenti di pianificazione, gestione e regolamentari del parco e ferme restando le competenze comunali, l’ente gestore, d’intesa e con l’eventuale concorso dei comuni interessati, può provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di interventi di interesse sovracomunale per il conseguimento delle finalità del parco, nei seguenti settori:
a) recupero dei centri storici e nuclei urbani di antica formazione, edilizia rurale;
b) acquisizione di aree e beni;
c) interventi e opere di carattere culturale, educativo ricreativo e turistico-sportivo, quali sentieri e piste per pedoni, ciclisti e cavalieri, parcheggi e punti di sosta diffusi, impianti balneari e sportivi, orti ricreativi, centri parco per l’informazione e l’educazione ambientale;
d) interventi relativi al verde urbano, secondo gli standard previsti dall’articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
e) interventi di bonifica e recupero ambientale e paesistico relativi ad aree adiacenti ai corsi d’acqua, a cave e discariche, nonché ad altre aree degradate con particolare riferimento a quelle ai margini di zone urbane;
f) interventi di riequipaggiamento della campagna agricola mediante alberature, siepi, macchie di campo, piccole zone umide;
g) altri interventi ed iniziative finalizzati alla qualificazione dell’ambiente, alla fruizione del parco, all’informazione e all’educazione ambientale.
2. Le iniziative e gli interventi indicati dal comma 1 possono essere attuati anche anteriormente all’adozione degli strumenti di piano e degli atti regolamentari ivi previsti nel rispetto delle norme di salvaguardia eventualmente vigenti.

ARTICOLO 170
(Strumenti di pianificazione)
1. Le finalità del parco sono perseguite attraverso una politica di piano assunta come metodo di intervento.
2. Sono strumenti della politica di piano;
a) il piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 17 della l.r. 86/1983;
b) il piano di gestione di cui all’articolo 17 della l.r. 86/1983;
c) i piani di settore di cui all’articolo 20 della l.r. 86/1983, e, in particolare, il piano di settore agricolo di cui all’articolo 172.

ARTICOLO 171
(Piano territoriale di coordinamento del parco)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dall’ente gestore e approvato secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 172
(Piano di settore agricolo)
1. L’ente gestore del parco approva il piano di settore agricolo ai sensi dell’articolo 20, primo e secondo comma, della l.r. 86/1983.
2. Il piano di settore agricolo, tenuto conto delle disposizioni statali e comunitarie in materia, individua criteri operativi e tecniche
agronomiche per ottenere:
a) produzioni zootecniche, cerealicole, ortofrutticole, di alta qualità al fine di competere sul mercato e avere redditi equi per i produttori agricoli;
b) la protezione dall’inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, la conservazione della fertilità naturale nei terreni;
c) la conservazione della fauna e della flora e degli ecosistemi tipici dell’area del parco;
d) il mantenimento ed il ripristino del paesaggio agrario al fine di preservare le strutture ecologiche e gli aspetti estetici della tradizione rurale;
e) lo sviluppo di attività connesse con l’agricoltura quali l’agriturismo, la fruizione del verde, l’attività ricreativa;
f) lo sviluppo di attività di agricoltura biologica e biodinamica.
3. Il piano di settore agricolo analizza, altresì, i vincoli di ordine paesaggistico, cui è sottoposta l’attività agricola e ne valuta gli eventuali riflessi economici negativi, al fine di stabilire i criteri per la quantificazione dei relativi indennizzi agli operatori agricoli.
4. Il piano di settore agricolo è predisposto previa realizzazione del censimento in tutta l’area del parco per conoscere:
a) l’estensione delle terre coltivate, le colture e le rotazioni praticate, le unità poderali esistenti con relativa superficie;
b) la quantità e la qualità di concimi, diserbanti e antiparassitari impiegati nel processo agricolo da ogni unità produttiva;
c) il numero degli allevamenti, suddiviso per categoria con la superficie di terreno a disposizione per valutare se il carico di bestiame è
sopportato dal territorio;
d) il parco macchine esistente sotto il profilo del numero e della potenza;
e) il numero e la localizzazione delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli nonché la provenienza dei prodotti base trasformati;
f) il numero delle imprese operanti per conto terzi presenti nell’area del parco;
g) lo stato delle acque superficiali e del terreno sotto il profilo della sua fertilità;
h) la quantità, la tipologia, lo stato di conservazione delle infrastrutture esistenti, comprese le opere di bonifica e irrigazione;
i) la consistenza del patrimonio edilizio rurale e altri elementi paesaggistici rilevanti;
j) la consistenza dei pioppeti, nonché le macchie di bosco esistenti nell’area.
5. L’ente gestore aggiorna il piano ogni due anni entro il trenta settembre.
6. Ai fini della valorizzazione delle pratiche agricole compatibili con l’ambiente, la Regione, in sede di concessione di incentivi all’agricoltura, tiene conto del carattere sensibile e vulnerabile dal punto di vista ambientale dell’area del parco, nonché delle indicazioni del piano di settore di cui al presente articolo.

