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Regione Emilia Romagna
Legge Regionale n. 6 del 17-02-2005

 

Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali potette e dei siti della Rete Natura 2000.

 

(B.U.R. Emilia-Romagna n. 31 del 18.2.2005)


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto degli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, nonché del rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 con le seguenti finalità:
a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in
considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla
programmazione ed alla gestione del loro territorio;
d) integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile
dell'Emilia-Romagna;
e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella nazionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili di scala regionale, interregionale, nazionale per le Aree protette appartenenti ai sistemi territoriali dell'Appennino e del bacino fluviale del fiume Po.

ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000", di seguito denominato "sistema regionale", i territori che richiedono una pianificazione ed una gestione ambientale specifica e
coordinata con il restante territorio per potere garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati;
b) per "Aree naturali protette", di seguito denominate "Aree protette", i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 394 del 1991 e dalla presente legge;
c) per "siti della Rete natura 2000", i territori sottoposti alla disciplina dettata dalla direttiva n. 92/43/CEE, dalla direttiva n. 79/409/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dal titolo I della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
d) per "biodiversità", la varietà della vita in tutte le sue forme, livelli e combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, delle specie e la variabilità genetica;
e) per “Aree di collegamento ecologico”, le zone e gli elementi fisico-naturali, esterni alle Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, che per la loro struttura lineare e continua, o il loro ruolo di collegamento
ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali ed animali;
f) per "Rete ecologica regionale", l’insieme delle unità ecosistemiche di alto valore naturalistico, tutelate attraverso il sistema regionale ed interconnesse tra di loro dalle aree di collegamento ecologico, con il primario obiettivo del mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali.

ARTICOLO 3
Funzione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. Il sistema regionale si compone di territori variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed ambientale; la sua funzione è volta a promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione
sostenibile del patrimonio naturale regionale ed a connettere tra loro le Aree protette ed i siti della Rete natura 2000 affinché perseguano le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.
2. Il sistema regionale costituisce il principale riferimento territoriale per:
a) integrare funzionalmente le politiche ambientali e del paesaggio di livello regionale con quelle riferite alla pianificazione e alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
b) sviluppare l'azione di indirizzo e di coordinamento regionale riguardante le Aree protette regionali ed i siti della Rete natura 2000, garantendo nel contempo il raccordo con le Aree protette interregionali e nazionali
localizzate in Emilia-Romagna.
3. Nell'ambito del sistema regionale, la Regione svolge le proprie funzioni di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturale regionale anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale quale parte integrante delle reti ecologiche nazionale ed europea.
4. Il sistema regionale si articola per ambiti territoriali provinciali alla cui organizzazione e coordinamento provvedono le Province, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti del Programma regionale di cui all'articolo 12.

ARTICOLO 4
Classificazione delle Aree protette
1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono alle seguenti tipologie:
a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili;
b) Parchi interregionali, costituti da insiemi territoriali caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse e complessità che per la loro localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con Aree protette appartenenti a regioni contermini;
c) Riserve naturali, costitute da territori di limitata estensione, istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali;
d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, d’estensione anche rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità;
e) Aree di riequilibrio ecologico, costitute da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.
2. Ogni Area protetta è riconosciuta attraverso una specifica denominazione attribuitale all'atto della sua istituzione.
3. Le Aree protette istituite precedentemente all’approvazione della presente legge conservano la classificazione tipologica definita attraverso il relativo atto istitutivo.

ARTICOLO 5
Finalità istitutive e obiettivi gestionali delle Aree protette
1. Le Aree protette concorrono al perseguimento delle finalità generali della presente legge assumendo, insieme alla particolare classificazione tipologica, anche specifiche e distinte finalità istitutive in relazione ai
caratteri propri di ogni area e del relativo contesto territoriale con particolare riferimento alle seguenti:
a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
b) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
e) utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della pesca tipiche e di qualità;
f) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.
2. L’atto istitutivo delle Aree protette definisce anche gli obiettivi gestionali, tenendo conto delle finalità istitutive dell’area.

ARTICOLO 6
Classificazione dei siti della Rete natura 2000
1. La Rete natura 2000 è costituita dalle Zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dai siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
2. Gli obiettivi, le modalità e le competenze gestionali dei siti della Rete natura 2000 sono quelli previsti dal titolo I della legge regionale n. 7 del 2004.

ARTICOLO 7
Aree di collegamento ecologico
1. La Regione riconosce l’importanza delle Aree di collegamento ecologico per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La Giunta regionale emana a questo scopo apposite direttive per l’individuazione, la salvaguardia e la ricostituzione di tali aree.
2. Le Province provvedono all’individuazione delle Aree di collegamento ecologico nell’ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di
collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono individuate d’intesa tra le Province territorialmente interessate.
3. Le modalità di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, nonché dai piani faunistici
provinciali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono disciplinate in base a forme tra loro coordinate.

