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Decreto Legislativo 24 aprile 2003, n.114

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166. 

(GU n. 118 del 23-5-2003)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, che regola la realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
Visto l'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo inteso a riformare e aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. La societa' Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonche' della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale, e' organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, ed e', pertanto, sottoposta al rispetto delle procedure previste da tali direttive ed eventuali successive modificazioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi; la societa' garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che la riguardano.".


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".
"Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.".
- La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 reca: "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1972.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 43, cosi' come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 16, reca: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.0.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 199 del 26 agosto 2002 - supplemento ordinario n. 174.
- Il testo dell'art. 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158 e' il seguente:
"Art. 14 (Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di Messina). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtu' della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della medesima legge n. 443 del 2001;
b) qualificazione della societa' "Stretto di Messina" quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attivita' per la realizzazione dell'opera, in conformita' alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 56 del 9 marzo 1998.".
Note all'art. 1:
- La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 recante:
"Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1972.
- La direttiva n. 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. 199 del 9 agosto 1993.
- La direttiva n. 93/37/CEE del 14 giugno 1993 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
- La direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 giugno 1992 modificata dalla direttiva n. 97/52/CE, reca; Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, reca: "Legge quadro sui lavori pubblici", e' pubblicata nel S.O. n. 1 Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994.


Art. 2.
1. L'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente e' opera di preminente interesse nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.
2. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.
4. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare resteranno a carico della societa' concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori.
5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione della societa' concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.
6. La societa' concessionaria provvede alla costituzione, con oneri a proprio carico, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita' tecniche progettuali. Il Comitato scientifico rende, in particolare, parere al consiglio di amministrazione della Societa', in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera ed alle varianti. Il Comitato scientifico e' composto da 9 membri scelti, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.
7. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della entita' dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario facente capo alla societa' concessionaria, nei primi 7 anni di gestione, potra' essere capitalizzato in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo 2426 del codice civile, per tutta la durata della concessione e con determinazione del consiglio di amministrazione della societa', con il consenso del collegio sindacale.".


Note all'art. 2:
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2426 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione. E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.".

 

Art. 3.
1. L'articolo 5 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della societa' Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad ANAS e a RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nei rapporti con la societa' concessionaria di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1985.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sulle attivita' della societa' concessionaria avvalendosi, ove non vi siano specifiche professionalita' interne, della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Ove ne ravvisi la necessita', il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; il commissario e' nominato con le modalita' procedurali indicate all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
3. La societa' concessionaria provvede direttamente, ovvero mediante contraenti generali o concessionario di costruzione e gestione alle operazioni di esproprio delle aree necessarie, alla costruzione degli interventi affidatigli.
4. Gli interventi relativi al collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge agli interventi relativi alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni.".

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 44, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - supplemento ordinario n. 174, e' il seguente:
"3. Per le attivita' di cui al presente decreto il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalita' interne, puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6".
- Il testo dell'art. 2, comma 7 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 199, recante: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 174, e' il seguente:
"7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.".
- Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A), come modificato dal decreto legislativo n. 302 del 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 14 settembre 2001, e' il seguente:
"Art. 22 (L-R) (Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria). - 1. In caso di particolare urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20, il decreto di esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di espropriazione, senza particolari indagini o formalita'.
Nel decreto si da atto della determinazione urgente dell'indennita' e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (R)
2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'art. 37, comma 1. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)
3. Se non condivide la determinazione della misura della indennita' di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla stima. (R)
4. In assenza della istanza del proprietario, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione provinciale prevista dall'art. 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e da comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)".

Art. 4.
1. L'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare.
2. La convenzione di cui al comma 1 e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria;
3. In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro:
a) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;
b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi;
c) le modalita' di realizzazione delle prestazioni da parte della societa' Stretto di Messina S.p.A., secondo le disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o piu' contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;
d) le modalita' ed i termini per il collaudo delle opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario;
e) le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilita' a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;
f) le modalita' per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione; 
g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonche' i criteri e le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti; 
h) casi in cui lo Stato puo' esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del riscatto stesso;
i) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonche' delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;
l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonche' le modalita' di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sara' accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla societa' concessionaria per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sara' determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si fara' fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico finanziario, con la indicazione del valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalita' finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione e le modalita' di revisione periodica del piano economico finanziario;
n) le modalita' di reperimento, da parte della societa' concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilita' di cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;
o) la eventuale partecipazione al capitale della societa' Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le conseguenti modifiche allo statuto della societa' stessa;
p) le modalita' e i termini per la manutenzione e gestione delle opere, nonche' i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
q) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;
r) l'entita' e le modalita' di versamento del canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonche' i criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalita' di versamento;
s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno;
t) la possibilita' di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la societa' concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della convenzione;
u) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facolta' della societa' Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.".