ARTICOLO 173
(Compatibilità ambientale)
1. La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare, anche mediante la partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano il loro ambiente, la salute dei cittadini e le loro condizioni di vita, le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell’attività agricola. Ai fini di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Nel caso di progetti di opere statali e d’interesse statale ricadenti nel territorio del parco, la Regione, ai fini dell’intesa di cui al D.P.R. 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), acquisisce il parere dell’ente gestore del parco secondo le modalità e le procedure deliberate dal Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta regionale.
3. Le determinazioni della valutazione di impatto ambientale sono riprese nei pronunciamenti, nei pareri e negli atti decisionali dell’ente gestore.

ARTICOLO 174
(Riserve naturali e parchi locali di interesse sovracomunale)
1. L’ente gestore gestisce direttamente o mediante convenzione con i soggetti di cui all’articolo 13, terzo comma, della l.r. 86/1983, le riserve naturali inserite nel parco, ivi comprese quelle individuate dal piano territoriale.
2. Con il piano territoriale di coordinamento sono confermate, ai sensi dell’articolo 169, forme di gestione attiva dei parchi locali d’interesse sovracomunale da parte dei comuni interessati.

CAPO XXI
PARCO SPINA VERDE DI COMO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO SPINA VERDE DI COMO

ARTICOLO 175
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale forestale denominato “Parco Spina Verde di Como”, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 (Istituzione del Parco regionale “Spina Verde di Como”), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all’articolo 177, da tabelle con la scritta «Parco Spina Verde di Como», aventi le caratteristiche di cui all’art. 32 della l.r. 86/1983.

ARTICOLO 176
(Finalità del parco)
1. Le finalità del parco, in considerazione dell’importanza della zona per l’equilibrio ecologico delle vicine aree metropolitane, sono:
a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani;
b) la salvaguardia e la qualificazione delle attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell’area;
c) la fruizione colturale e ricreativa dell’ambiente da parte della popolazione.

ARTICOLO 177
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Drezzo, Parè, Cavallasca, San Fermo della Battaglia, Como e la provincia di Como.

ARTICOLO 178
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell’assemblea, su invito del presidente del consorzio e senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole;
d) la disciplina del funzionamento e dei compiti dell’ente di gestione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del d.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 179
(Direttore)
1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

SEZIONE II
PARCO NATURALE SPINA VERDE DI COMO

ARTICOLO 180
(Previsione e finalità del parco naturale)
1. Il parco naturale Spina Verde di Como, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 2 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) tendere alla ricostituzione dell’ambiente, tramite opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
c) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) promuovere le attività culturali negli ambiti di intervento dell’ente gestore, nonché la valorizzazione, il recupero e l’utilizzo ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;
e) realizzare la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Parco naturale Spina Verde di Como”, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge; l’individuazione puntuale dei confini è rappresentata nella cartografia catastale in scala 1:2.000 depositata presso la sede dell’ente gestore.

ARTICOLO 181
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 177.

ARTICOLO 182
(Piano per il parco)
1. La tutela dei valori ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) agli ambiti agricoli e forestali;
b) agli ambiti di interesse storico e archeologico;
c) agli ambiti di tutela geologica, idrogeologica e di recupero ambientale;
d) agli ambiti ville con parco ed a quelli edificati nonché alle attrezzature di uso pubblico;
e) ai contenuti di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ARTICOLO 183
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 180 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

ARTICOLO 184
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché introdurre specie estranee vegetali che possano alterare l’equilibrio naturale;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;
d) modificare il regime delle acque;
e) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
h) accendere fuochi all’aperto, ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
j) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati nelle strade di servizio del parco e nei sentieri.
2. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 180, comma 1.
3. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

ARTICOLO 185
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. n. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale si applicano le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Spina Verde di Como, in quanto non contrastanti con le disposizioni dell’articolo 184.