ARTICOLO 8
Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, di quelle previste al titolo I della legge regionale n. 7 del 2004, nonché della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora
regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale a cui è demandato il rilascio del parere previsto dall’articolo 13, comma 2, e la formulazione di proposte per iniziative e provvedimenti riguardanti il monitoraggio, la promozione ed il coordinamento del quadro conoscitivo, della ricerca e
sperimentazione sul patrimonio ambiente naturale regionale.
2. Il Comitato, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:
a) dall'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da dieci esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, nonché in pianificazione territoriale, prescelti su indicazione delle Istituzioni culturali,
scientifiche ed universitarie, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale,
delle organizzazioni sindacali e degli altri settori produttivi;
c) da quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici regionali o di Istituti ed Aziende dipendenti.
3. Il funzionamento del Comitato è assicurato da apposito regolamento interno.
4. Le Province, in attuazione del disposto della presente legge relativo all'esercizio delle competenze attribuite, si possono dotare di analoghi organismi consultivi per assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alla formazione delle scelte nell'ambito territoriale di competenza del sistema provinciale.
5. L’Amministrazione regionale assicura il coordinamento tra l'attività del Comitato consultivo regionale di cui al presente articolo, quella dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi di cui all'articolo 21 e delle altre Aree protette.

ARTICOLO 9
Monitoraggio
1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si provvede tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida dettati dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.
3. I dati relativi allo stato di attuazione e gestione del sistema regionale attraverso gli esiti del monitoraggio stesso sono contenuti nel Programma regionale di cui all’articolo 12.

ARTICOLO 10
Coordinamento e promozione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti di gestione delle Aree protette mediante l'emanazione di apposite direttive
riguardanti in particolare le modalità di gestione e la predisposizione di strumenti di pianificazione, programmazione ed attuazione.
2. Attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, la Regione individua i propri programmi di settore nei quali saranno previste priorità nel riparto dei relativi finanziamenti a favore dei territori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nonché i relativi soggetti beneficiari sia pubblici che privati. In particolare, il Programma regionale tiene altresì conto delle priorità previste dall’articolo 33, comma 4.
3. Attraverso i Programmi triennali delle Aree protette di cui agli articoli 34, 47 e 52, in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale di cui all’articolo 12, gli Enti di gestione favoriscono forme e modalità di promozione, agevolazione e incentivazione, con le relative priorità, a favore dei cittadini residenti e delle imprese operanti all'interno delle Aree protette resisi disponibili a coordinare le proprie attività ed iniziative con quelle degli Enti gestori.
4. Gli Enti di gestione delle Aree protette possono concedere a mezzo di specifiche convenzioni o disciplinari l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che
soddisfino le finalità dell’area protetta.
5. La Giunta regionale promuove ed incentiva le iniziative volte alla conoscenza del patrimonio naturale regionale, con particolare riferimento a quello compreso all'interno del sistema regionale, ai fini dell'accrescimento
dell'educazione ambientale, della divulgazione naturalistica e della ricerca scientifica per favorire il rispetto verso la natura e tutte le sue forme.

ARTICOLO 11
Tutela della biodiversità
1. La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale.
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate.
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi locali.
4. Nella Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 deve essere favorita l’introduzione di specie autoctone.


TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

ARTICOLO 12
Programma regionale
1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all’approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito denominato "Programma regionale".
2. Il Programma regionale contiene in particolare:
a) le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di
gestione;
b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali proposte di revisione dei siti esistenti;
d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto legislativo;
e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate all'istituzione delle Riserve naturali regionali;
f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre alle Province per la loro successiva istituzione;
g) l’individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la loro esatta localizzazione;
h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti da attuare secondo le stesse modalità previste per la loro istituzione, individuazione e designazione.
3. Al Programma regionale è allegato l’elenco delle Aree protette regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il loro inserimento nell'elenco ufficiale nazionale,
approvato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394 del 1991 e dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:
a) gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse attribuite relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettive competenza;
c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree protette regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed alla
programmazione economica e sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge n. 394 del 1991, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.

ARTICOLO 13
Funzioni regionali
1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche per la predisposizione, da parte delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve, di proposte finalizzate alla formazione del Programma
regionale. Alla predisposizione del Programma regionale possono altresì concorrere, con la presentazione di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le
Università operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.
2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, la Giunta regionale predispone la proposta del Programma regionale. La proposta, su cui la Giunta regionale acquisisce il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale di cui all’articolo 8, viene trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma regionale tramite:
a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilità finanziarie distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;
b) la programmazione di iniziative regionali rivolte alla conservazione ed alla promozione del sistema regionale e delle sue componenti.
4. Attraverso il riparto di cui al comma 3, lettera a), sono favorite le iniziative volte all’integrazione organizzativa e funzionale delle Aree protette con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza gestionale e migliorare l'efficacia delle loro azioni di conservazione e valorizzazione ambientale.
5. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie per le spese di investimento può prevedere anche l'utilizzo, in cofinanziamento, a favore prioritariamente delle Aree protette regionali e dei siti della Rete natura
2000, di risorse comunitarie, statali e regionali di settore. All'utilizzo di tali risorse possono partecipare anche le Aree protette statali nell'ambito di specifici progetti di interesse regionale.

