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Decreto 3 aprile 2003 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, legge n. 448/2001, art. 54.

(GU n. 121 del 27-5-2003)


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali" per l'erogazione di contributi pari almeno al 50 per cento del costo effettivo di progettazione e con una dotazione, per il 2002, di 50 milioni di euro;
Visto il decreto in data 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002, con il quale, ai sensi del comma 4 del citato art. 54 delta legge n. 448/2001, e' stato approvato, corredato di note esplicative, il prospetto informativo contenente le informazioni che le regioni e gli enti locali interessati debbono fornire ai fini dell'ammissione a contributo e con il quale sono state altresi' definite le modalita' di trasmissione;
Visto l'art. 19 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria in materia di infrastrutture e trasporti), che ha previsto il finanziamento della progettazione e della realizzazione di alcune opere nella norma stessa specificate, a valere sul Fondo di cui all'art. 54 della legge n. 448/2001 che conseguentemente viene ridotto di 22.325.000 euro;
Considerato che il comma 5 dell'art. 54 della legge n. 448/2001 dispone che in sede di prima attuazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari;
Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2001, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziania 2002, con ordine del giorno 9/1984/200 la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera ha impegnato il Governo, ai fini della formulazione del piano attuativo da presentare ex menzionato art. 54, a considerare prioritari i 25 progetti indicati nell'elenco allegato al medesimo ordine del giorno;
Considerato che, con propria nota del 1° marzo 2002, sono state formulate alle competenti Commissioni parlamentari le ipotesi di indicazione degli interventi da ammettere prioritariamente a contributo per l'anno 2002, a recepimento dei contenuti del citato ordine del giorno;
Considerato che, con risoluzione n. 7-0-00084 del 6 marzo 2002, la citata Commissione della Camera ha impegnato il Governo ad attenersi, in sede di prima attuazione del menzionato art. 54 della legge n. 448/2001, alle priorita' indicate nella proposta di cui sopra e che analoga risoluzione e' stata adottata dalla Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;
Considerato che per i 25 interventi di cui sopra e' stato indicato un costo complessivo di 27.675.000 euro;
Considerato che, a seguito della pubblicazione del citato decreto 10 aprile 2002, sono pervenute da parte di regioni ed enti locali 332 domande di finanziamento;
Considerato che l'istruttoria gia' avviata e' stata pertanto proseguita solo per gli interventi indicati nei citati ordini del giorno, stante l'impossibilita' di dar corso alle altre richieste di finanziamento per incapienza dei fondi;
Considerato che sono emersi taluni aspetti da approfondire, anche se la disposizione di cui alla parte finale del comma 5 dell'art. 54 piu' volte menzionato assume portata evidentemente derogatoria rispetto alle indicazioni riferibili alla disciplina a regime, e che, a seguito di tali approfondimenti, per talune iniziative proposte per il finanziamento sono stati apportati adeguamenti nell'indicazione dell'ente assegnatario o nella denominazione;
Considerato che il comma 7 della citata norma demanda ad apposito decreto interministeriale la formulazione delle disposizioni per l'attuazione della norma stessa;
Ritenuto di circoscrivere per il momento al 2002 la disciplina attuativa in relazione al rilevato carattere eccezionale della procedura stabilita per i progetti da ammettere a contributo per l'anno stesso;
Preso atto che l'art. 54 della legge n. 448/2001 prevede la revocabilita' del contributo in caso di ingiustificati ritardi o di gravi irregolarita' nell'impiego del finanziamento;


Decreta:


Art. 1.
Ammissione a finanziamento

Sono ammesse a contributo, a valere sulle risorse iscritte nel conto del residui passivi per l'anno 2003 sul capitolo 7719 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le iniziative di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, per l'importo indicato accanto a ciascuna di esse.
Gli enti indicati come assegnatari nell'elenco medesimo e che non hanno ancora inoltrato domanda di finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, corredandola del prospetto informativo compilato secondo le indicazioni fornite nell'allegato al decreto 10 aprile 2002 meglio specificato in premessa, dovranno far pervenire detta documentazione al citato Dipartimento entro trenta giorni dalla  data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
In caso di inosservanza di tale termine il finanziamento e' da intendere automaticamente revocato.
Il suddetto Dipartimento provvedera' ad effettuare ulterioni approfondimenti circa l'ente da considerare assegnatario per i contributi concernenti le iniziative contrassegnate dai numeri 9, 10 e 23, circa eventuali sovrapposizioni delle due iniziative per prima menzionate con quelle riportate ai numeri 19 e 20 nonche' circa la riconducibitita' di queste ultime alla tipologia considerata dalla norma di cui trattasi.

