AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Decreto 4 maggio 2006

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica.

 

(GU n. 168 del 21-7-2006)



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di olivo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 1993;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di noce», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di agrumi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1995 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di fragola (Fragaria \chi Ananassa)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1995;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997 relativo a «Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 relativo alle norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee e dei relativi portinnesti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 sull'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
Ritenuta l'opportunita' di dettare disposizioni generali comuni relative alle norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;
Sentito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC) nella riunione del 30 gennaio 2006;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 16 marzo 2006;


Decreta:


Art. 1.
Finalita'
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la certificazione genetico-sanitaria volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica disciplinata dal decreto ministeriale del 24 luglio 2003, Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, di seguito denominato decreto ministeriale.

Art. 2.
Registrazione
1. Per il riconoscimento della Fonte primaria delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, deve essere presentata apposita domanda corredata dalla documentazione indicata all'art. 13 del decreto ministeriale, secondo le modalita' e la modulistica riportata nell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 3.
Immissione dei materiali nel sistema di certificazione
1. Per le accessioni libere da vincoli di libera moltiplicazione e' fatto obbligo al responsabile della conservazione della Fonte primaria di una nuova accessione registrata di consegnare i materiali di propagazione derivanti dalla Fonte primaria, unitamente alla documentazione prevista dai singoli disciplinari delle singole specie e alla dichiarazione di filiazione, di cui all'allegato 2 del presente decreto, ai Centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) che ne facciano richiesta.
2. Per le nuove costituzioni o nel caso di carente disponibilita' di materiale di propagazione, il Comitato nazionale per la certificazione (CNC) puo' autorizzare:

a) l'immissione di piante, prodotte sotto la responsabilita' del costitutore, nelle fasi di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP), di Premoltiplicazione (CP) e di Moltiplicazione (CM). Il costitutore deve sottoscrivere specifica dichiarazione di filiazione, come indicato all'allegato 2 del presente decreto;
b) l'utilizzazione di tecniche di propagazione in vitro secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC);

c) la realizzazione di sezioni incrementali secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC). Le sezioni incrementali nelle fasi di conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e di Premoltiplicazione (CP) sono riconosciute dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC) ed autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Le sezioni incrementali realizzate nella fase di moltiplicazione (CM) sono riconosciute ed autorizzate dal Servizio fitosanitario regionale, competente per territorio.

Art. 4.
Conservazione per la Premoltiplicazione
1. Le strutture dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) ed i mezzi necessari alla conservazione e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria «Prebase» devono rispondere ai requisiti tecnici indicati nei disciplinari adottati per le singole specie.
2. I materiali di categoria «Prebase» devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari adottati per singole specie.

3. I controlli sul materiale di propagazione di categoria «Prebase», previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e la responsabilita' del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP). Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal Servizio nazionale di certificazione (SNC).
4. Presso il Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) devono essere tenute le mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti, nonche' un registro di conduzione, vidimato dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed al Comitato nazionale per la certificazione (CNC), una relazione sulla conduzione e sull'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe.
6. La certificazione del materiale di propagazione di categoria «Prebase», prodotto nei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP), avviene dopo la verifica dell'avvenuto attecchimento dell'innesto per le piante innestate, della radicazione per le piante autoradicate, e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonche' del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.
7. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Prebase» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC).

8. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale di «prebase» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e comunicate preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 5.
Premoltiplicazione
1. Le strutture dei Centri di Premoltiplicazione (CP) ed i mezzi necessari alla conduzione delle piante madri ed alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria «base» devono rispondere ai requisiti indicati nei disciplinari adottati per le singole specie.
2. I materiali di propagazione di categoria «base» devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari delle singole specie.
3. I controlli sul materiale di propagazione di categoria «Base», previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e la responsabilita' del Centro di Premoltiplicazione (CP). Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal servizio nazionale di certificazione (SNC).

4. Presso il Centro di Premoltiplicazione (CP) devono essere tenute le mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti, nonche' un registro di conduzione, vidimato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
5. Le strutture per la produzione di materiale di propagazione di categoria «Base» da destinarsi al centro di moltiplicazione, sono parte integrante del Centro di Premoltiplicazione (CP) e pertanto devono rispondere agli stessi requisiti indicati per tale fase, nei disciplinari delle singole specie.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Premoltiplicazione (CP) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed al Comitato nazionale per la certificazione (CNC), una relazione sulla conduzione e sull'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe.
7. La certificazione del materiale di propagazione di categoria «Base», prodotto nei Centri di Premoltiplicazione (CP), avviene dopo la verifica dell'avvenuto attecchimento dell'innesto per le piante innestate, della radicazione per le piante autoradicate, e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonche' del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.
8. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari delle singole specie.

9. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale di «Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di Premoltiplicazione (CP) e comunicate preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 6.
Moltiplicazione
1. Le strutture ed i mezzi necessari alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria «Certificato» devono rispondere ai requisiti indicati nei disciplinari delle singole specie.

2. I materiali di propagazione di categoria «Certificato» devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari delle singole specie.
3. Presso il Centro di Moltiplicazione (CM) devono essere tenute le mappe relative agli impianti e alle strutture di moltiplicazione, riportanti l'esatta collocazione delle piante madri presenti, nonche' un registro di conduzione, vidimato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
4. I controlli sul materiale di propagazione di categoria «Certificato» previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e la responsabilita' del Centro di Moltiplicazione (CM). Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal Servizio nazionale di certificazione (SNC).
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Moltiplicazione (CM) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, la mappa aggiornata degli impianti e delle strutture di moltiplicazione.
6. La certificazione delle produzioni a vivaio, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti sullo stato fitosanitario e sulla corrispondenza varietale e clonale, potra' avvenire dopo la verifica dell'avvenuto attecchimento dell'innesto per le piante innestate, della radicazione per le piante autoradicate e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.
7. La certificazione del materiale di propagazione di categoria certificato prodotto in vitro potra' avvenire dopo la verifica dei requisiti previsti dai disciplinari predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC) ed emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. I campi di piante madri devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente un numero di talee e di marze idoneo a soddisfare le richieste prevedibili dal mercato. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC), potra' dare indicazioni sulle dimensioni minime per le singole specie.

9. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale «Certificato» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di Moltiplicazione (CM) e comunicate preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 7.
Laboratori di micropropagazione
1. La produzione in vitro dei materiali di categoria «Prebase» e «Base» e' eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP) riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali o affidata ad enti e istituzioni private e pubbliche, comunque riconosciute dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC).
2. Il riconoscimento di idoneita', dei laboratori di micropropagazione, per la produzione in vitro dei materiali di
categoria «Prebase», «Base» e «Certificato» e' subordinato all'accettazione ed al rispetto delle norme che regolano l'attivita' di micropropagazione contenute nei disciplinari delle singole specie.

3. I laboratori di micropropagazione devono essere in possesso di adeguati locali:
a) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;
b) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
c) camera di crescita.

Art. 8.
Certificazione delle produzioni vivaistiche
1. La certificazione delle produzioni vivaistiche di cui all'art. 12 del decreto ministeriale riguarda tutti i materiali delle diverse fasi di produzione, come indicato nei disciplinari delle singole specie.
2. Il fornitore e' responsabile della rispondenza alle caratteristiche riportate in etichetta del materiale certificato,
conformemente a quanto stabilito dal presente decreto e dai relativi disciplinari per le singole specie.
3. L'idoneita' del materiale prodotto in vivaio ad essere certificato e' stabilita di volta in volta dal Servizio fitosanitario
regionale competente per territorio, dopo aver espletato le attivita' ispettive e di controllo previste dai disciplinari per le singole specie. Tali attivita' ispettive possono essere realizzate anche mediante specifiche intese di collaborazione fra i Servizi fitosanitari regionali.

Art. 9.
Cartellino-certificato
1. Il materiale certificato delle diverse categorie, prodotto secondo quanto previsto nell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale, e' accompagnato dal cartellino-certificato riportante i dati di cui al successivo comma 6. Il cartellino-certificato puo' contenere anche le informazioni previste dal documento di commercializzazione di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 14 aprile 1997.
2. I colori del cartellino-certificato sono i seguenti:
a) per il materiale «prebase»: di colore bianco con barra viola;
b) per il materiale «base»: di colore bianco;
c) per il materiale «certificato» virus-esente (VF) e virus-controllato (VT): di colore azzurro.
3. Le dimensioni del cartellino-certificato sono 30 mm x 180 mm, fatto salve misure diverse previste dai relativi disciplinari delle singole specie.
4. Il cartellino-certificato deve essere stampato con inchiostro indelebile e realizzato con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.
5. Il cartellino-certificato deve essere fissato ai materiali in modo da impedirne il loro riutilizzo.
6. Nel cartellino-certificato devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:
a) logo del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) dicitura: Servizio nazionale di certificazione volontaria;
c) regione o provincia autonoma e Servizio fitosanitario regionale competente;
d) dicitura: passaporto delle piante CE, con eventuale sigla ZP;