CAPO XXII
PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE

ARTICOLO 186
(Classificazione del parco regionale della Grigna Settentrionale)
1. Il parco regionale della Grigna Settentrionale (di seguito denominato parco), istituito, ai sensi dell’articolo 16 bis della l.r. 86/1983, con legge regionale 2 marzo 2005, n. 11 (Istituzione del Parco regionale della Grigna Settentrionale), è classificato, a norma dell’articolo 16, comma 1, della predetta l.r. 86/1983, come parco montano.

ARTICOLO 187
(Finalità del parco)
1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o di foreste, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico complessivo del territorio;
c) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell’antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali;
d) la promozione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell’artigianato tipico e di altre attività anche sperimentali idonee a favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità insediate;
e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

ARTICOLO 188
(Confini del parco)
1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata planimetria generale, costituita da n. 1 foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono indicati, ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 86/12983, a cura dell’ente gestore di cui all’articolo 189, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 1999, n. 42333 (Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nei parchi regionali ai sensi della l.r. 86/1983).

ARTICOLO 189
(Ente di gestione del parco )
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra la comunità montana Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera e i Comuni di Cortenova, Esino Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna, Taceno, Varenna.
2. Per la costituzione del consorzio e l’approvazione del relativo statuto si applica l’articolo 22 della l.r. 86/1983.
3. Lo statuto individua gli organi del consorzio e le relative competenze in attuazione della l.r. 26/1996, nonché la sede del consorzio ed i centri parco.
4. Lo statuto prevede, inoltre, le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.

ARTICOLO 190
(Strumenti di pianificazione)
1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del parco, previsti dall’articolo 17 della l.r. 86/1983:
a) piano territoriale di coordinamento;
b) piano di gestione.
2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dall’articolo 19 della l.r. 86/1983.
3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone con alta valenza naturalistica e paesistica;
b) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali quella botanica, biologica, zoologica, forestale e paesistica;
c) alle zone di promozione economica e sociale, con particolare riguardo alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e alle attività turistiche;
d) alle aree da destinare a interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, dei beni storici e culturali, degli ambienti degradati;
e) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in generale;
f) alle aree e ai beni da acquisire in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco;
g) alle modalità di compensazione ambientale relative alle attività umane presenti sul territorio in contrasto con le finalità istitutive del parco;
h) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall’articolo 17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui si individuano, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.

ARTICOLO 191
(Siti di importanza comunitaria)
1. La gestione dei siti di importanza comunitaria denominati “Grigna Settentrionale - IT2030001” e “Grigna Meridionale - IT2030002” individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE 79/409/CEE), è affidata, per le parti ricadenti nel perimetro del parco, al consorzio di cui all’articolo 189.

ARTICOLO 192
(Norme transitorie)
1. Fino alla costituzione degli organi consortili le funzioni dell’ente gestore sono affidate alla comunità montana Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera.
2. La sede provvisoria del parco è stabilita presso la sede della comunità montana Valsassina-Val Varrone-Val d’Esino e Riviera.

CAPO XXIII
PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE

ARTICOLO 193
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale del Bosco delle Querce, istituito, ai sensi dell’articolo 23 della legge 394/1991 e dell’articolo 1, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983, dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 21 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Querce), si propone le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, flogistiche e vegetazionali dell’area;
b) monitorare l’ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla zona naturalistica;
c) promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica;
d) svolgere attività di informazione ed educazione;
e) favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile dell’area, mirata principalmente a riavvicinare la popolazione locale alla zona;
f) creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze;
g) valorizzare le finalità, gli obiettivi e l’importanza della stazione sperimentale costituita;
h) valorizzare l’origine storico-ambientale dell’area a seguito della bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, denominata “Parco naturale Bosco delle Querce”, costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.

ARTICOLO 194
(Gestione del parco)
1. La gestione del parco è affidata al comune di Seveso, in convenzione con il comune di Meda, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000; la convenzione prevede anche la costituzione di una commissione tecnico-scientifica.

