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Decreto 31 marzo 2008

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, per l'anno 2008.

(GU n. 117 del 20-5-2008)
 

 

 


IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee e internazionali
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuta la necessita' di definire le condizioni tecniche, applicabili nel 2008, per l'accesso alla riserva del regime di pagamento unico;
Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nella riunione del 27 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.
Nuovo agricoltore

Un nuovo agricoltore puo' richiedere titoli all'aiuto dalla riserva nazionale, in applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.

Art. 2.
Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo
1. Un agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, puo' richiedere titoli all'aiuto ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. In tal caso, l'agricoltore e' tenuto a:
a) produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento e dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;
b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera a) e per le quali non e' stato possibile richiedere premi nel periodo di riferimento.
3. Ai fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti.
4. E' consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 30 aprile 2007.
Non e' consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, da parte degli agricoltori che abbiano gia' indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, per escludere dal calcolo dei titoli uno o piu' anni del periodo di riferimento, in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

Art. 3.
Allineamento alle medie regionali
1. Un agricoltore, che gia' detiene titoli e che nel 2008 ha i requisiti per accedere alle fattispecie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, puo' richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004.
2. In tal caso l'agricoltore e' tenuto a:
a) dichiarare tutti i titoli di cui richiede l'adeguamento alla media regionale;
b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera a) e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.
Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori
1. Un agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, puo' richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004. 2. In tal caso l'agricoltore e' tenuto a:
a) produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento e dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;
b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera a) e per le quali sono stati richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento.

Art. 5.
Investimenti
1. Un agricoltore che, entro il 1° novembre 2007, abbia acquistato o affittato per almeno cinque anni una superficie coltivata nel 2006 ad agrumi, puo' richiedere titoli all'aiuto in applicazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004.
2. E' consentito richiedere titoli sulla base del presente articolo per le superfici a coltura specializzata di agrumi o a coltura consociata, a condizione che almeno il 25% sia coltivata ad agrumi, limitatamente alle superfici dichiarate nella domanda.
3. In tal caso l'agricoltore e' tenuto a:
a) produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per almeno cinque anni di una superficie coltivata ad agrumi nel 2006;
b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le superfici di cui alla precedente lettera a);
c) produrre documentazione attestante la produzione di agrumi nel 2006.

Art. 6.
Acquisto di terreni dati in locazione
1. L'agricoltore che ha acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attivita' agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, puo' richiedere titoli all'aiuto, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004.
2. In tal caso l'agricoltore e' tenuto a:
a) produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;
b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le superfici di cui alla precedente lettera a).
3. E' consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 30 aprile 2007.

Art. 7.
Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
L'agricoltore che ha risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento, puo' richiedere titoli ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004.
In tal caso, l'agricoltore deve produrre copia del provvedimento amministrativo, ovvero della decisione giudiziaria, che descriva le superfici e/o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

Art. 8.
Disposizioni finali
1. Per le fattispecie contemplate agli articoli 1, 2, 5 e 6, che prevedono la richiesta di titoli per superficie, non e' consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
2. L'organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA-Coordinamento provvedera' a calcolare il valore dei titoli all'aiuto tenuto conto, in particolare, di quanto previsto al Capitolo 2, Sezione 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008
Il capo Dipartimento: Petroli

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 1