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Regione Veneto
Legge Regionale n.16 del 13-08-2004

 Contributo straordinario per l'interramento di linee elettriche aeree nel Parco Regionale dei Colli Euganei

(B.U.R. Veneto n. 81 del 17.8.2004)
 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.


LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA


la seguente legge regionale:
 

ARTICOLO 1
Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove la tutela dell'ambiente naturale e paesaggistico e la salvaguardia di specifiche particolarità geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 ed al fine di valorizzare e salvaguardare particolari zone di riconosciuto pregio ambientale che ricadono negli enti parco regionali la Regione promuove interventi finalizzati ad integrare la rete elettrica nel contesto naturale ed ambientale attraverso l'interramento delle linee elettriche aeree con la cooperazione di tutti i soggetti interessati.

ARTICOLO 2
Interramento di linee elettriche aeree e protocollo d'intesa.

1. In attuazione di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 la Regione avvia una fase di sperimentazione finanziando in parte i lavori per l'interramento della tratta definitiva dell'elettrodotto 132 KV "C.P. Monselice - Baone - Este con allacciamenti Italcementi in Monselice e Cementizillo in Este".
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un protocollo d'intesa con i Comuni di Monselice, Este e Baone, con la Provincia di Padova, con l'Ente Parco regionale dei Colli Euganei e con la società ENEL distribuzione S.p.A. che preveda modalità, partecipazioni, costi e tempi per
l'esecuzione dei lavori, nonché la ricerca e l'utilizzazione delle migliori tecnologie.

ARTICOLO 3
Valutazione della sperimentazione.

1. Nel Protocollo d'intesa previsto al comma 2 dell’articolo 2 devono essere previste le modalità con le quali valutare in modo analitico l'efficienza e l'efficacia dell'intervento in relazione alla semplicità e rapidità e sicurezza alla affidabilità e sicurezza della rete alla semplicità e rapidità nella manutenzione, alla valorizzazione e miglioramento dei valori paesistico-ambientali.

ARTICOLO 4
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in 2.000.000 di euro per l'esercizio 2004, si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell'u.p.b. UO111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2004.

ARTICOLO 5
Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 agosto 2004