ARTICOLO 195
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 193, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione, il recupero, il ripristino dei valori naturali ed ambientali e migliorative per l’ambiente boschivo.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ARTICOLO 196
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 193 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è adottato dall’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dello stesso e degli enti territoriali interessati.
3. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.
4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

ARTICOLO 197
(Regime delle aree del parco)
1. Nel parco naturale si applicano le disposizioni dell’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso nell’area bonificata ai sensi della l.r. 17 gennaio 1977, n. 2), fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 172, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

ARTICOLO 198
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme della legge 394/1991, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge 2 giugno 1978, n. 339 (Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla Regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall’inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976) del decreto legge 10 agosto 1976, n. 542 (Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall’inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 688 e, in quanto compatibili, le norme della l.r. 86/1983.

CAPO XXIV
PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO

SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO

ARTICOLO 199
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale del Monte Netto, istituito ai sensi dell’articolo 16-bis della l.r. 86/1983 con legge regionale 8 giugno 2007, n. 11 (Istituzione del Parco regionale del Monte Netto) è classificato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della l.r. 86/1983, come parco agricolo.
2. I confini del parco regionale e le diverse unità territoriali ed ecosistemiche sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche”, costituita da 1 foglio, allegata al corrispondente atto di cui all’Allegato A della presente legge.
3. I confini del parco sono segnalati, ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 86/1983, a cura dell’ente gestore di cui all’articolo 201, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 17173 “L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche. Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali (P. R. S. 9.6.3 – Obiettivo 9.6.3.1)”.

ARTICOLO 200
(Finalità del parco)
1. Il parco regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalità:
a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell’equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia;
b) la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche;
c) la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche dell’antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali;
d) la promozione dell’attività agricola e vitivinicola di qualità legata ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio;
e) la promozione dell’attività agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale e paesistico;
f) l’incentivazione di attività culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica e ambientale.

ARTICOLO 201
(Gestione del parco)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale.
2. Per la costituzione del consorzio e l’approvazione del relativo statuto si applica l’articolo 22 della l.r. 86/1983.
3. Lo statuto del consorzio:
a) individua gli organi del consorzio e le relative competenze, i criteri di organizzazione nonché le modalità di direzione tecnica e di definizione della dotazione organica, a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali);
b) individua la sede del consorzio ed i centri parco;
c) stabilisce le modalità di adozione e di approvazione degli atti consortili;
d) prevede le forme di partecipazione consultiva delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.

ARTICOLO 202
(Strumenti di pianificazione)
1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco,
previsti dall’articolo 17 della l.r. 86/1983:
a) il piano territoriale di coordinamento;
b) il piano di gestione.
2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro dodici mesi dall’entrata in vigore della l.r. 11/2007 ed è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall’articolo 19 della l.r. 86/1983.
3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento alle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):
a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l’ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall’articolo 17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.

ARTICOLO 203
(Norme finali)
1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 11/2007, si applicano nel territorio del parco le prescrizioni e i divieti di cui all’allegato B alla presente legge, salve le disposizioni più restrittive dettate in materia di tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.
2. Fino alla costituzione degli organi consortili, le funzioni dell’ente gestore sono affidate al Comune di Capriano del Colle.
3. La sede provvisoria del parco è stabilita presso la sede del Comune di Capriano del Colle.
4. Sono fatte salve le previsioni pianificatorie e programmatorie assunte dai Comuni con atti adottati o approvati precedentemente all’approvazione della l.r.11/2007, se non in contrasto con le disposizioni della stessa l.r. 11/2007.
5. Sono altresì fatti salvi gli interventi edilizi già assentiti all’atto di entrata in vigore della l.r. 11/2007
6. In tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.
7. Le aree a destinazione agricola comprese nel parco possono concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall’articolo 59 della l.r. 12/2005, per le opere connesse ad aziende agricole da realizzare esternamente al parco.
8. Per gli impianti tecnologici di interesse generale esistenti, sono ammessi gli interventi finalizzati ad assicurarne la funzionalità. Al fine di consentire un migliore inserimento paesistico-ambientale dei predetti impianti, è altresì ammessa la loro ricollocazione, con l’osservanza della disciplina urbanistica comunale degli indirizzi del piano territoriale paesistico regionale e dei piani di sistema e nel rispetto dei valori paesistico-ambientali tutelati dal parco.

ARTICOLO 204
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la gestione del parco di cui al presente capo, nonché per gli investimenti in esso previsti si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e successivi, rispettivamente alle UPB 6.4.1.2.299 “Aree protette e tutela dell’ambiente naturale” e 6.4.1.3.158 “Aree protette e tutela dell’ambiente naturale”.

