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Decreto 27 luglio 2009

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103-sexies del regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2009. (Decreto n. 31/2009).

(GU n. 217 del 18-9-2009)

 

 

 L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1182/2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo;
Visto il regolamento della Commissione n. 1580/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalita' d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;
Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») - come modificato dal regolamento CE n. 361/2008 - ed, in particolare, l'art. 103-sexies, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal paragrafo 1 dell'art. 103-ter del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera a) del richiamato art. 103-ter, paragrafo 1;
Visto il predetto art. 103-sexies del regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e' commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato;
Visti, altresi', gli articoli 96 e 97 del regolamento della Commissione n. 1580/2007, in base ai quali il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale e' limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;
Vista la nota SG/sc D7137 del 2 aprile 2009 con la quale la Commissione europea ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla richiesta avanzata dall'Italia con nota n. 737 del 30 gennaio 2009, circa la possibilita' di concedere, nella misura di euro 42.649.630,00, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento CE del Consiglio n. 1234/07;
Vista la nota n. 3286 del 16 aprile 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte delle
risorse comunitarie attivabili per l'anno 2009 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari a 53.960.010,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di 42.649.630,00 euro a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1) Il cofinanziamento nazionale pubblico a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 103-sexies del regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2008, risulta di euro 42.649.630,00 ed e' posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
2) La predetta quota di euro 42.649.630,00 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell'AGEA coordinamento.
3) Il Fondo di rotazione eroga la quota stabilita dal presente decreto contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria sulla base delle indicazioni della stessa AGEA Coordinamento.
4) Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2009, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verra' restituita al Fondo medesimo o costituira' acconto per le successive annualita'.
5) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualita' organismo coordinatore, trasmette per ciascun anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 4.
6) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a presentare alla Commissione, secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art. 97 del regolamento della Commissione delle Comunita' europee n. 1580/2007, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del paragrafo relativo all'art. 103-sexies del regolamento CE n. 1234/2007. A tal proposito, l'AGEA Coordinamento provvedera' a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.
7) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.
8) I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualita' di organismo coordinatore, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
9) Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

L'ispettore generale capo: Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 5