ARTICOLO 14
Funzioni delle Province
1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque
almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per
l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete
natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.
2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del
Programma regionale attraverso:
a) la gestione delle Riserve naturali regionali;
b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
c) l’individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l’individuazione delle Aree di collegamento ecologico;
e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive;
f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;
g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;
h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni
previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra loro; l'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete natura 2000.
4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in
ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 15
Funzioni degli Enti di gestione dei parchi
1. Gli Enti di gestione dei parchi regionali e dei parchi interregionali partecipano alla predisposizione del Programma regionale di cui all’articolo 12 secondo le forme, le modalità e i tempi stabiliti dalla Regione nelle linee guida metodologiche, di cui all’articolo 13, comma 1, attraverso la presentazione di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale relativo al territorio di competenza e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione dell’area protetta;
c) le proposte di eventuali modifiche territoriali dell’area protetta;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento.
2. Gli Enti di cui al comma 1 partecipano all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, pianificatorie e programmatorie previste dalla presente legge.

ARTICOLO 16
Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatorie e pianificatorie previste dalla
presente legge; essi favoriscono l’integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.
3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e
dell’artigianato.

TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Capo I
Parchi regionali

Sezione I
Istituzione e gestione

ARTICOLO 17
Istituzione
1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita legge regionale.
2. É demandata alla legge regionale la definizione:
a) delle finalità istitutive;
b) della perimetrazione provvisoria, in scala 1:25.000 o superiore, dei confini esterni e della zonazione interna valida fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco;
c) delle norme di salvaguardia provvisorie valide fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco;
d) degli obiettivi gestionali di cui all’articolo 5;
e) delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
3. La Giunta regionale, al fine della predisposizione del progetto di legge di istituzione del Parco, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all’articolo 12, sentiti i portatori d’interesse qualificato, convoca un’apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
4. Per l’istituzione dei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole, la Giunta regionale convoca altresì una conferenza con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale per l'individuazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), ai fini della loro specificazione nell'accordo
agro-ambientale di cui all'articolo 33.

ARTICOLO 18
Ente di gestione
1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione del Parco sulla base di una proposta formulata dalla Provincia territorialmente interessata in osservanza dei principi stabiliti dalla presente legge. Qualora più Province siano interessate, la proposta è formulata d'intesa fra le stesse.
2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate; possono fare parte del Consorzio anche Province, Comunità montane e Comuni che abbiamo interesse alla gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del proprio territorio.
3. Gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo Statuto del Parco entro tre mesi dalla sua costituzione sulla base di una proposta predisposta dalla Provincia territorialmente interessata in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Qualora più Province siano interessate la proposta di Statuto è formulata d'intesa tra le stesse.
4. Lo Statuto deve definire i poteri degli organi del Consorzio, la sua composizione, la composizione ed i poteri dell'organo di revisione.
5. L'Ente di gestione provvede all’attuazione delle finalità contenute nella legge istitutiva del Parco regionale ed all’applicazione dei criteri e degli indirizzi dettati dal Programma regionale.
6. La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi territori limitrofi o appartenenti ad un’area ambientalmente omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il parere degli enti locali coinvolti nella loro gestione, può essere affidata ad un unico Ente Parco all'uopo costituito.


Sezione II
Consorzio di gestione

ARTICOLO 19
Organi del Consorzio
1. Costituiscono organi del Consorzio:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di revisione.
2. I componenti degli organi del Consorzio sono nominati con le procedure previste dallo Statuto del Consorzio medesimo.

ARTICOLO 20
Attività consultiva
1. Il Consorzio svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte del Parco; a tale scopo provvede ad istituire una Consulta, composta secondo le
modalità stabilite dallo Statuto del Consorzio e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale e degli enti
maggiormente rappresentativi e interessati all’attività del Parco.
2. La Consulta è chiamata altresì ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:
a) la proposta di revisione dello Statuto del Consorzio;
b) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
c) la proposta di Regolamento del Parco;
d) la proposta di Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
e) la proposta di accordo agro-ambientale;
f) i progetti di intervento particolareggiato di cui all’articolo 27.
3. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2 , il parere si intende rilasciato.
4. L'Ente di gestione del Parco in presenza dell'accordo agro-ambientale di cui all'articolo 33 si avvale per la sua attuazione di un organo consultivo, costituito da una rappresentanza degli agricoltori operanti nel Parco con le modalità previste dallo Statuto del Consorzio.

ARTICOLO 21
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo consultivo con funzioni propositive ed è formato da esperti nelle materie e nelle discipline attinenti alle specifiche caratteristiche dei singoli Parchi; la sua composizione è stabilita dallo Statuto del Consorzio; i componenti il Comitato tecnico-scientifico non possono far parte degli organi del Consorzio né di altri organi di sua emanazione.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:
a) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
b) il Regolamento del Parco e le sue modifiche;
c) il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
d) i progetti di intervento particolareggiato di cui all’articolo 27;
e) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio.
3. Lo Statuto del Consorzio può individuare ulteriori atti da sottoporre al parere del Comitato.
4. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, secondo le modalità previste dallo Statuto del Consorzio, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
5. I Parchi, le Riserve e le altre Aree protette, che presentano caratteri naturali simili o che appartengono al territorio di una medesima Provincia possono, previa intesa, costituire un unico Comitato tecnico-scientifico.
6. Qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro il termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.

