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Comunicato

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonche' di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea.

 

(GU n. 293 del 17-12-2005)

 




Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, si comunica che, in relazione al telex in data 9 dicembre 2005, n. 13531, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonche' di quelli derivanti da accordo CEE-WTO-GPA, sono cosi' determinati:


soglie comunitarie

1) euro 5.000.000
2) euro 200.000
3) euro 750.000
4) euro 400.000
5) euro 600.000


soglie WTO-GPA

1) DSP 130.000 = euro 137.234
2) DSP 200.000 = euro 211.129
3) DSP 400.000 = euro 422.258
4) DSP 5.000.000 = euro 5.278.227