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Decreto 24 luglio 2002, n.226 

Ministero delle Attivitą Produttive. Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 

(GU n. 243 del 16-10-2002) 


testo in vigore dal: 31-10-2002
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di
un fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia" ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997 che prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, con il quale, in adempimento a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 3, della legge n. 266 del 1997, e' stato adottato il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Ritenuto di apportare al citato regolamento n. 248 del 1999 le modifiche necessarie all'adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale e di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, nonche' al potenziamento degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per rispondere alle nuove esigenze emergenti dallo sviluppo del tessuto produttivo costituito dalle piccole e medie imprese, con particolare
riferimento alle imprese a prevalente partecipazione femminile e alle imprese operanti nel settore del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese;
Considerata la necessita' di prevedere, per le imprese a prevalente partecipazione femminile, l'attivazione di un intervento di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento garantito dal fondo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001, e esaminate, in particolare, le perplessita' palesate circa il comma 2 del nuovo articolo 6-bis che richiama la convenzione con il Mediocredito Centrale;
Ritenuto che tali perplessita' possano essere superate in quanto, come previsto dall'ottavo considerando della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e successive modifiche e integrazioni in materia di appalti pubblici di servizi, la prestazione di servizi e' disciplinata dalla direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto e che le prestazioni di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti, esulano dal campo d'applicazione della stessa;
Considerato che la convenzione con il Mediocredito Centrale per la gestione degli interventi del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e che l'intervento di cui al comma 2 del nuovo articolo 6-bis del presente decreto e' inscindibile dalla concessione della garanzia ad opera del fondo precitato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota n. 13542 del 6 febbraio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248, di seguito denominato "decreto", e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente regolamento.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 2.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) "consorzi indica i consorzi e le societa' consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le societa' consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo; le societa' consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;".

Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 1 (Definizioni). - Nel presente regolamento l'espressione:
a) "Fondo , indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
b) "F.E.I. , indica il Fondo europeo per gli investimenti;
c) "comitato , indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
d) "garanzia diretta , indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
e) "controgaranzia , indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;
f) "cogaranzia , indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;
g) "PMI , indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese artigiane e in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del
Fondo;
h) "consorzi indica i consorzi e le societa' consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le societa' consortili miste di cui all'art. 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del
Fondo; le societa' consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;
i) "microimprese , indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a dieci;
j) "banche , indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
k) "intermediari , indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "S.F.I.S. , indica le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
m) "confidi , indica i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
n) "altri fondi di garanzia , indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
o) "finanziamenti a mediolungo termine , indica i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;
p) "prestiti partecipativi , indica i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni la cui remunerazione e' composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a
PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;
q) "partecipazioni , indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a dieci anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di societa' di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;
r) "costo di provvista , indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione ("RENDISTATO ) cosi' come definita dall'art. 1, lettera b), del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;
s) "tasso di riferimento , indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994;
t) "contratti d'area , indica i contratti d'area di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
u) "patti territoriali , indica i patti territoriali di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".


Art. 3.
1. All'articolo 2 del decreto il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Garanzia diretta). - 1. La garanzia diretta e' concessa alle banche, agli intermediari e alle S.F.I.S. a fronte di finanziamenti a mediolungo termine, di prestiti partecipativi e della acquisizione di partecipazioni destinati alle PMI e ai consorzi, in misura non superiore al 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo la garanzia diretta copre:
a) nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi, fino al 60 per cento della perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi, contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso di riferimento, e spese ivi comprese le
spese legali giudiziali o stragiudiziali;
b) nel caso delle partecipazioni, fino al 60 per cento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni come risultanti dagli atti di compravendita o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una
perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti interessati.
2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che
sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. presentano al Mediocredito Centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla garanzia diretta, entro sei mesi dalla data della propria delibera. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito Centrale S.p.a. oltre il suddetto termine.
La richiesta di ammissione alla garanzia diretta puo' essere presentata prima della delibera dell'operazione; in tal caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla garanzia diretta gli intermediari e le S.F.I.S. trasmettono al Mediocredito Centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e copia della documentazione comprovante l'iscrizione, rispettivamente, per gli intermediari nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e per le S.F.I.S.,
nell'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
5. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. devono presentare al Mediocredito Centrale S.p.a., per la eventuale conferma dell'efficacia della garanzia diretta, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in loro favore;
b) delle finalita' di investimento inizialmente previste.
6. Nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi e' liquidato, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, un acconto in misura non superiore al 50 per cento della somma delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di avvio delle procedure stesse. Gli interessi relativi alle rate scadute e non pagate sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento. La quota percentuale dell'acconto e' elevata al 65 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le
operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali, purche' rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. Se a conclusione delle procedure di recupero la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulta inferiore all'acconto liquidato, la differenza e' restituita al Fondo, maggiorata di interessi calcolati al tasso di riferimento e decorrenti dalla data di erogazione dell'acconto.
7. La garanzia diretta non e' efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione
dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per i finanziamenti a mediolungo termine e i prestiti partecipativi di durata non superiore a trentasei mesi il termine e' ridotto a sei mesi. La garanzia diretta non e' altresi' efficace se i soggetti finanziatori non avviano le procedure di recupero entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.
8. Nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le operazioni relative alle PMI e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera della Conferenza unificata.".
- Si riporta il testo dell'art. 87.3.a) del Trattato CE:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.".