ARTICOLO 22
Personale del Consorzio
1. Il Consorzio svolge i suoi compiti con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed avente lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli Enti locali.
2. I posti previsti nella dotazione organica possono essere coperti anche da personale comandato o distaccato dagli enti locali costituenti il Consorzio e dalla Regione.

ARTICOLO 23
Direttore
1. Il Direttore è nominato previa procedura selettiva rivolta a figure di comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per il personale degli Enti locali ed è responsabile della gestione operativa delle decisioni assunte dagli organi del Consorzio e del personale dipendente; lo Statuto del Consorzio
definisce i compiti specifici del Direttore.

Sezione III
Pianificazione e strumenti di gestione

ARTICOLO 24
Piano territoriale del Parco
1. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.
2. Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP) di cui all’articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

ARTICOLO 25
Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e norme di carattere generale
1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione:
a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentito l’accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco;
b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di
trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
c) zona “C”: di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;
d) zona “D”: corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell’allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le
condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate;
e) “area contigua”: l’area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità
ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.
2. Il Piano territoriale del Parco inoltre:
a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D e dell’area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge istitutiva;
b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere l’elaborazione di un progetto particolareggiato d’intervento ai sensi dell’articolo 27 da attuarsi da parte dell’Ente di gestione del Parco,
specificandone gli obiettivi;
e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
f) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene
le attività agricole;
g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue;
h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta.
3. Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia , nel rispetto dei fini fondamentali del Parco.
4. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.
5. Nelle zone A, B, C e D è vietata l’apertura di miniere e l’esercizio di attività estrattive anche se previste dalla pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica il medesimo divieto fatta salva la possibilità del piano territoriale del Parco di prevedere attività estrattive, da attuarsi tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del Parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale delle aree degradate. La destinazione finale delle aree estrattive persegue le finalità dell’uso pubblico dei suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed è definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore vigente.

ARTICOLO 26
Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco
1. Il Piano territoriale del Parco è costituito da:
a) un quadro conoscitivo costituito da una serie di analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e di quant'altro ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;
b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio le scelte di cui all'articolo 25;
d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni, nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili di cui all'articolo 25;
e) una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall'attuazione delle scelte e delle attività del Piano i cui esiti sono illustrati in un apposito documento denominato VALSAT comprensivo, in presenza di siti della Rete natura 2000, della prevista relazione d’incidenza.

ARTICOLO 27
Progetto di intervento particolareggiato
1. Per le aree di particolare complessità ambientale, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C, l’Ente di gestione del Parco può predisporre ed adottare progetti di intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del Piano territoriale del Parco.
2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell’Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati. Del deposito
viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nell’Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante ulteriori idonee forme di pubblicità.
3. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte.
4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente
unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.
5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d’ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato d’intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di intervento particolareggiato sono approvati d’intesa tra le stesse Province interessate.
7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso di avvenuta approvazione.
8. L’approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.

ARTICOLO 28
Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del Parco
1. Il Piano del Parco è approvato dalla Provincia secondo la procedura di approvazione del PTCP di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 20 del 2000, per quanto non previsto dal presente articolo.
2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonché la valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale secondo i contenuti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000. Qualora, ai sensi dell’articolo 33, sia stato stipulato l’accordo agro-ambientale, questo è allegato quale parte integrante al documento preliminare.
3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della Provincia, accertata la conformità degli elaborati predisposti dall’Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale,
convoca una Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000.
4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la Regione, i Comuni e le Comunità montane facenti parte dell'Ente di gestione, i Comuni e le Province contermini l'Ente di gestione del Parco. La Conferenza realizza altresì la concertazione con le associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.
5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 10 e 12 e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse nella Conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni eventuali dell'accordo di pianificazione.
7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le eventuali modifiche apportate.
8. Il Piano adottato è trasmesso alla Regione e agli enti facenti parte dell'Ente di gestione, nonché ai Comuni ed alle Province contermini; il Piano adottato è depositato presso le sedi della Provincia del Parco e dei Comuni interessati per sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni i seguenti soggetti:
a) gli Enti ed Organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi;
c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con le medesime modalità anche all’Ente di gestione del Parco che è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro trenta giorni dal termine del deposito ed a trasmetterlo alla Provincia ed alla Regione.
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del Piano può sollevare riserve in merito alla sua conformità alla legge istitutiva ed al Programma regionale, nonché alla pianificazione regionale ed all’accordo di pianificazione ove stipulato.
11. La Provincia controdeduce e predispone il Piano da approvare, decidendo sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso dall’Ente di gestione del Parco, ed adeguandosi alle riserve regionali o, se
non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente sulle stesse.
12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l’accordo di pianificazione ove stipulato, e che siano stati adeguatamente valutati i pareri espressi dall’Ente di gestione. L'intesa può essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali modifiche. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, l'intesa si intende espressa.
13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle osservazioni
presentate, il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la Regione in merito alla conformità del Piano territoriale del Parco agli strumenti della pianificazione regionale.
14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in conformità all'intesa regionale; copia integrale del Piano approvato è depositata per la consultazione presso la Provincia ed è trasmessa alla Regione, ai Comuni,
alle Comunità montane ed agli altri enti locali facenti parte del Consorzio di gestione del Parco, ai Comuni ed alle Province contermini; l'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione a cura della Regione; dell'approvazione è data notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.
15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di più Province il relativo Piano territoriale è adottato d'intesa tra le Province interessate. L'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dalla superficie del Parco.
16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 29
Norme particolari per la pianificazione del Parco del Delta del Po
1. Per il Parco del Delta del Po il Piano territoriale del Parco è sostituito dai Piani di stazione che, allo scopo di garantire l'unitarietà della pianificazione del Parco stesso, sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui all'articolo 28 previa acquisizione dell'intesa dell'Ente di gestione del Parco.
2. Le prescrizioni ed i vincoli del Piano della stazione "Centro storico di Comacchio" trovano applicazione anche per le aree urbanizzate.

