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Ordinanza 23 gennaio 2006

 Ministero della Salute. Blue tongue - Campagna di vaccinazione 2005-2006.

 (GU n. 43 del 21-2-2006)

 


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, recante il regolamento di Polizia veterinaria;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;
Vista la decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come modificata dalla decisione 2005/434/CE del 9 giugno 2005 per quanto riguarda i movimenti di animali a partire dalle zone soggette a restrizione;
Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001 e le disposizioni emanate con provvedimenti del Direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/14 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18 del 19 gennaio 2005 circa l'impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;
Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanita' nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;
Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2005/723/CE del
14 ottobre 2005;
Visto il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004;
Vista la nota prot. DGVA.VIII-36568-P 1.8.d/18 del 14 ottobre 2005 con la quale sono stati forniti chiarimenti sull'impiego del vaccino inattivato e considerate le indicazioni dell'azienda produttrice del suddetto vaccino per la sua utilizzazione;
Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili nelle dosi necessarie a soddisfare i bisogni nazionali sono quelli vivi attenuati in quanto la disponibilita' di vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti, e' limitata;
Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la blue tongue, prevede la possibilita' di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;
Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato al Ministero della salute, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni del territorio nazionale;
Considerato che l'ordinanza 25 ottobre 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 2 dicembre 2004, recante norme relative alla movimentazione degli animali in tema di febbre catarrale degli ovini e' scaduta il 12 novembre 2005;
Considerato che l'ordinanza 8 febbraio 2005 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2005, concernente norme relative alla campagna di vaccinazione 2004/2005 e alla regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili in tema di febbre catarrale degli ovini e' scaduta il 31 dicembre 2005;
Ritenuto necessario adottare nuove disposizioni in ordine alla campagna di vaccinazione per la Blue Tongue 2005-2006;


Ordina:


Art. 1.
1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2005-2006, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2006 nel caso in cui sia impiegato il vaccino vivo attenuato e senza prescrizioni temporali per l'impiego del vaccino inattivato:
a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I alla presente ordinanza, dando priorita' agli animali destinati alla rimonta, secondo le modalita' gia' stabilite con protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA. VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004 e nota prot. DGVA.VIII-36568-P I.8.d/18 del 14 ottobre 2005 oltre alle indicazioni dell'azienda produttrice del suddetto vaccino per la sua utilizzazione;
b) gli animali della specie bovina e bufalina, ai soli fini dello spostamento, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera a).
2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono avvalersi di veterinari aziendali appositamente formati e autorizzati.
3. In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una deroga all'obbligo di vaccinazione nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2005-2006, disciplinando inoltre le movimentazioni e informandone preventivamente il Ministero della salute e le altre regioni e province autonome.
4. In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, nel caso dell'impiego del vaccino vivo attenuato, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una proroga nell'attuazione della stessa campagna di vaccinazione, in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2006.
5. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento indicato al comma 1, lettera a), possono utilizzare eventuali nuovi vaccini autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilita' degli stessi, in tal caso non deve essere considerato il termine per la campagna di vaccinazione previsto al comma 1.
6. L'allegato I della presente ordinanza, conforme alla Decisione 2005/393/CE e successive modifiche, puo' essere modificato in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, con successivo provvedimento del Ministero della salute.

Art. 2.
1. La movimentazione degli animali, dalle zone di protezione e di sorveglianza, puo' avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:
a) si tratta di animali vaccinati da piu' di trenta giorni e da non piu' di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;
b) il piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi e' attivita' di Culicoides Imicola adulti.
2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre:
a) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;
b) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.


Art. 3.
1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimentati su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) il servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;
c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia, o dall'azienda di origine, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di partenza della partita;
d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando cio' non sia possibile gli animali devono essere sottoposti a trattamento con
piretroidi; in tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la data e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione.
2. Non e' consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni.
3. In deroga al comma 1, lettera c), e limitatamente ai bovini e bufalini, e' ammessa la sosta, preferibilmente nelle ore diurne, per una durata massima di permanenza degli animali non superiore a 6 ore presso specifiche strutture individuate dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori (APA) ed autorizzate dalle regioni che devono dare immediata comunicazione delle strutture autorizzate al Ministero della salute. Tali strutture, possono operare solo nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
a) devono essere sotto costante vigilanza da parte del servizio veterinario della ASL territorialmente competente, il quale provvedera' ad effettuare l'invio al macello degli animali oggetto dello spostamento sotto vincolo sanitario, informando il servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e compilando la certificazione di accompagnamento (modello 4);
b) sia compresa entro il raggio di 1 km dalla struttura autorizzata, almeno una stalla con animali sentinella individuata ai sensi del piano nazionale di sorveglianza;
c) gli animali oggetto di spostamento dovranno essere sottoposti a trattamento con «insettorepellenti», certificato dal veterinario responsabile della struttura in conformita' a quanto disposto dal comma 1, lettera d).


Art. 4.
1. E' consentita la movimentazione di animali da macello non vaccinati, provenienti da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso macelli situati in tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per Blue Tongue alle seguenti condizioni:
a) sia dato adeguato preavviso al Servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte del veterinario ufficiale prima del carico con esito favorevole;
c) gli animali siano spostati nelle ore diurne e siano macellati nello stesso giorno di arrivo;
d) qualora non sia possibile rispettare limiti orari, in deroga alla lettera c), i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi;
e) gli animali siano inviati all'impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario;
f) l'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della ASL di arrivo e l'avvenuta macellazione annotata in calce sul documento di accompagnamento
(modello 4) della partita stessa e successivamente trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di origine.


Art. 5.
1. E' consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati da madri non vaccinate provenienti da zone di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di 48 ore via fax al Servizio veterinario della ASL di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;
b) il modello 4 di accompagnamento della partita deve riportare la dicitura «animali di eta' inferiore alle 4 settimane, movimentati ai sensi della presente ordinanza «.......» ed essere integrato riportando:
1) i codici identificativi degli animali;
2) la data del trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato;
c) gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi prima della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta.
2. Nelle aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure:
a) prima dell'arrivo dei vitelli in azienda devono essere individuati 15 soggetti sieronegativi da utilizzare come animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di cui al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza mensile, ad un controllo sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini;
b) gli animali introdotti devono essere posti in vincolo e possono essere movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia.
3. Le prescrizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso di movimentazione di vitelli da latte scolostrati, figli di madri vaccinate.


Art. 6.
1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti o morti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalita' rilevati, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro dipendenza dalla profilassi immunizzante contro la malattia siano stati preventivamente sottoposti a verifica, da parte del servizio veterinario competente, con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.


Art. 7.
1. Agli aventi diritto sono concessi dalle regioni indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevati dagli Assessorati regionali competenti, nonche' indennizzi per i danni indiretti alle aziende di allevamento sottoposte alla restrizione della movimentazione a seguito di provvedimenti emessi dall'autorita' sanitaria per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.
2. Gli indennizzi sono corrisposti dalle regioni competenti per territorio nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a valere sulle disponibilita' di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2006.

Roma, 23 gennaio 2006


Il Ministro della salute
Storace


Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 104


Omissis