AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

Decreto 23 gennaio 2008

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Individuazione, per l'anno 2008 e in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, delle tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni-quadro, stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(GU n. 32 del 7-2-2008)

 

 

 




IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, gia' Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla CONSIP S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla realizzazione delle iniziative e delle attivita' di cui alle sopra citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa' interamente possedute dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha affidato alla CONSIP S.p.a. le iniziative e le attivita' di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta societa' e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;
Visto l'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale e' stato previsto che a decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da poter pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilita' e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili e che, in caso di adesione alle suddette convenzioni le quantita' fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non possono eccedere quanto risultante dalla media del triennio precedente;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
Visto, altresi', che le restanti pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con successive modifiche e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' a quelle previste dall'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;
Ritenuto che sussistono gli obblighi di cui sopra e in particolare quelli relativi all'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualita' di cui alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche per gli acquisti effettuati da tutti i suddetti soggetti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
Considerato che, per l'individuazione delle tipologie di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato le necessarie analisi in tema di caratteristiche del mercato e grado di standardizzazione dei prodotti;

Decreta:

Art. 1.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono individuate per l'anno 2008, ed in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
1. arredi per ufficio;
2. carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card);
3. combustibili da riscaldamento (specificamente gasolio e biodiesel);
4. energia elettrica;
5. macchine per ufficio, nonche' prodotti hardware e software (specificamente: fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, software microsoft e stampanti);
6. noleggio autoveicoli;
7. servizio di buoni pasto;
8. servizi di telefonia fissa;
9. servizi di telefonia mobile;
10. apparati di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche);
11. servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Ministro: Padoa Schioppa