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Regione Valle D'Aosta
Legge Regionale n. 16 del 10-08-2004

Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16.

(B.U.R. Valle D'Aosta n. n. 34 del 24.8.2004 )
 

                                                             
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di  gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic istituito,  ai fini della conservazione e del recupero delle risorse naturali  e ambientali del territorio della Valle d'Aosta, con legge  regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l'istituzione del  parco naturale del "Mont Avic"), parco classificato zona di  protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del  Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli  uccelli selvatici, e sito di importanza comunitaria ai sensi della  direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa  alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora e della fauna selvatiche, per la parte di territorio compresa  nel comune di Champdepraz.
2. I confini del parco, indicati nella cartografia di cui alle tavole 1,  1A, 2 e 2A dell'allegato A, sono resi visibili sul terreno mediante  l'apposizione, sul perimetro esterno, di apposite tabelle. Le  tabelle sono ripristinate periodicamente, al fine di assicurarne  la visibilità e la leggibilità.
3. Ogni modificazione dei confini del parco è stabilita con  decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del  Consiglio regionale, su proposta dell'assessore regionale  competente in materia di aree naturali protette, d'intesa con i  Comuni territorialmente interessati.

ARTICOLO 2
(Coordinamento dell'attività del parco)

1. L'attività del parco si coordina con le iniziative regionali in  materia di aree naturali protette, di conservazione e di  valorizzazione dell'ambiente naturale in genere.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di  salvaguardia cui è preordinato, il parco può avvalersi:
a) della struttura regionale competente in materia di aree  naturali protette, di seguito denominata struttura competente;
b) del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
c) del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre,  istituito ai sensi della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32  (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali);
d) di istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati;
e) di associazioni senza finalità di lucro il cui scopo sia quello  della promozione e della salvaguardia dell'ambiente naturale.

CAPO II
ORGANI E FUNZIONI DEL PARCO

ARTICOLO 3
(Organi di gestione del parco)

1. Alla gestione del parco è preordinato un apposito ente, che  assume la denominazione di ente gestore del parco naturale  Mont Avic, di seguito denominato ente gestore. L'ente gestore è  dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in  comune di Champdepraz.
2. Sono organi dell'ente gestore:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 4
(Attribuzioni e competenze del presidente dell'ente gestore)

1. Il presidente dell'ente gestore è nominato con decreto del  Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta  regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati, su  proposta dell'assessore regionale competente in materia di  aree naturali protette, ed è scelto fra persone in possesso di  idonei meriti e titoli culturali e professionali.
2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere  riconfermato.
3. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente gestore e lo  rappresenta in giudizio previa autorizzazione ad agire o a  resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente  convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione,  ne stabilisce l'ordine del giorno e adotta, nei casi di urgenza,  deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione,  salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva. Gli  atti non ratificati perdono efficacia dalla data di adozione.
4. Il presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dal  consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 5
(Composizione del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) il presidente;
b) il dirigente della struttura competente, o suo delegato;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di  urbanistica, o suo delegato;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di  agricoltura, o suo delegato;
e) un rappresentante del Comune di Champdepraz e uno del  Comune di Champorcher;
f) un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco,  rispettivamente del territorio dei comuni di Champdepraz e  Champorcher, designato dall'assemblea degli stessi, all'uopo  convocata dalla struttura competente;
g) il direttore del Museo regionale di scienze naturali di  Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato  scientifico del Museo stesso;
h) i comandanti delle stazioni forestali nelle cui giurisdizioni  ricade il parco, o loro delegati;
i) un rappresentante designato dalle associazioni  ambientalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in  Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del ministero  dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349  (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di  danno ambientale).
2. In caso di ampliamento dei confini del parco sul territorio di  altri comuni, limitrofi a quelli di Champdepraz e di  Champorcher, la composizione del consiglio di  amministrazione si estende al rappresentante del Comune  interessato dall'ampliamento dei confini del parco, al  rappresentante dei proprietari dei terreni ivi inclusi e al  comandante della stazione forestale competente.
3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con  decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque  anni.
4. I membri del consiglio di amministrazione nominati  successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri  dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in  carica fino alla scadenza naturale dell'organo.
5. Il consiglio di amministrazione elegge il segretario e il  vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza  o di impedimento temporaneo. Il vicepresidente è scelto fra i  rappresentanti dei Comuni.

ARTICOLO 6
(Attribuzioni e funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di  programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli  obiettivi e i programmi dell'ente gestore, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti  e gli obiettivi fissati.
2. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:
a) deliberare il bilancio preventivo e il rendiconto;
b) fissare il trattamento economico del presidente in misura  non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento  dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri  regionali;
c) determinare il gettone giornaliero di presenza per i  componenti del consiglio di amministrazione, ad esclusione  dei dipendenti regionali, in misura non superiore alla diaria  corrisposta ai consiglieri regionali;
d) approvare il proprio regolamento interno e ogni altro  regolamento necessario al funzionamento degli organi e degli  uffici, nonché alla gestione del personale, con particolare  riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
e) deliberare la dotazione organica dell'ente gestore, su  proposta del direttore;
f) adottare il piano di gestione territoriale del parco e i  programmi di valorizzazione, redatti sulla base di studi  appositamente predisposti;
g) approvare le proposte di convenzione ad eccezione di quelle  che il regolamento interno affida al direttore;
h) deliberare in merito all'esecuzione di opere, manutenzioni e  ogni altra attività attinente alle finalità del parco e suscettibile di  diffonderne la conoscenza e di migliorarne la fruizione.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro  volte all'anno, su convocazione del presidente, nonché  ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi  componenti. Le sedute sono valide con la partecipazione della  maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono  adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in  caso di parità, prevale il voto del presidente. Il direttore  partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza  diritto di voto.
4. Il consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia un interesse  personale nell'argomento in discussione o in votazione deve  astenersi dal parteciparvi. Analogo dovere di astensione  sussiste allorquando l'interesse riguardi il coniuge o il  convivente, suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini entro il  secondo grado.
5. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il  rimborso delle spese sostenute e documentate con i limiti  previsti per i dipendenti del comparto unico regionale  appartenenti alla qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 7
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'ente  gestore spetta ad un collegio, composto da tre membri effettivi  e due supplenti, designati dalla Giunta regionale, sentiti i  Comuni territorialmente interessati, e scelti tra gli iscritti nel  registro dei revisori contabili.
2. I revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente  della Regione e durano in carica cinque anni.
3. Il presidente è eletto tra i membri effettivi.
4. Ai revisori dei conti è assegnato il compenso stabilito dalla  Giunta regionale con propria deliberazione.

ARTICOLO 8
(Direttore dell'ente gestore)

1. Al posto di direttore si accede mediante concorso pubblico  per esami. Al concorso possono accedere coloro che siano in  possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge  regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione  dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione  della disciplina del personale), come modificato dall'articolo 1  della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, muniti di diploma  di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o  di laurea specialistica, in materie scientifiche attinenti alla  tipologia dell'incarico.
2. Il direttore appartiene alla qualifica dirigenziale.
3. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo  dell'ente gestore.
4. Spettano al direttore tutti gli adempimenti che non siano  altrimenti riservati agli organi dell'ente gestore ed in particolare  quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 12  e 13 della l.r. 45/1995.

ARTICOLO 9
(Personale dell'ente gestore)

1. Al personale dell'ente gestore si applicano la disciplina e il  trattamento economico previsti per il comparto unico regionale;  i relativi contratti sono stipulati dall'Agenzia regionale per le  relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995, come  modificato dall'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 2000,  n. 9.
2. La dotazione organica dell'ente gestore è deliberata dal  consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ed  approvata dalla Giunta regionale. La dotazione organica  dell'ente gestore non può prevedere, in ogni caso, più di un  posto di qualifica dirigenziale, riservato al posto di direttore.
3. Il personale dell'ente gestore è iscritto, dalla data di  assunzione, agli istituti di previdenza ed assistenza previsti  dalla normativa vigente per il personale dipendente da  pubbliche amministrazioni (Istituto nazionale previdenza  dipendenti amministrazioni pubbliche - INPDAP).

CAPO III
STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E LA SALVAGUARDIA
DEI VALORI DEL PARCO


ARTICOLO 10
(Piano di gestione territoriale del parco)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata al parco è  perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione  territoriale, redatto in conformità alla normativa comunitaria  vigente in materia di tutela e valorizzazione dei siti di importanza  comunitaria e delle zone di protezione speciale.
2. Il piano deve tenere conto dei vincoli paesaggistici ed  idrogeologici, compatibilmente con le finalità di salvaguardia  cui il parco è preordinato e della normativa regionale vigente in  materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. Il piano deve prevedere il divieto di attività che possono  compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti  naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e  ai rispettivi habitat, ed in particolare:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle  specie animali, salvo:
  1) gli eventuali prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi  necessari per ricomporre squilibri ecologici evidenziati e  documentati da appositi studi e ricerche;
  2) l'esercizio regolamentato della pesca;
b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali  spontanee, dei licheni e dei funghi, fatte salve le eccezioni  previste dalla normativa regionale vigente per i proprietari e i  conduttori dei fondi;
c) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali  suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a  sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;
e) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o  gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche  se in quantità inferiori a quelle ammesse dalla normativa  vigente;
f) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di sostanze  chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
g) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche  minerarie e l'asportazione di minerali;
h) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le  finalità del parco;
i) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi  consentiti.
4. All'interno del territorio del parco sono in ogni caso  consentite le usuali operazioni agricole e forestali.
5. Il piano è adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente  gestore ed è trasmesso, nei dieci giorni successivi, alla Giunta  regionale. La struttura regionale competente dà comunicazione dell'avvenuta adozione del piano sul Bollettino ufficiale della  Regione; nell'avviso di pubblicazione è altresì indicata la sede  ove è possibile prendere visione degli elaborati. Entro  sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i Comuni  interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire  le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede  all'eventuale correzione del piano e alla sua approvazione  definitiva. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della  Regione.
7. Le indicazioni contenute nel piano approvato dalla Giunta  regionale ai sensi del comma 6 prevalgono e sostituiscono le  previsioni eventualmente difformi degli strumenti urbanistici  vigenti.
8. Al piano possono essere apportate modificazioni con le  modalità di cui ai commi 5 e 6.

ARTICOLO 11
(Parere)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi,  impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo  parere, adeguatamente motivato, dell'ente gestore.
2. Il parere è subordinato alla verifica della conformità  dell'intervento o dell'opera alle disposizioni del piano di  gestione ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.  Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende rilasciato.
3. L'eventuale parere negativo è affisso contemporaneamente  all'albo del Comune interessato e all'albo dell'ente gestore, per  la durata di sette giorni.

ARTICOLO 12
(Valorizzazione dell'ambiente naturale)
1. La Regione, tramite le strutture competenti, al fine di  conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali correlati  alle finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato, previo  accordo con l'ente gestore, promuove e coordina studi,  rilevazioni e pubblicazioni diretti ad approfondire la conoscenza  degli elementi che concorrono a costituire l'insieme dell'area  naturale protetta.
2. L'ente gestore stimola e promuove la costituzione di strutture  e di infrastrutture, nonché la realizzazione di iniziative idonee a  valorizzare l'ambiente naturale, ad attrarvi od interessare il  pubblico dei visitatori, compatibili con le finalità di salvaguardia  cui il parco è preordinato.
3. I lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione  possono riguardare i soli interventi di sentierazione e di  sistemazione di infrastrutture da realizzare all'interno del  territorio del parco.

ARTICOLO 13
(Indennizzi)

1. Qualora, nel territorio del parco, si verifichino riduzioni  documentate dei redditi agro-silvo-pastorali riconducibili alla  gestione del parco, l'ente gestore provvede al conseguente  indennizzo, con onere a carico del proprio bilancio.
2. L'ente gestore provvede, altresì, all'indennizzo dei danni  provocati dalla fauna selvatica. L'ammontare dell'indennizzo  non può comunque essere inferiore a quello stabilito dalla  normativa regionale vigente al di fuori del parco.

ARTICOLO 14
(Sanzioni)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge  regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree  naturali protette), i limiti minimi e massimi edittali delle sanzioni  amministrative previsti da leggi regionali per la violazione di  divieti o di prescrizioni posti a tutela delle finalità di  salvaguardia cui il parco è preordinato sono raddoppiati  quando la violazione si verifichi nel territorio del parco.
2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non può in  ogni caso superare il limite di cui all'articolo 10 della legge 24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come  modificato dall'articolo 96 del decreto legislativo 30 dicembre  1999, n. 507.

ARTICOLO 15
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni  posti a tutela del parco, compreso l'accertamento delle sanzioni  di cui all'articolo 14, compete, oltre che agli agenti del Corpo  forestale della Valle d'Aosta, ai guardaparco posti alle  dipendenze dell'ente gestore.
2. I guardaparco assicurano la più ampia collaborazione con le  stazioni forestali la cui giurisdizione si estende entro i confini  del parco.

ARTICOLO 16
(Fondi per il funzionamento)

1. Alle spese necessarie al funzionamento del parco si  provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della  Regione, con i contributi versati a qualsiasi titolo da altri enti o  soggetti, pubblici e privati, nonché con eventuali proventi  derivanti dall'attività svolta dall'ente gestore.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

ARTICOLO 17
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 19 ottobre 1989, n. 66;
b) 30 luglio 1991, n. 31;
c) 16 agosto 2001, n. 16.
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 21 della legge  regionale 30 luglio 1991, n. 30;
b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale  21 gennaio 2003, n. 3.

ARTICOLO 18
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dalla applicazione degli articoli 12, comma  3, e 16 della presente legge è determinato complessivamente  in annui euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione  per il triennio 2004/2006 negli obiettivi programmatici 1.2.3.  (Personale per interventi di settore) e 2.2.1.08. (Parchi, riserve e  beni ambientali) ed al relativo finanziamento si provvede  mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nel  capitolo 67360 (Contributi per il finanziamento di parchi ed  iniziative nel campo ambientale) dell'obiettivo programmatico  2.2.1.08.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14  sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per  contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del  bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta  dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le  occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 19
(Disposizione transitoria)
1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei  revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente  legge restano in carica fino alla scadenza naturale e comunque  fino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità  di cui agli articoli 4, 5 e 7.

ARTICOLO 20
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo  31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed  entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 agosto 2004.

Il Presidente
PERRIN



ALLEGATO 1:

ARTICOLO 1

ALLEGATO A (articolo 1, comma 2)

Tavola 1
Planimetria catastale del Parco Naturale Mont Avic
scala 1:30.000

Tavola 1A
Corografia del Parco Naturale Mont Avic
scala 1:50.000

Tavola 2
Planimetria catastale del Parco Naturale Mont Avic
scala 1:30.000

Tavola 2A
Corografia del Parco Naturale Mont Avic
scala 1:50.000

 

(omessi)