TITOLO II
NORME ABROGATIVE E FINALI

ARTICOLO 205
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) l.r. 9 gennaio 1974, n. 2 “Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d’interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino”;
2) l.r. 15 luglio 1974, n. 42 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2: ’Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d’interesse regionale. Istituzione del Parco lombardo della Valle del Ticino’”;
3) l.r. 14 giugno 1976, n. 15 Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni: ’Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale - Istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino’;
4) l.r. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane;
5) l.r. 18 agosto 1977, n. 36 Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo;
6) l.r. 24 agosto 1977, n. 43 Modifica alla L.R. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane;
7) l.r. 25 agosto 1979, n. 44 Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme
urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino;
8) l.r. 5 dicembre 1979, n. 71 Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 ’Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo’;
9) l.r. 5 settembre 1981, n. 57 Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste dall’art. 7 della l.r. 20 agosto 1976, n.
31 ’Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane’;
10) l.r. 10 agosto 1982, n. 46 Modifiche alla perimetrazione del parco Nord Milano e contributi regionali per l’acquisizione di aree per l’attuazione del piano territoriale;
11) l.r. 28 agosto 1982, n. 54 Modifica dell’art. 8 primo comma, della l.r. 5 settembre 1981, n. 57 ’Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste all’art. 7 della l.r.. 20 agosto 1976, n. 31’;
12) l.r. 19 agosto 1983, n. 59 Proroga dell’efficacia delle misure di salvaguardia di cui all’art. 6 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 -’Istituzione del Parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo’ e all’art. 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 - ’Istituzione del Parco di interesse regionale delle Groane’;
13) l.r. 16 settembre 1983, n. 76 Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate;
14) l.r. 16 settembre 1983, n. 77 Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della valle del Curone;
15) l.r. 16 settembre 1983, n. 78 Istituzione del parco naturale del Monte Barro;
16) l.r. 16 settembre 1983, n. 79 Istituzione del parco naturale dell’Adamello;
17) l.r. 16 settembre 1983, n. 80 Istituzione del parco naturale dell’Adda Nord;
18) l.r. 16 settembre 1983, n. 81 Istituzione del parco naturale dell’Adda Sud;
19) l.r. 16 settembre 1983, n. 82 Istituzione del parco regionale della valle del Lambro;
20) l.r. 5 dicembre 1983, n. 89 Modifica all’allegato B) - Relazione descrittiva dei confini della L.R. 16 settembre 1983, n. 79 ’Istituzione del parco naturale dell’Adamello”;
21) l.r. 19 marzo 1984, n. 17 Istituzione del parco regionale Campo dei Fiori;
22) l.r. 8 settembre 1984, n. 47 Istituzione del Parco del Mincio;
23) l.r. 25 marzo 1985, n. 20 Integrazioni della L.R. 16 settembre 1983, n. 80 istituzione del parco naturale dell’Adda Nord;
24) l.r. 1 giugno 1985, n. 70 Istituzione del parco del Serio;
25) l.r. 10 maggio 1986, n. 11 Modifica alla L.R. 1 giugno 1985 n. 70 ’Istituzione del Parco Serio”,
26) l.r. 16 aprile 1988, n. 17 Istituzione del Parco dell’Oglio Sud;
27) l.r. 16 aprile 1988, n. 18 Istituzione del Parco dell’Oglio Nord;
28) l.r. 20 dicembre 1988, n. 60 Modifica alla L.R. 22 marzo 1980, n. 33 ’Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco lombardo della Valle del Ticino’;
29) l.r. 15 settembre 1989, n. 56 Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche;
30) l.r. 15 settembre 1989, n. 57 Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi;
31) l.r. 15 settembre 1989, n. 58 Istituzione del Parco dell’Alto Garda bresciano;
32) l.r. 23 aprile 1990, n. 24 Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano;
33) l.r. 10 maggio 1990, n. 45 Modifica dell’art. 1, secondo comma, della l.r. 18 agosto 1977, n. 36 ’Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo’;
34) l.r. 12 maggio 1990, n. 59 Modifiche alla L.R. 15 settembre 1989, n. 56 ’Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche’;
35) l.r. 6 maggio 1991, n. 11 Integrazione all’art. 3 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57 ’Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi’;
36) l.r. 26 settembre 1992, n. 34 Modifiche alla legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 ’Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi’;
37) l.r. 16 febbraio 1993, n. 4 Proroga e modifica delle norme di salvaguardia di cui all’art. 10 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57 ’Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi’;
38) l.r. 4 marzo 1993, n. 10 Istituzione del parco regionale Parco Spina Verde di Como;
39) l.r. 19 gennaio 1996, n. 1 Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como, Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo;
40) l.r. 9 giugno 1997, n. 17 “Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como”, restando ferma, valida ed efficace la modifica apportata dal comma 2 dell’art. 4 della predetta legge al comma 9 dell’art. 12 della l.r. 26/1996;
41) l.r. 29 novembre 2002, n. 28 Istituzione del parco naturale del Monte Barro;
42) l.r. 12 dicembre 2002, n. 31 Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino;
43) l.r. 1 dicembre 2003, n. 23 Istituzione del Parco naturale dell’Adamello;
44) l.r. 1 dicembre 2003, n. 24 Istituzione del Parco naturale dell’Alto Garda Bresciano;
45) l.r. 16 dicembre 2004, n. 35 Istituzione del Parco naturale dell’Adda Nord;
46) l.r. 2 marzo 2005, n. 11 Istituzione del Parco regionale della Grigna settentrionale;
47) l.r. 14 novembre 2005, n. 17 Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori;
48) l.r. 9 dicembre 2005, n.18 Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro;
49) l.r. 28 dicembre 2005, n. 21 Istituzione del parco naturale del Bosco delle Querce;
50) l.r. 2 maggio 2006, n. 10 Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como;
51) l.r. 19 ottobre 2006, n. 23 Istituzione del parco naturale Nord Milano;
52) l.r. 27 marzo 2007, n. 7 “Istituzione del parco naturale dei Colli Bergamo”
53) l.r. 8 giugno 2007, n. 11 “Istituzione del Parco regionale del Monte Netto”.
b) sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
1) art. 1 della l.r. 25 agosto 1979 n. 44 “Integrazioni e modifiche delle LL.RR. 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino”;
2) art. 38 bis della l.r. 86/1983;
3) art. 2 della l.r. 5 novembre 1993, n. 34 “Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della giunta regionale ai sensi dell’art. 19, IV comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e proroga delle norme di salvaguardia di cui all’ art. 8 della L.R. 16 settembre 1983, n. 82 “Istituzione del parco naturale della valle del Lambro””;
4) commi 2 e 3 dell’art. 3 della l.r. 6 marzo 2002 n. 4 “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative”.