ARTICOLO 30
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del Parco e fino alla sua approvazione gli Enti interessati applicano, in materia di tutela ed uso del territorio, le misure di salvaguardia previste dell'articolo 12 della legge
regionale n. 20 del 2000.

ARTICOLO 31
Efficacia del Piano territoriale del Parco
1. Le previsioni normative del Piano territoriale del Parco, a carattere generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica, si distinguono in
indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2000. Il Piano può contenere direttive per l'adeguamento obbligatorio dei Piani comunali e di quelli provinciali di settore, prevedendo
per questi ultimi termini per l’adeguamento, nonché le eventuali norme di salvaguardia.
2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del Piano del Parco e attraverso i medesimi danno attuazione agli
indirizzi e alle direttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.
3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri di conformità ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli 39 e 40.
4. Il Piano del Parco è modificato ed aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
5. Le opere previste dal Piano territoriale del Parco sono di pubblica utilità. Il Piano che preveda la localizzazione puntuale di interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio.

ARTICOLO 32
Regolamento
1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attività consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco. Si possono
prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale.
2. L’Ente di gestione del Parco, sentiti gli Enti locali e tutti i portatori d’interesse qualificato, elabora il Regolamento e lo trasmette alla Provincia ed alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni formulando apposite osservazioni in ordine alla coerenza del Regolamento con il Programma regionale e con la legge istitutiva, la Provincia entro centoventi giorni dalla trasmissione, e tenuto conto delle eventuali
osservazioni regionali, procede all’approvazione del Regolamento, motivando le eventuali modifiche.
3. Il Regolamento generale è elaborato contestualmente al Piano e approvato, di norma, successivamente all'approvazione del medesimo e comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione.
4. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Quando il Parco interessa il territorio di più Province il Regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.
6. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni
compresi entro i confini del Parco e dell'area contigua.

ARTICOLO 33
Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili
1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.
2. I rapporti tra l’Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese agricole presenti all'interno
dell’area protetta, si ispirano al metodo della concertazione.
3. L’Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano, tra l'altro, le forme di collaborazione più opportune in ordine a:
a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio rurale;
c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.
4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai
piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.
5. Il Piano del Parco, il Regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione di cui all’articolo 34, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole
condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:
a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all’allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee guida di cui al comma 9 del presente articolo, approvano un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:
a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al Capo A-IV della
legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riguardo a:
1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione;
il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;
2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e
servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;
b) promuovere le produzioni del territorio;
c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali;
e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale;
f) promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli
habitat naturali a scopi ecologici;
g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.
7. L’accordo agro-ambientale, che può essere promosso da uno dei soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l’atto istitutivo del Parco e con le finalità indicate al comma 4.
8. L’accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività
agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di cui all'articolo 28 non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.
9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite linee guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale.
10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione, in numero superiore a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del
1999, riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicate all'interno del perimetro dell'area protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri prodotti.

ARTICOLO 34
Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco
1. Nell'ambito delle finalità istitutive del Parco e delle previsioni del Piano, nonché delle modalità attuative individuate dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle regionali e degli enti locali atte a favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti. A tal fine predispone, sentiti gli Enti locali e i portatori d'interesse qualificato, un Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la sua attuazione. Il Programma triennale si articola in programmi attuativi annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione dell'Ente.
2. Il Programma triennale di gestione e di valorizzazione definisce tra l'altro:
a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la localizzazione;
b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo, scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e più in generale di tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita sociale ed economica delle
popolazioni residenti;
c) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi previsti, nonché la provenienza delle relative risorse finanziarie;
d) i criteri e le modalità per la selezione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dei
soggetti beneficiari per la concessione delle agevolazioni ed incentivazioni, contributi e vantaggi economici previsti nel Regolamento;
e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio naturale del Parco stesso.
3. Per l'attuazione delle previsioni contenute nel Programma, l'Ente di gestione può prevedere la stipula di intese e convenzioni con soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti, ivi comprese le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.
4. Il Programma triennale è adottato dall’Ente di gestione ed è approvato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 35
Tutela della fauna selvatica
1. La gestione faunistica dei Parchi è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. A questo fine i Parchi promuovono ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela.
2. Nel territorio dei Parchi è vietata la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di cui all’articolo 37.
3. Nel Parco è vietata l’attività venatoria. L’attività ittica è consentita secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento del Parco.

