AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Regione  Marche
Legge Regionale n. 14 del
14-07-2004

Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali”.

(B.U.R. Marche N. 76 del 22 luglio 2004)


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’articolo 7)
1. L’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15  (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali) è  sostituito dal seguente:
“Art. 7 - (Programma triennale per le aree protette).
1. La Regione effettua la programmazione degli interventi  relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori  ambientali del territorio attraverso il Programma triennale per le  aree protette (PTRAP), nel rispetto della pianificazione  regionale e, in particolare, degli indirizzi di pianificazione  assunti dal PIT.
2. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale  contestualmente all’approvazione del bilancio annuale e  pluriennale, su proposta della Giunta regionale, sentito il  Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali  protette di cui all’articolo 6, la Conferenza regionale delle  autonomie di cui all’articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46  e il Tavolo tecnico istituzionale per le aree protette istituito con  deliberazione del Consiglio regionale 12 novembre 2003, n.  109.
3. Il programma triennale:
a) può procedere all’individuazione di nuove aree di interesse  naturalistico, indicandone la delimitazione di massima;
b) indica le aree, tra quelle previste dall’articolo 5, nelle quali si  intende istituire, nel triennio, parchi o riserve naturali,  individuandone la perimetra-zione provvisoria ed il termine per  la loro istituzione;
c) prevede l’ammontare complessivo, nel triennio, dei contributi  destinati alle aree protette e ad eventuali progetti di recupero,  restauro e valorizzazione ambientale delle aree interessate,  nonché all’informazione ed educazione ambientale;
d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi,  con l’indicazione delle priorità e delle modalità generali di  utilizzo degli stessi.
4. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione  competente, definisce annualmente gli eventuali ulteriori criteri  di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal  PTRAP.
5. Al programma triennale è allegato l’elenco delle aree naturali  protette già istituite nella regione.
6. Il programma triennale può essere aggiornato ogni anno con  la procedura di cui al comma 2.
7. Alla previsione di nuove aree protette dovrà corrispondere un  incremento delle relative risorse finanziarie disponibili.”.


ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 8)
1. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 15/1994 è sostituito dal  seguente:
“5. Dall’istituzione della singola area protetta e sino  all’adozione del piano del parco operano i divieti e le deroghe di  cui all’articolo 11, commi 3 e 5, della legge 394/1991, nonché le  norme di salvaguardia disposte dall’atto istitutivo. L’adozione,  ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del piano del parco e delle  relative varianti, determina l’applicazione delle misure di  salvaguardia connesse alle sue disposizioni. Nel periodo di  applicazione delle misure di salvaguardia sono ammessi  soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b ) e c) del comma 1  dell’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. L’applicazione  delle misure di salvaguardia cessa alla data di entrata in vigore  del piano del parco o delle sue varianti e comunque decorsi  diciotto mesi dalla data di adozione ai sensi dell’articolo 15,  comma 3.”.


ARTICOLO 3
(Modifiche dell’articolo 15)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 15/1994 è inserito il  seguente:
“3 bis. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso  pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell’albo dei  comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco e  nelle pagine locali di almeno due giornali quotidiani a  diffusione regionale, nonché mediante l’affissione di manifesti  negli stessi comuni.”.
2. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 15 della l.r. 15/1994 sono  sostituiti dai seguenti:
“4. Nei sessanta giorni di deposito chiunque può prendere  visione del piano adottato e presentare osservazioni scritte  sulle quali l’organismo di gestione del parco si esprime con  proprio atto motivato entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine per il deposito.
5. Nei successivi trenta giorni il piano è trasmesso alla Giunta  regionale che acquisisce il parere del Comitato tecnico  scientifico per le aree protette.
6. Entro dodici mesi dalla data di ricevimento, la Regione  verifica la conformità del piano del parco con le disposizioni  normative e programmatiche vigenti e, su proposta della Giunta  regionale, il Consiglio regionale adotta una delle seguenti  determinazioni:
a) approvazione del piano;
b) approvazione del piano con prescrizioni;
c) restituzione del piano all’organismo di gestione del parco per  la sua rielaborazione.”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 15/1994 è inserito  il seguente:
“6 bis. Il piano del parco approvato dal Consiglio regionale è  pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la  sede dell’organismo di gestione, delle Comunità montane e  dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del  parco stesso.”.


ARTICOLO 4
(Sostituzione dell’articolo 16)
1. L’articolo 16 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 - (Regolamento del parco).
1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività  consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto  dall’articolo 11 della legge 394/1991, consentendo in ogni caso  gli interventi di manutenzione di impianti tecnologici esistenti.
2. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell’articolo 11  della legge 394/1991 sono previsti esclusivamente prelievi  faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri  ecologici accertati dall’organismo di gestione mediante  appositi piani. Prelievi ed abbattimenti avvengono per iniziativa  e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo  di gestione del parco con riferimento ai piani faunistici venatori  provinciali e sono attuati dal personale del suddetto organismo  e, ai sensi dell’articolo 22 della legge 394/1991 così come  modificato dall’articolo 2 della legge 426/1998, da persone da  esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio  del parco o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle  Province, previa intesa con le Province stesse.
3. Il regolamento del parco è adottato dall’organismo di  gestione previo parere della comunità del parco, anche  contestualmente all’approvazione del piano del parco e  comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione.
4. Il regolamento è approvato dall’organismo di gestione, previa  acquisizione del parere della Conferenza dei servizi, ai sensi  dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,  alla quale partecipano la Regione e gli enti locali il cui territorio  ricade in tutto o in parte all’interno del perimetro del parco.
5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della  Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Entro tale termine i Comuni adeguano i propri  regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono  su quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione.”.


ARTICOLO 5
(Sostituzione dell’articolo 19)

1. L’articolo 19 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 19 - (Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali).
1. Strumenti attuativi delle finalità delle riserve naturali regionali  sono il piano di gestione ed il regolamento attuativo, secondo  la disciplina dettata rispettivamente dagli articoli 15 e 16.
2. L’atto istitutivo della riserva naturale può stabilire criteri  particolari e semplificati per l’elaborazione e l’approvazione del  piano di gestione e del regolamento attuativo, in relazione agli  specifici scopi della riserva, alla sua classificazione e alla sua  estensione.
3. In tali aree si applicano in ogni caso:
a) i divieti e le deroghe di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, della  legge 394/1991;
b) i principi desumibili dagli articoli 15 e 16 con particolare  riferimento alla pubblicità degli atti relativi alla definizione del  piano della riserva e del regolamento attuativo.”.


ARTICOLO 6
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il  giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel  Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare come legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 14 luglio 2004.