ARTICOLO 206
(Norme finali)
1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni di cui all’art. 205, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.
2. Restano ferme, efficaci e valide le delimitazioni territoriali dei parchi individuate nelle planimetrie allegate alle leggi istitutive e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
3. La planimetria contenente la delimitazione territoriale vigente di ciascun parco sarà pubblicata, a fini notiziali, nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
4. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per i parchi sono regolati dalla l.r. 86/1983 e dalle altre disposizioni in materia.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 luglio 2007

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/397 del 3 luglio 2007)

ALLEGATO 1
ALLEGATO A
- FONTI PLANIMETRIE (DELIMITAZIONE PARCHI)
(omissis)



ALLEGATO 2
ALLEGATO B
– art. 203

I. Disciplina di tutela del parco regionale del Monte Netto
1. L’area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata nella cartografia allegata alla l.r.11/2007 è suddivisa nelle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):

a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l’ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.

a. Il complesso del bosco
1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri peculiari.
2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente:

a) interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione;
b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;
c) per le aree non occupate dal bosco, l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;
d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali;
e) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;
f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.
 

b. Il sistema della coltura specializzata a vigneto
1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale.
2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3. E’ ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti.
4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Tali interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l’inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.
5. Per l’edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi dell’articolo 59 della l.r. 12/2005, devono concorrere superfici coltivate a vite per una quota non inferiore all’ottanta percento.
c. Il contesto della vite familiare
1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza propri di una conduzione dei fondi e di una modalità di coltivazione tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento della vite (forma di allevamento della vite ovvero modalità di sviluppo nello spazio degli organi riproduttivi e vegetativi).
2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura; sono inoltre ammessi il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3. In tali aree, pur potendo concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall’articolo 59 della l.r. 12/2005, non sono ammesse nuove edificazioni. Al solo fine della conduzione agricola-familiare del fondo, è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) superficie coperta non superiore a metri quadri 12;
b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;
c) utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali;
d) distanza delle strade non inferiore a metri 5;
e) distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 10.


d. L’ambiente agricolo
1. Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell’utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola; l’unità è ulteriormente qualificata in sub-unità corrispondenti alle specifiche caratteristiche omogenee in termini di utilizzo del suolo,
struttura e tipologia delle attività di conduzione, tipicità dell’interazione agricoltura, ambiente e territorio:

a) la zona dell’agricoltura professionale della pianura;
b) la zona agricola ambientale;
c) la zona agricola periurbana.