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199 - supplemento ordinario n. 174, e' il seguente:
"Art. 11 (Collaudo). - 1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e nei termini previsti dalla legge quadro.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura".
- Il testo dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002 n. 199 - supplemento ordinario n. 174, e' il seguente: 
"2. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono come previsto al successivo art. 10, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.".
- Il testo dell'art. 19, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante: legge quadro sui lavori pubblici, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41, e' il seguente:
"2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non puo' superare il cinquanta per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia' indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del oncessionario.".
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ecante: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199 - supplemento ordinario n. 174, e' il seguente:
"Art. 12 (Risoluzione delle controversie). - 1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti la realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio e' demandato ad un collegio composto da tre membri.
3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.
4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale e' nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonche' tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'art. 32 della legge quadro e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.
6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati con il regolamento di cui all'art. 15.".


Art. 5.
1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguente modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, la parola: "prevalente" e' sostituita dalla seguente: "preminente"; il quinto comma e' abrogato; 
b) all'articolo 2:
1) al primo comma sono aggiunte, alla fine del secondo capoverso, le seguenti parole: ", nonche' lo svolgimento di ogni connessa attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte di eventuali contributi per lo svolgimento di attivita' connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi contabili.";
2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "lo statuto deve altresi' prevedere la previa designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre degli altri amministratori";
3) il terzo comma e' abrogato;
c) all'articolo 3, il terzo comma e' abrogato;
d) l'articolo 6 e' abrogato;
e) all'articolo 9:
1) il sesto comma e' abrogato;
2) al settimo comma le parole: "la stessa" sono sostituite dalla seguente: "successiva";
3) l'ottavo comma e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 aprile 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante: "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Collegamento stabile viario e ferroviario). - Concessione alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il cinquantuno per cento.
Il restante 49 per cento del capitale sociale sara' sottoscritto dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici. La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la Marina mercantile, sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.
(Comma abrogato).".
- Il testo dell'art. 2 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante: "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 2 (Societa' concessionaria). - La societa' concessionaria dovra' avere come scopo sociale:
lo studio, la progettazione e la costruzione di un'opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente; l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'art. 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario, nonche' lo svolgimento di ogni connessa attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte di eventuali contributi per la svolgimento di attivita' connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi contabili.
L'atto costitutivo e lo statuto sociale non potranno prevedere deroghe alle maggioranze assembleari di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile e, per quanto attiene alla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed alla ANAS, dovranno prevedere la facolta' per ciascuna delle aziende di nominare, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, almeno un amministratore ed un sindaco e per ciascuna delle due regioni almeno un amministratore. Lo statuto deve altresi' prevedere la previa designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre degli altri amministratori.
(Comma abrogato).
In deroga alle disposizioni del codice civile, il presidente del consiglio d'amministrazione sara' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile e per le partecipazioni statali.
La societa' concessionaria e' autorizzata, in deroga alle limitazioni di cui all'art. 2410 del Codice civile, ad emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale versato.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante: "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1973, n. 8, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni sulla societa' concessionaria). - Alla societa' concessionaria e' affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo il vigente ordinamento.
Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della societa' concessionaria.
(Comma abrogato).
- Il testo dell'art. 9 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante: "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9 (Partecipazioni azionarie). - L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere le partecipazioni azionarie di cui all'art. 1 fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e cinquecento milioni.
Per far fronte al suindicato onere l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato utilizzera' la quota di spesa prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
L'azienda nazionale autonoma delle strade e' del pari autorizzata ad assumere le medesime partecipazioni azionarie fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e mezzo.
Per far fronte al suindicato onere verra' ridotto di pari importo il contributo dello Stato a favore dell'ANAS per l'anno 1972 e conseguentemente verranno ridotti degli importi di milioni mille, milioni cinquecento e milioni mille, rispettivamente gli stanziamenti dei capitoli numeri 503, 504 e 505 dello stato di previsione della spese dell'ANAS per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
(Comma abrogato).
Con successiva legge si provvedera' alle modalita' di attribuzione delle aree di risulta derivanti dallo spostamento delle attrezzature viarie e ferroviarie che andranno a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni.
(Comma abrogato).".