 

Art. 4.
l. All'articolo 3 del decreto il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Controgaranzia). - 1. La controgaranzia e' concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito su finanziamenti a mediolungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita, csostituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, subita dai cconfidi e dagli altri fondi di garanzia.
2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano al Mediocredito Centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito Centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla controgaranzia puo' essere presentata prima della delibera
dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia trasmettono al Mediocredito Centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale o nell'apposita sezione previsti dall'art. 106 e dall'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.
5. I confidi o gli altri fondi di garanzia devono presentare al Mediocredito Centrale S.p.a. per la eventuale conferma dell'efficacia della controgaranzia, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
b) delle finalita' di investimento inizialmente previste.
6. Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi e i confidi che dispongano di capacita' di valutazione del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per le politiche agricole, possono essere abilitati a certificare che le PMI e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate.
7. Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, e' liquidato un acconto in misura non superiore all'80 per cento della somma gia' versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a
carico del Fondo della perdita definitiva subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore all'acconto liquidato la differenza e' versata al Fondo entro un mese dalla comunicazione del relativo accertamento. La comunicazione deve essere notificata ai
destinatari entro quindici giorni dall'accertamento. Se la somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma e' versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell'acconto da questo liquidato.
8. La controgaranzia non e' efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione
dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per le operazioni finanziarie di durata non superiore a trentasei mesi il termine e' ridotto a sei mesi. La controgaranzia non e' altresi' efficace nel caso le procedure di recupero non siano state avviate entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.
9. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.".
- Per il testo dell'art. 87.3.a) del Trattato CE vedasi note all'art. 3.


Art. 5.
1. Dopo l'articolo 6 del decreto sono aggiunti i seguenti:
"Art. 6-bis (Imprese a prevalente partecipazione femminile). - 1.Alle operazioni finanziarie relative a imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono fruire di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento, garantito dal Fondo, a fronte del programma di investimento sul quale e' stato richiesto l'intervento della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Le modalita' di prestazione dei servizi di assistenza tecnica sono definite nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Art. 6-ter [Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici (new economy)]. - 1. Alle operazioni finanziarie a fronte di nuovi investimenti per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni. Con
direttiva del Ministro delle attivita' produttive sono individuati gli investimenti di cui al presente comma ammissibili ad agevolazione".

Note all'art. 5:
- La legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" all'art. 2, comma 1, lettera a) prevede:
"1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le societa' cooperative e le societa' di persona, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le societa' di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;".
- Si riporta il testo il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248:
"2. La commissione non e' dovuta:
a) per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale;
b) per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.".
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266:
"3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.".


Art. 6.
1. All'articolo 12 del decreto dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensita' agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilita' e' permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al
netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2002

Il Ministro delle attivitą produttive
Marzano


Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 120

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 12 (Cumulo). - 1. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste rispettivamente dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 3, comma 1.
2. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensita' agevolativa massima fissata dall'Unione europea e comunque gli interventi agevolativi di cui al presente decreto devono essere conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensita' agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilita' e' permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso.".
- Per il testo dell'art. 87.3.a) vedasi note all'art. 3; di seguito si riporta il testo dell'art. 87.3.c):
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune
a) (omissis);
b) (omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria al comune interesse.".