2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo. Nella sub-unità dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub-unità dell’agricoltura periurbana è ammesso l’allevamento zootecnico; nella sub-unità agricola ambientale è ammesso il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti.
3. Sono altresì ammesse la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della l.r. 12/2005, nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub-zona agricola periurbana è ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. Nella sub-zona agricola ambientale sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento degli edifici agricoli esistenti come stabilito nel vigente piano regolatore alla data di approvazione della legge regionale n. 11/2007. Tali interventi devono essere realizzati con la massima cura per l’inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.
5. Gli interventi di costruzione di nuove strutture e infrastrutture finalizzate alla realizzazione di impianti di allevamento zootecnico sono comunque subordinati alla redazione di un progetto paesistico di dettaglio che attraverso un adeguato impiego della vegetazione riduca l’impatto paesistico degli edifici e integri l’intervento con il contesto. Le specie arboree devono essere scelte con particolare attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive delle essenze e con riferimento, comunque, a specie autoctone.
6. Nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub-zona agricola periurbana per gli impianti di allevamento zootecnico esistenti che si dotano di certificazione ambientale (ISO 14000/EMAS), oltre agli interventi di cui al punto 4, è comunque ammesso, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, un incremento volumetrico pari al dieci percento massimo della consistenza edificatoria esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco.
e. Il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili
1. Comprende le aree che costituiscono l’ambito dell’ecosistema di riferimento della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d’acqua, affiancato da residui elementi di naturalità, allo stato attuale presenta precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che rende opportuna una complessiva riqualificazione ambientale. Comprende altresì le aree che vedono la presenza di aste di fontanile e di un significativo reticolo idrico minore, entrambi elementi costitutivi del passaggio dalla pianura irrigua seminativa. Il Parco promuove azioni di salvaguardia di questi fondamentali elementi che costituiscono il supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di connessione tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio.
2. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume o immessi sul suolo e negli strati del sottosuolo, devono rispondere agli obiettivi di qualità disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
3. In tale UTPE gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione della potenziale utilizzazione fruitiva sostenibile, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche delle aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, le attività sportive e ricreative di interesse generale, se compatibili con le finalità del parco e di limitato consumo di suolo. È comunque vietata la costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati.
f. Il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico
1. Comprende le aree caratterizzate da una complessiva fragilità ambientale in ragione della presenza di un’attività estrattiva di cava, una discarica, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non pregiate e da vegetazione arborea non precisamente adeguata e coerente con le caratteristiche del territorio e del paesaggio.
2. Il Parco promuove azioni di tutela integrata, finalizzate al recupero ambientale e alla qualificazione paesistica di tale UTPE.
3. Gli interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati, in particolare, a mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da potenziale pericolosità, ripristinare l’ecosistema ambientale e i caratteri connotativi del paesaggio, orientare la realizzazione di spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del Parco.
4. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e il mantenimento dell’attività di allevamento esistente, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
5. Le opere di difesa e di regimazione idraulica devono privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e l’impiego di materiali tradizionali e comunque compatibili con le valenze paesistiche del territorio.
6. Per le aree caratterizzate dall’esistenza di impianti vitivinicoli propri della coltura professionale o di pertinenza delle aziende vitivinicole professionali, si applicano le disposizioni di cui alla UTPE denominata “il sistema della coltura specializzata a vigneto”.
g. Il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario
1. I centri storici comprendono strutture insediative tipicamente urbane, che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale e specificatamente architettonico e urbanistico. Costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano un’identità culturale da salvaguardare e promuovere. Rilevanza viene data anche a scorci e visuali che consentono di cogliere a distanza le strutture insediative storiche poste sull’orlo di terrazzo del Monte Netto.
2. In tali UTPE di iniziativa comunale gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione del sistema insediativo storico al sostegno di servizi territoriali per la promozione dell’identità del Parco, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale, le attività ricettive specialistiche di supporto all’attività vitivinicola quali degustazione e vendita dei prodotti propri delle aziende comprese nel Parco e le attività didattiche specialistiche del settore agricolo.
h. Gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale
1. Comprendono gli ambiti territoriali connotati dalla presenza di tessuti urbani esistenti o di completamento, la cui disciplina è demandata
all’iniziativa comunale, nell’ambito delle rispettive competenze pianificatorie e programmatorie.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti in dette UTPE sono assoggettati alle disposizioni dei rispettivi strumenti urbanistici comunali.


