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Decreto 6 luglio 2006

 

Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali. Condizioni per la commercializzazione delle sementi di cereali: recepimento direttiva 2006/55/CE della Commissione del 12 giugno 2006, recante modifica al peso massimo di lotti di sementi.

(GU n. 166 del 19-7-2006)
 



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Vista la direttiva 2006/55/CE della Commissione, del 12 giugno 2006, che modifica la predetta direttiva 66/402/CE;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2006/55/CE;


Decreta:


Art. 1.
All'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, colonna 2 «peso massimo di un lotto (tonnellate)», sezione A) Cereali, tutte le cifre «25» sono sostituite da «30».
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 6 luglio 2006
Il Ministro: De Castro

Avvertenza:
Il presente decreto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.