ARTICOLO 36
Gestione della fauna selvatica
1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti ed individuate nell’accordo agro-ambientale qualora stipulato.
2. Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la Provincia acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano faunistico-venatorio stesso.
3. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare
attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) per quel che riguarda la fauna omeoterma e
utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore.
4. Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l’Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente.

ARTICOLO 37
Controllo della fauna selvatica
1. Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica.
2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l’utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione
avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. In caso di fauna omeoterma è necessario acquisire il parere favorevole dell'INFS.
3. Allo scopo di preservare l’integrità e la funzionalità degli ecosistemi, l’Ente di gestione provvede al monitoraggio, ed ove opportuno, al controllo od all’eradicazione delle specie alloctone.

ARTICOLO 38
Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali
1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l’esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l’accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell’area contigua.
2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell’articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell’attività faunistico-venatoria nell’area contigua.
3. Le misure di disciplina dell’attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell’area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.
4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione
l'esercizio di detta gestione.
5. L’Ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell’attività venatoria.


Sezione IV
Strumenti di controllo

ARTICOLO 39
Parere di conformità
1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 40.
2. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

ARTICOLO 40
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in
quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell’area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L’Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di
espressione del nulla-osta.
2. Il nulla-osta non è dovuto nella zona "D".
3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora sia intervenuta un’intesa con il Comune interessato per l’esercizio delle funzioni dall’Ente di gestione del Parco.
4. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.

Capo II
Parchi naturali interregionali

ARTICOLO 41
Istituzione e gestione
1. All'istituzione dei Parchi interregionali si provvede con legge regionale che ratifica le intese con le Regioni interessate.
2. Se la proposta istitutiva è di iniziativa della Giunta regionale, per la sua definizione si applicano le procedure definite dall’articolo 17, comma 3.
3. La legge regionale di cui al comma 1, al fine di garantire il coordinamento e la gestione unitaria del Parco interregionale, può prevedere appositi Enti di diritto pubblico e ne disciplina le funzioni, gli organi, gli aspetti
patrimoniali e contabili e l’organizzazione del personale.

Capo III
Riserve naturali regionali

ARTICOLO 42
Istituzione
1. Le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale, anche sulla base degli specifici obiettivi gestionali e della localizzazione territoriale indicati dal Programma
regionale di cui all'articolo 12.
2. La delibera del Consiglio regionale definisce:
a) la perimetrazione in scala 1:25.000 o superiore dei confini esterni e della zonazione interna;
b) le finalità, le norme di attuazione e di tutela;
c) gli obiettivi gestionali specifici di cui all’articolo 5;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
3. Per predisporre la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all’articolo 12 e sentite le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un' apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
4. La proposta della Giunta regionale istitutiva della Riserva è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è depositata per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria della Provincia e dei Comuni interessati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.
6. Il Consiglio regionale, decorsi i termini di cui al comma 5, approva la delibera di istituzione della Riserva pronunciandosi sulle osservazioni pervenute.
7. La delibera del Consiglio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
8. I contenuti della delibera di cui al comma 2 possono assumere valore di prescrizione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000.

ARTICOLO 43
Misure di salvaguardia
1. Le misure di salvaguardia previste nella proposta istitutiva della Riserva naturale trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della proposta istitutiva della Riserva naturale e fino alla pubblicazione della delibera consigliare di istituzione.
2. Dalla data di pubblicazione della proposta istitutiva di cui al comma 1 è vietata altresì l’attività venatoria nel territorio compreso nei confini della Riserva naturale.

ARTICOLO 44
Gestione
1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa alla Provincia territorialmente interessata; nel caso in cui la Riserva sia compresa nel territorio di più Province la gestione è affidata ad un
Consorzio costituito tra le Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessate il cui funzionamento è disciplinato dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e dal comma 3 dell'articolo 17 della presente legge.
2. Il soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
d) provvede alla vigilanza amministrativa;
e) provvede alla sorveglianza del territorio;
f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell’articolo 49;
g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, la Provincia può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle atre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, la Provincia può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante
rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

ARTICOLO 45
Classificazione tipologica e norme di carattere generale
1. La delibera consiliare classifica la Riserva naturale regionale secondo una delle seguenti tipologie:
a) Riserve naturali generali, per la conservazione di un insieme di valori naturali e storico-culturali che richiedono di essere regolamentati e promossi nella loro complessità e nelle loro interrelazioni funzionali;
b) Riserve naturali speciali, per la conservazione di ambienti e specie di interesse forestale, botanico, zoologico, geologico e morfologico che richiedono di essere regolamentati e promossi secondo i loro elementi più caratteristici e particolari.
2. Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico.
3. Nelle Riserve naturali regionali è vietata l’apertura e l'esercizio delle miniere e delle attività estrattive, nonché l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.
4. Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell’INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.
5. Nel territorio delle Riserve naturali regionali, ad esclusione delle aree di conservazione integrale, sono consentite la realizzazione di nuove opere, il recupero, la ristrutturazione, l'ampliamento di costruzioni esistenti e
l'esecuzione di opere ed interventi di trasformazione del territorio, previo nulla-osta rilasciato ai sensi dell'articolo 49, solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.

