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Determinazione 21 maggio 2009

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Linee guida per l'applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determinazione n. 5).
 

(GU n. 194 del 22-8-2009 )

 

 

 

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Premessa
Con il precedente atto di regolazione n. 15/2000 del 30 marzo 2000 questa Autorita', in risposta a quesiti e segnalazioni di stazioni appaltanti, ha fornito chiarimenti, nell'intento di far conseguire un'applicazione uniforme della norma, in merito alle questioni interpretative derivanti dalla applicazione della procedura prevista dall'art. 10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 agli appalti di lavori pubblici.
Tale norma. ora abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d'ora innanzi «Codice»), concerneva il controllo, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti alle imprese di costruzioni per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici e per la stipulazione dei relativi contratti, previsti nel bando di gara. Per effettuare tale controllo, previsto su un campione di partecipanti, nella misura minima del 10%, nonche' sui primi due graduati alla stessa gara, la stazione appaltante richiedeva la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito e, laddove l'impresa non fornisse risposta entro un termine di dieci giorni ovvero non confermasse documentalmente quanto oggetto di dichiarazione sostitutiva, la stessa amministrazione provvedeva ad escludere il concorrente dalla gara, ad escuterne la cauzione provvisoria e a segnalare il fatto alla Autorita' di vigilanza per le ulteriori sanzioni previste dalla norma. Nel caso piu' grave di false dichiarazioni rilasciate alla stazione appaltante, l'Autorita' irrogava le sanzioni nella misura piu' severa: sanzione pecuniaria sino a circa € 50.000 e sospensione dalle procedure di affidamento dei lavori per un anno, da annotare nel casellario informatico per garantirne la necessaria pubblicita' nei confronti delle stazioni appaltanti e delle SOA.
Con l'entrata in vigore del Codice sono sopravvenute sostanziali modificazioni legislative. In particolare, i poteri dell'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici sono stati estesi al settore delle forniture e dei servizi, nonche' ai settori speciali e il controllo a campione sul possesso dei requisiti, gia' previsto dall' art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e' stato mantenuto, ed esteso ai servizi e alle forniture (art. 48).
La richiamata norma recata dall'art. 48 prevede una procedura analoga a quella stabilita dalla abrogata norma della legge Merloni, con la sola differenza, in merito alle sanzioni irrogate dalla Autorita', che la sospensione dalle procedure di affidamento per un anno e sostituita dalla possibilita' di graduare la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, in base alla gravita' del caso oggetto di procedimento sanzionatorio.
Ulteriore integrazione alla norma originaria e' stata apportata di recente dall'art. 1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 152 del 2008, cosiddetto terzo correttivo al Codice, con l'aggiunta del comma 1-bis che prevede l'ampliamento della verifica a campione prevista dall'art. 48 a tutti gli offerenti, nel caso in cui le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice.
L'Autorita', pertanto, ritiene opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione che, sostituendo il precedente atto di regolazione, da un lato, consolidi quanto in precedenza affermato, in quanto ancora attuale, dall'altro, fornisca ulteriori chiarificazioni e suggerimenti agli operatori dei settori interessati dal Codice, soprattutto a quelli di servizi e forniture per i quali la predetta norma rappresenta una novita'.
Sulla base di quanto sopra considerato,

IL CONSIGLIO

approva le seguenti linee guida:
«Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006».

Roma, 21 maggio 2009

Il presidente: Giampaolino
Il consigliere relatore: Moutier

Allegato omesso