AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


  Copyright © AmbienteDiritto

Circolare 18 dicembre 2003, n.2316

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disciplina dei contratti misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 

(GU n. 79 del 3-4-2004)


Alle amministrazioni aggiudicatrici
ed enti aggiudicatori di appalti
pubblici di lavori, forniture e
servizi

1. Con procedura d'infrazione 2001/2182 ex art. 226 del Trattato, la Commissione europea ha formulato, fra gli altri, alcuni rilievi circa la compatibilita' della normativa italiana in materia di contratti misti, con il diritto comunitario.
Piu' in particolare e' stato posto l'accento sul criterio da utilizzare per individuare la normativa da applicarsi negli appalti che comprendono tanto una esecuzione di lavori, quanto una prestazione diversa (forniture e/o servizi).
2. Il legislatore nazionale ha operato una scelta precisa ed univoca nell'individuare il regime giuridico da osservare. Infatti, con l'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro sui lavori pubblici - e successive modificazioni ed integrazioni, e l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, e' stata disposta l'applicazione delle norme della legge quadro sui lavori pubblici (sia nel caso di contratti misti di lavori, forniture e servizi, sia nel caso di contratti di forniture e/o di servizi anche quando comprendano lavori accessori rispetto alle altre prestazioni), qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento.
In tal modo il legislatore italiano ha espressamente manifestato quale debba essere il criterio da utilizzare per individuare la prestazione economica prevalente, al fine di stabilire quale normativa debba applicarsi in caso di appalti a componente mista di prestazioni.
Ne discende, pertanto, che la prestazione economicamente piu' rilevante fornisce la connotazione oggettiva dell'appalto, attribuendo, conseguentemente, carattere accessorio alle altre prestazioni che presentano, rispetto alla prima, rilievo economico inferiore.
3. Nonostante le considerazioni svolte, e anche nelle competenti sedi, per avvalorare il menzionato indirizzo italiano, la Commissione europea ha contestato l'utilizzo esclusivo del predetto criterio, ricordando che il diritto comunitario ha sempre considerato "l'oggetto principale del contratto" quale parametro di riferimento per la determinazione delle regole applicabili agli appalti misti.
Pertanto, secondo la Commissione, la prevalenza economica della componente dei lavori rispetto alle altre prestazioni (servizi e/o forniture) non implica necessariamente che un appalto possa essere qualificato come appalto pubblico di lavori, qualora questi ultimi siano accessori e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto.
E' stato, infatti, rilevato che all'individuazione dell'oggetto principale in un appalto misto concorrono, tra gli altri, non solo la rilevanza economica delle singole prestazioni, ma anche la connotazione dell'accessorieta' o meno della componente lavori rispetto alle altre prestazioni, e viceversa.
4. L'attuale normativa italiana in materia, a giudizio della Commissione, consentirebbe, peraltro, di assoggettare alla disciplina degli appalti pubblici di lavori anche appalti di servizi e di forniture nei quali la prestazione di lavori, ancorche' prevalente sotto il profilo economico, potrebbe presentare carattere accessorio rispetto alle altre prestazioni, con la conseguenza di sottrarre numerosi appalti di servizi e di forniture all'applicazione della pertinente disciplina comunitaria e, segnatamente, delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE.
5. La problematica posta deve essere affrontata sotto il profilo del significato da assegnare al concetto di "oggetto principale del contratto".
6. Il criterio utilizzato dal legislatore comunitario mira ad identificare la natura propria dell'appalto, facendo perno su di un concetto di prevalenza della prestazione parziale intesa non tanto (o non solo) in senso economico, quanto piuttosto come prestazione che deve esprimere l'oggetto principale del contratto, definendo conseguentemente il carattere dell'appalto.
Premesse le considerazioni su esposte e tenuto conto della procedura d'infrazione gia' attivata dalla Commissione europea, questo Ministero ha assunto l'impegno di promuovere apposita iniziativa normativa per adeguare, in materia di contratti misti, la normativa nazionale a quella comunitaria.
Nelle more della modifica annunciata, si rende necessario fornire alle amministrazioni aggiudicatrici indicazioni applicative che, in caso di appalti misti, tengano conto anche del criterio comunitario basato sull'"oggetto principale del contratto".
Si invitano, pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici in indirizzo, a tenere nel dovuto conto le considerazioni fin qui esposte, allo scopo di assicurare, sin d'ora, l'osservanza della disciplina comunitaria in materia.
Al riguardo si rappresenta la necessita' di dare applicazione ai contenuti della presente circolare per le gare ancora da indire inserendo, il principio comunitario, nei relativi bandi da pubblicare.
La presente circolare, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi

Registrata alla Corte dei conti il 3 marzo 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 175