ARTICOLO 46
Regolamento della Riserva
1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva.
2. Il Regolamento, attraverso una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
3. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell’artigianato.
4. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione
dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.
5. L’Ente di gestione della riserva naturale, qualora previsto, sentiti gli Enti locali e i portatori d’interessi qualificati elabora il Regolamento e lo trasmette alla Provincia e alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni in ordine alla coerenza con il Programma regionale e con il provvedimento istitutivo, formulando apposite osservazioni, la Provincia può procedere all’approvazione.
6. Quando la Riserva naturale interessa il territorio di più Province il Regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.
7. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 47
Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva
1. Nell'ambito delle previsioni della delibera istitutiva della Riserva e in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione predispone il Programma triennale di tutela e di
valorizzazione, che può essere articolato in programmi attuativi annuali.
2. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in particolare prevede:
a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale;
b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell'arco di validità temporale del programma stesso;
c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;
d) la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.
3. Il programma triennale è adottato dall’Ente di gestione della riserva e approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

ARTICOLO 48
Parere di conformità
1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della
Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e
valorizzazione. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 49.
2. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell’Ente di gestione della riserva alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

ARTICOLO 49
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione della riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del
Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L’Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
2. Previa intesa con il Comune interessato, il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.
3. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.

Capo IV
Paesaggi naturali e seminaturali protetti

ARTICOLO 50
Istituzione
1. All'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, ed in osservanza delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra loro alla sua istituzione; l'intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata territorialmente.
3. Contenuti minimi della proposta d’istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti sono:
a) le finalità;
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d’istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all’articolo 12 e sentite la Commissione
consultiva prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1984, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché le associazione ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un’apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.

ARTICOLO 51
Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale
n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva.
3. L'adeguamento della pianificazione comunale è effettuato entro un anno dall'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, utilizzando in particolare i metodi e gli strumenti per la concertazione istituzionale di cui al titolo I, capo III, della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 15 della stessa legge.
4. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
5. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici, archeologici e architettonici presenti;
b) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli habitat delle specie animali e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
c) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;
d) l’organizzazione e la promozione della fruizione turistica compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue risorse in funzione dello sviluppo delle comunità locali.
6. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio
della medesima Provincia.
7. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei Paesaggi protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

ARTICOLO 52
Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto
1. Il soggetto gestore, entro un anno dall'istituzione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto, propone all'approvazione della Provincia un Programma triennale di tutela e valorizzazione finalizzato a definire gli
interventi e le azioni da attuare per perseguire le proprie finalità istitutive, in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, validi nello stesso ambito temporale; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio
protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e di valorizzazione.
2. Il Programma contiene il quadro conoscitivo e le analisi di dettaglio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali; fanno parte del Programma il preventivo della spesa per la sua attuazione e
l'individuazione delle priorità degli interventi previsti, nonché la previsione delle relative risorse finanziarie.
3. Qualora più Paesaggi naturali e seminaturali protetti siano ricompresi nell'ambito dello stesso territorio provinciale, tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l'approvazione di un unico
Programma triennale di tutela e di valorizzazione.


Capo V
Aree di riequilibrio ecologico

ARTICOLO 53
Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto dei criteri, degli indirizzi, della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, ed in osservanza delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui l'Area di riequilibrio ecologico interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra di loro alla sua istituzione; l'intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata territorialmente.
3. Contenuti minimi della proposta d’istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico sono:
a) le finalità;
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d’istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all’articolo 12 e sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1984, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un’apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del
2001 territorialmente interessate.
5. Le Province provvedono all’istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico già previste dagli strumenti urbanistici comunali su proposta dei Comuni e in conformità al Programma regionale di cui all’articolo 12.

ARTICOLO 54
Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del
2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso l’atto istitutivo.
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.
5. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima
Provincia.
6. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000

ARTICOLO 55
Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla
legislazione statale vigente.
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.

ARTICOLO 56
Coltivazione e uso di organismi geneticamente modificati

1. Nelle Aree protette di cui alla presente legge sono vietati la sperimentazione, la coltivazione e l’uso di organismi geneticamente modificati (OGM).

ARTICOLO 57
Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

ARTICOLO 58
Semplificazione ed accelerazione delle procedure
1. La Regione in applicazione dell’articolo 37, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004 emana apposite direttive volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio dei pareri di conformità, dei nulla-osta e per la
formulazione delle valutazioni d’incidenza ad opera dei soggetti gestori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
2. Qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività sottoposti al parere di conformità ai sensi degli articoli 39 e 48 o al rilascio del nulla-osta di cui agli articoli 40 e 49 siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti nell’ambito dei suddetti procedimenti ed in applicazione delle modalità e dei principi di cui al comma 1.

ARTICOLO 59
Indennizzi e contributi

1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dal Piano territoriale del Parco, dall’atto istitutivo o dal Regolamento della Riserva, comportino riduzione del reddito, il soggetto
gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai Regolamenti del Parco e della Riserva; il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e Regolamenti, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
2. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque
preesistenti al regime speciale di area protetta.
3. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria); per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.