II. Norme particolari di tutela
1. Al fine della tutela dei sistemi di identità territoriali, delle risorse agricole e degli ambiti ed elementi connotativi del paesaggio, si applicano nell’intero ambito del Parco le disposizioni di cui al presente punto.
2. Al di fuori degli ambiti del sistema della cascine di carattere storico documentario di cui alla parte I, punto g, punto 1, si osservano le seguenti prescrizioni:
a) non sono ammesse modificazioni dell’andamento altimetrico dei terreni che possano determinare pregiudizio agli elementi geomorfologici che
costituiscono le forme caratteristiche del territorio;
b) negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 20 metri, misurata a partire dall’orlo superiore della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale;
c) negli interventi di trasformazione edilizia-urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 50 metri, misurata a partire dal piede della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale.
3. Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alle lettere b) e c) del punto 2 sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle disposizioni relative alle singole UTPE:
a) gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, con l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) la realizzazione di opere pubbliche;
c) l’utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
4. Al fine di conseguire la tutela della morfologia centuriata, devono essere mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione quali le strade, le strade poderali, i canali di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, i tabernacoli agli incroci degli assi stradali, le piantate ed i filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l’esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture per la viabilità e per la canalizzazione a fini irrigui, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale determinata dalla centuriazione.
5. Al fine della tutela e della valorizzazione del sistema dei fontanili, elementi qualificanti del patrimonio paesistico del Parco in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, non sono ammessi interventi ed azioni che possano comportare alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi all’intorno. In particolare, non sono consentite opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile.
6. La viabilità storica con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela sono da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato.
7. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici, nel Parco sono vietati le attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e sottosuolo; è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque superficiali e sotterranee.
8. Fatte salve le quantità estrattive totali di 1.000.000 mc in 10 anni nell’ambito territoriale estrattivo previsto del vigente Piano della Provincia di Brescia – settori argille, pietre ornamentali e calcari - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2000 n. VII/120, nel Parco è vietato l’esercizio, l’ampliamento e l’apertura di nuove cave. In caso di variazione o revisione del vigente Piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia, non potranno essere previsti incrementi della produzione già programmata.
9. Con l’osservanza delle disposizioni regionali vigenti in materia ed in conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale, è consentito l’esercizio dell’attività venatoria in tutta l’area del Parco.
10. L’eventuale attraversamento dei terreni da parte di sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e di linee telefoniche è consentito previa verifica della compatibilità ambientale che dimostri sia la necessità delle opere stesse sia l’assenza di alternative.
11. Le opere di cui al punto 10 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto naturalistico e paesaggistico delle aree interessate.


III. Norme particolari di valorizzazione del sistema delle cascine.
1. Al fine di valorizzare la rilevanza paesistico-culturale del sistema delle cascine agricole di valore testimoniale e connotative dell’organizzazione del sistema insediativo per la produzione rurale, è ammessa la riconfigurazione tipologica e funzionale delle cascine esistenti di carattere storico–documentario individuate nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche”, costituita da un foglio e Allegato A alla l.r. 11/2007.
2. Fatta salva l’osservanza delle specifiche norme di settore, sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale di origine agricola, le attività connesse all’agricoltura, le utilizzazioni per le attività agrituristiche, le attività ricettive specialistiche di supporto all’attività vitivinicola quali degustazione, cantine, vendita dei prodotti propri dell’azienda, le attività didattiche alternative inserite in progetti di educazione ambientale e al territorio quali fattorie didattiche e scuole specialistiche nel settore agricolo.
3. Il progetto ed il conseguente intervento di riconfigurazione tipologica e funzionale di cui al punto 1, dovrà riguardare sia l’edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria e dovrà essere promossa la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, interni ed esterni, che abbiano valore storico, artistico o documentario.
4. E’ inoltre consentito, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, l’incremento volumetrico massimo del dieci percento, elevabile al quindici percento massimo per interventi finalizzati alla realizzazione di aziende agrituristiche, del volume esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco. Il volume esistente deve essere individuato sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo e computato secondo le modalità stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari.