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Regione Veneto. Legge Regionale n. 26 del 29-10-2003

Modifica della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". e della Legge Regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"" 

(B.U.R. Veneto n.103 del 31 ottobre 2003)

 

Il Consiglio regionale 
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale: 

Articolo 1 
Modifica dell'articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". 

1. La rubrica dell'articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita:"Art. 64 - Funzioni degli enti parco." 
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 64 è aggiunto il seguente comma: "4 bis. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, vincolate ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 61, relative ad opere o lavori di competenza degli enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63, sono esercitate dall'ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra l'ente parco, la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d'esercizio.". 

Articolo 2 
Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"" 

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16, è prorogato al 15 febbraio 2004. 

Articolo 3 
Dichiarazione d'urgenza 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 ottobre 2003