ARTICOLO 60
Sanzioni in materia di Aree protette

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali
di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);
è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l’abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell’area protetta;
b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell’area protetta;
c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l’alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine
l’Ente di gestione procede all’esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. All’Ente di gestione dell’area protetta compete l’irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all’Ente di gestione dell’area protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

ARTICOLO 61
Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette

1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, ripartite secondo le modalità definite nel programma regionale di cui
all’articolo 12, riguardano:
a) fondi destinati alla promozione del sistema regionale, di sue parti o componenti, di diretta gestione da parte della Giunta regionale;
b) fondi destinati alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali secondo principi di adeguatezza;
c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi
regionali e dei Parchi interregionali.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, a favore degli Enti di gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, privilegia le iniziative, i progetti ed i programmi promossi e realizzati congiuntamente da più Aree protette appartenenti ai medesimi sistemi territoriali-ambientali o agli stessi ambiti provinciali. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 18 trovano applicazione previa deliberazione del Consiglio regionale che a tal fine ridetermina il quadro finanziario generale e i criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la gestione e gli investimenti previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12.

TITOLO V
SANZIONI IN MATERIA DI FLORA E POLIZIA FORESTALE

ARTICOLO 62
Sanzioni in materia di flora regionale protetta
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 2 del 1977 è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.".

ARTICOLO 63
Sanzioni in materia di polizia forestale
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, per le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull’intero territorio regionale si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
c) per le violazioni di cui all’articolo 3 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 64
Primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del Programma regionale di cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi sei mesi; il primo Programma regionale per le Aree protette e i siti
della Rete natura 2000 è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.

ARTICOLO 65
Disposizioni transitorie
1. Le Aree protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione tipologica del relativo atto istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi gestionali avviene attraverso il primo
Programma regionale. Entro sei mesi dall’emanazione delle direttive regionali di cui all’articolo 10, comma 1, gli Enti di gestione provvedono all’aggiornamento dello Statuto.
2. Le previsioni e le norme di Piani e Regolamenti attualmente vigenti conservano validità fino alla loro scadenza. Le eventuali varianti sono approvate con le procedure e le modalità definite dalla presente legge.
3. Agli strumenti di attuazione dei Piani territoriali dei Parchi già approvati si applicano le disposizioni previgenti.
4. I Piani territoriali adottati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2000 e osservati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
5. Il Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale costituito in base alla normativa previgente rimane in carica fino alla istituzione dello stesso ai sensi dell’articolo 8 della presente legge.
6. Fino alla costituzione degli Enti di gestione delle Aree protette, la competenza di cui all’articolo 60, comma 6, spetta al Presidente della Provincia territorialmente interessata.

ARTICOLO 66
Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti
1. All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali esistenti, ai principi ed ai contenuti della presente legge, si provvede attraverso il primo Programma e comunque entro e non oltre un anno dall'approvazione della presente legge, attraverso intese tra la Regione, le Province ed i Comuni territorialmente interessati. L'intesa può confermare l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni gestionali, di cui all'articolo 44, delle Riserve
naturali regionali esistenti agli attuali soggetti gestori.

ARTICOLO 67
Riserve naturali dello Stato
1. In attesa del trasferimento alla gestione regionale delle Riserve naturali dello Stato, la Regione promuove apposite intese interistituzionali con le competenti Autorità statali allo scopo di assicurare il raccordo gestionale delle stesse con il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Il procedimento di formazione e di adeguamento di Piani e Regolamenti delle Aree protette regionali contermini alle Riserve dello Stato dovrà integrarsi e coordinarsi in un armonico assetto complessivo in quanto a verifica dei confini, regime di conservazione e valorizzazione, strumenti e procedure progettuali, di gestione e monitoraggio.

ARTICOLO 68
Modificazioni all’articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999
1. Il comma 7 dell'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo.".

ARTICOLO 69
Modificazioni all’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1994
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 26 (Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8) è sostituita come segue:
"c) l’indicazione delle capacità ricettive;".

ARTICOLO 70
Soppressione del Parco regionale dell’Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"
1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del
Gigante", istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è sciolto e posto in liquidazione.
2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in particolare quelli per:
a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, sulle modalità del subentro dell'Ente Parco Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che fanno capo al Consorzio;
b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di competenza del Consorzio;
c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.
3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.
4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi dodici mesi. L’eventuale proroga di detto termine è disposta con
deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 maggio 2001.
5. Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.

ARTICOLO 71
Abrogazioni e disapplicazioni di leggi
1. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 8 del 1994.
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale n. 11 del 1988 ad eccezione degli articoli 3 e 5;
b) gli articoli da 1 a 28 e l'articolo 31 della legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 “Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali”, alla L.R. 27 maggio
1989, n. 19, "Istituzione del Parco Storico di Monte Sole", nonché alla L.R. 2 luglio 1988, n. 27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po").
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po).
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1994, sono abrogati.
5. Per le amministrazioni di cui alla presente legge non rientranti nella lettera g) del comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione è disapplicato l’articolo 24 della legge n. 394 del 1991.

ARTICOLO 72
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli o mediante la modifica e l'integrazione di quelli esistenti nel bilancio
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 febbraio 2005 VASCO ERRANI