Art. 2.
Erogazioni
L'erogazione del contributo, compatibilmente con le disponibilita' di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverra' in un unica soluzione a favore dell'ente indicato quale assegnatario nell'elenco suddetto.
Per le iniziative di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 1, l'erogazione non potra' avvenire prima che siano - rispettivamente - effettuati gli adempimenti e conclusi con esito positivo gli accertamenti previsti dai due commi stessi.
Per le iniziative contrassegnate dai numeri 5, 13, 16 e 21, nonche' per le altre iniziative per le quali il contribuito assegnato non copra l'intero costo della fase progettuale prevista, l'erogazione del contribuito stesso resta subordinata alla presentazione, da parte dell'ente assegnatario, di una dichiarazione nella quale l'ente stesso s'impegni a sostenere la differenza tra il costo complessivo di progettazione, indicato nel prospetto informativo, ed il contributo riportato nell'elenco allegato ovvero specifichi la diversa fonte di copertura finanziaria dell'importo differenziale.


Art. 3.
Responsabilita' dell'Ente assegnatario
L'ente assegnatario e' esclusivo responsabile della corretta attuazione dell'iniziativa ammessa a finanziamento, anche sotto il profilo del pieno rispetto della normativa comunitaria oltre che della normativa nazionahe. Il medesimo risponde altresi' della congruita' del costo delta progettazione in relazione al presumibile costo della realizzazione dell'intervento oggetto della progettazione ed al livello della progettazione stessa: a tal fine il rappresentante legale dell'ente sottoscrive apposita attestazione da allegare alla comunicazione di cui al successivo art. 6.

Art. 4.
Utilizzo economie
Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite all'ente assegnatario, che le utilizzera' per le eventuali successive fasi della progettazione o per altre progettazioni concernenti il medesimo settore.

Art. 5.
Studi di fattibilita': contenuti e termine realizzazione
Gli studi di fattibilita' ammessi a finanziamento con il presente decreto debbono rispondere ai"requisiti  minimi" di cui all'indice contenuto nell'allegato C alla delibera CIPE n. 135/1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1999).
Detti studi verranno completati entro il termine indicato al riquadro F, rigo 7, del prospetto informativo e comunque entro il termine massimo di nove mesi dalla data di aggiudicazione, da espletare entro cinque mesi dalla data di erogazione del contributo:
gli studi dovranno essere quindi ultimati nei 14 mesi successivi a detta erogazione. Ad ultimazione dello studio l'ente assegnatario rilascera' la certificazione di coerenza secondo modalita' analoghe a quelle indicate al punto 1.1. della delibera CIPE n. 11/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2002, e, entro novanta giorni dall'ultimazione dello studio stesso, provvedera' ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - comunicazione di conclusione dello studio di fattibilita' contenente:
a) gli estremi dell'avvenuto rilascio della "certificazione di coerenza";
b) un "quadro tecnico economico" riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute e delle eventuali economie con specificazione della destinazione delle economie stesse;
c) indicazioni sull'esito dello studio di fattibilita', intendendo con cio' le conclusioni positive/negative cui lo studio e' pervenuto circa la realizzabitita' dell'intervento.

Art. 6.
Attivita' di progettazione: termine per l'effettuazione
Le progettazioni finanziate con il presente decreto dovranno essere ultimate entro il termine indicato al riquadro D, rigo 7 "previsione appalto lavori" del prospetto informativo e, qualora tale termine sia riportato in data fissa, entro un numero di mesi corrispondente a quello intercorrente tra la data di spedizione del menzionato prospetto e la data fissa indicata. Il termine decorre dalla data di erogazione del contributo. Nei novanta giorni successivi all'ultimazione dell'attivita' progettuale finanziata l'ente assegnatario provvedera' ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione comunicazione formale di conclusione della fase di progettazione finanziara con il presente decreto che riporti:
a) la data di ultimazione della progettazione;
b) un quadro riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute e delle eventuali economie con specificazione della destinazione delle economie stesse;
c) notizie sulle ulteriori fasi programmate e sulle fonti individuate per la relativa copertura finanziaria.

Art. 7.
Revoche
Nel caso che non venga rispettato il termine indicato al primo comma, rispettivamente, dell'art. 5 e dell'art. 6, ovvero il termine complessivo scaturente dalla sommatoria dei termini parziali, nell'ipotesi di finanziamento di fasi diverse di progettazione, il contributo verra' revocato con decreto emanato al sensi del comma 4 dell'art. 54 della legge n. 448/2002. Con le medesime modalita' si procedera' al definanziamento delle iniziative di cui al comma 3 del precedente art. 1 qualora gli accertamenti ivi previsti si concludano comunque con esito negativo. Le disponibilita' conseguenti agli eventuali definanziamenti automatici di cui al comma 2 dell'art. 1 ed alle revoche di cui sopra saranno riallocate nel programma attuativo relativo all'anno 2003. Analogo provvedimento verra' adottato qualora emergano comunque gravi irregolarita' nell'impiego del contributo assentito con il presente decreto.


Roma, 3 aprile 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 342


Allegato (omesso)