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Regione Liguria

Legge Regionale n. 9 del 19-04-2006

 

 Interventi Strutturali a Favore delle Cooperative Agricole.

 

(B.U.R. Liguria n. 5 del 26 aprile 2006)
 

 


Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Liguria favorisce le cooperative agricole attraverso aiuti per le seguenti attività:
a) ammodernamento delle aziende agricole;
b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
c) acquisto collettivo di mezzi di produzione;
d) acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione agricola.

ARTICOLO 2
(Campo di applicazione)
1. Gli aiuti per le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono concessi ai sensi del “Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.
2. Gli aiuti per le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), sono concessi ai sensi del “Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)”.
3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi alle cooperative agricole iscritte all’Albo delle società cooperative, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con decreto ministeriale 23 giugno 2004, nelle categorie “cooperative di lavoro agricolo” e “cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento” e loro consorzi, a condizione che rientrino nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell’allegato I del “Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese”.
4. Gli aiuti per le attività di trasformazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono limitati alle attività il cui prodotto finale è un prodotto agricolo ai sensi dell’allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

ARTICOLO 3
(Beneficiari)
1. Gli aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono concessi a favore delle cooperative agricole che:
a) siano economicamente redditizie, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 5 e dall’articolo 7 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004;
b) rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali previsti dal piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;
c) dimostrino sufficienti sbocchi di mercato per i prodotti oggetto dell’investimento, secondo i criteri stabiliti dall’allegato A del piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;
d) limitatamente agli aiuti di cui all’articolo 4, dimostrino un sufficiente livello di capacità professionale, come previsto dalla misura A(1) del piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a).

ARTICOLO 4
(Aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole gestite da cooperative)
1. Gli aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole gestite da cooperative sono concessi conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004. In particolare sono concessi aiuti entro i seguenti limiti:

a) 50 per cento dei costi ammissibili, IVA esclusa, per gli investimenti di cui al comma 2 realizzati nelle zone svantaggiate come definite dal piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;
b) 40 per cento dei costi ammissibili, IVA esclusa, nelle altre zone.
2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:
a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della costruzione, di beni immobili funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali, ad attività complementari realizzate all’interno delle aziende agricole che riguardano prodotti compresi nell’allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, a operazioni di tutela e miglioramento dell’ambiente naturale connesse alla produzione agricola;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine motrici e operatrici e di attrezzature (compresi sistemi informatici e telematici e relativi programmi) impiegate nella produzione agricola o nelle attività complementari realizzate all’interno delle aziende agricole, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile; l’acquisto di attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1/2004;
c) investimenti necessari per l’adeguamento a norme igieniche o sanitarie comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i termini per l’adeguamento;
d) lavori straordinari di sistemazione del terreno per assicurare la regimazione delle acque e garantire la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
e) investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
f) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2004.
3. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 1/2004, non sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:
a) investimenti che contravvengono ai divieti e alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio della Comunità europea che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario;
b) investimenti che hanno come effetto un aumento della capacità di produzione per azienda superiore al 20 per cento in termini di terreno coltivato e di bestiame allevato;
c) acquisto di diritti di produzione, animali, terreni diversi da quelli destinati all’edilizia, piante o impianto delle stesse;
d) investimenti di mera sostituzione;
e) investimenti che riguardano i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il settore dello zucchero.
4. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1/2004, il volume massimo di investimento ammissibile all’aiuto è limitato a euro 250.000, 00 per unità di lavoro stabilmente impiegata nell’attività di conduzione dell’azienda agricola, fino a un massimo di 2 milioni di euro, come previsto dalla misura A(1) del piano regionale di sviluppo rurale.
5. Gli aiuti erogati a una determinata cooperativa ai sensi del presente articolo, sommati ad altri eventuali aiuti per investimenti nella conduzione di aziende agricole, concessi ai sensi di altri regimi di aiuto finanziati con fondi pubblici, non possono superare le percentuali di cui al comma 1.

ARTICOLO 5
(Aiuti per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)
1. Gli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono concessi conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004. In particolare, sono concessi aiuti in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, IVA esclusa.
2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:
a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della costruzione, di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, compreso l’acquisto del terreno;
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, compresi sistemi informatici e telematici e relativi programmi, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile; l’acquisto di
attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1/2004;
c) acquisto o leasing con patto di acquisto dei mezzi di trasporto necessari per il conferimento dei prodotti agricoli dal luogo di produzione al centro di raccolta o di trasformazione o per i trasferimenti dei prodotti agricoli tra diversi stabilimenti della medesima cooperativa, a condizione che si tratti di mezzi specifici e che siano immatricolati direttamente dalla cooperativa di trasformazione e commercializzazione, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile; l’acquisto di attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1/2004;
d) investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
e) investimenti necessari per l’adeguamento a norme igieniche o sanitarie comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i termini per l’adeguamento;
f) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2004.
3. Sono ammissibili investimenti, di cui al comma 2, che riguardano il commercio al dettaglio purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) riguardino prodotti provenienti prevalentemente dalle imprese dei soci;
b) siano di importo inferiore a euro 60.000,00.
4. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1, sommati ad altri aiuti pubblici concessi a qualunque titolo al medesimo beneficiario per il medesimo investimento, non possono superare la percentuale di cui al comma 1 e non si possono riferire a un volume di investimento superiore a quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2004.
5. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2004, non sono ammissibili investimenti che contravvengono ai divieti e alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio della Comunità europea che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.
6. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1/2004, non sono ammissibili investimenti che riguardano i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il settore dello zucchero.


ARTICOLO 6
(Aiuti per le attività relative all’acquisto collettivo di mezzi di produzione e all’acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione agricola)
1. Gli aiuti per le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), sono concessi conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001. In particolare, sono concessi aiuti in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, IVA esclusa.
2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:
a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della costruzione, di fabbricati e relative pertinenze adibiti alle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), compreso l’acquisto del terreno;
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature per le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), compresi sistemi informatici e telematici e relativi programmi;
c) investimenti necessari per l’adeguamento a norme igieniche o sanitarie comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i termini per l’adeguamento;
d) investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
e) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10.
3. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1, sommati ad altri eventuali aiuti “de minimis” concessi al medesimo beneficiario ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, non possono superare la somma stabilita dall’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

ARTICOLO 7
(Delega di funzioni)
1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge rientrano nella delega alle Comunità Montane e ai Consorzi dei Comuni per i rispettivi territori, ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 8
(Domanda di aiuto)
1. Per ottenere gli aiuti di cui alla presente legge, gli interessati presentano domanda agli enti di cui all’articolo 7.
2. Gli enti di cui all’articolo 7, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, decidono in merito alla concessione degli aiuti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10. Gli aiuti sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. Le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla domanda di aiuto sono individuate con atto del dirigente della struttura regionale competente.

ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006:
a) prelevamento di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di Conto Capitale”;
b) aumento di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dell’U.P.B. 13.208 “Interventi per la cooperazione in agricoltura ”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 10
(Norma transitoria)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a) stabilisce le priorità e definisce i criteri di attuazione della presente legge, ivi compreso i parametri per definire la redditività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) stabilisce i limiti di ammissibilità delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera f), 5, comma 2, lettera f) e 6, comma 2, lettera e).

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.


Data a Genova addì 19 aprile 2006

IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)