e) codice fornitore - codice produttore;
f) denominazione botanica;
g) denominazione della varieta' e del portinnesto (cosi' come registrati);
h) categoria (Prebase o Base o Certificato);
i) stato sanitario (virus esente - VF o virus controllato - VT),
j) numero progressivo alfanumerico, ove la lettera indica l'anno di produzione mentre la numerazione e' progressiva da una a infinito per il materiale nelle diverse categorie: prebase, base, certificato-campi di piante madri, e certificato-vivaio, preceduto dal codice ISTAT della regione o provincia autonoma il cui Servizio fitosanitario regionale ha svolto la supervisione,
k) indicazione sul numero di esemplari di materiale di propagazione per cui vale il cartellino-certificato.
7. Al termine dei controlli amministrativi e di campo il Servizio fitosanitario regionale competente comunica al vivaista e all'organizzazione preposta alla stampa dei cartellini-certificato, l'idoneita' alla certificazione, l'autorizzazione alla stampa e all'applicazione del cartellino-certificato. I cartellini-certificato sono predisposti e distribuiti dal CIVI-Italia o, su delega, dalle organizzazioni dei vivaisti presenti sul territorio.
8. Il CIVI-Italia, deve trasmettere annualmente, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, i prospetti finali con le numerazioni assegnate ai cartellini-certificati prodotti.
9. E' espressamente vietato, per materiale di categoria «CAC» di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1997, l'utilizzo di etichette simili per dimensioni o colore alla tipologia dei cartellini-certificato previsti dal presente decreto.

Art. 10.
Modificazioni ed integrazioni
1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto» e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
«Le regioni e province autonome per garantire l'espletamento delle attivita' ispettive e di controllo di cui al precedente comma 2 possono avvalersi di organismi, riconosciuti idonei dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), che mettono a disposizione del personale appositamente addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatoria.».
2. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto», e' sostituito dal seguente comma:
«1. Sui materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie deve essere apposta una etichetta di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante.».

Art. 11.
Norme transitorie e finali
1. I materiali ammessi alla certificazione nazionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 24 luglio 2003 devono conformarsi a quanto stabilito nel presente decreto e negli specifici disciplinari per singola specie entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'unificazione delle etichette.
2. Al fine del presente decreto l'allegato 3 definisce il glossario dei termini tecnici in uso nel processo di certificazione.
3. Deroghe a quanto previsto dal comma 1, possono essere preventivamente autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC).
4. Condizioni diverse da quelle previste dal presente decreto possono essere preventivamente autorizzate dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), sentito il parere del servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
5. Le norme tecniche per la produzione di materiali di propagazione certificato delle singole specie, proposte dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 24 luglio 2003, sono adottate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n 214.

Art. 12.
Abrogazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 339


Allegato 1
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA REGISTRAZIONE DELLE FONTI PRIMARIE

1. Relazione relativa alle metodologie utilizzate per la produzione della «fonte primaria».
2. Scheda pomologica, secondo la modulistica riportata nei disciplinari delle singole specie, corredata da documentazione fotografica e possibilmente documentazione relativa alla caratterizzazione molecolare che evidenzi, nel caso dei cloni, le differenze.
3. Scheda fitosanitaria secondo la modulistica riportata nei disciplinari delle singole specie, attestante lo stato sanitario per le malattie e gli organismi indicati negli stessi.
4. Dichiarazione attestante che la «fonte primaria» e' esente da patogeni da quarantena.
5. Dichiarazione relativa al luogo, alle modalita' di conservazione in condizioni di sanita' della «fonte primaria» e al
soggetto responsabile.

6. Per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio) con elenco dei beneficiari.
7. Per le accessioni di cultivar non soggette a vincoli di moltiplicazione dichiarazione attestante tale stato.
8. Dichiarazione di appartenenza o non appartenenza a organismi geneticamente modificati (OGM).


Allegato 2
DICHIARAZIONE DI FILIAZIONE

Data, ..................

Il sottoscritto................. nato a............. il......... residente in..................., in qualita' di...................
protempore del (Istituzione)..........................., a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilita' che il materiale di moltiplicazione, consistente in n. ....... piante/talee/semi del Genere.... Specie.... cv. .... Clone.... Brevetto/Marchio.... consegnato al................... deriva dalla prima moltiplicazione della fonte primaria conservata presso.........


Il Dichiarante
...................


Allegato 3
GLOSSARIO

1. Accessione: insieme di individui geneticamente uniformi, derivato per moltiplicazione agamica di un singolo individuo (fonte primaria) caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa cultivar o popolazione.
2. Astone: pianta di uno o due anni proveniente dal vivaio.

3. Barbatella: talea radicata.
4. Barbatella innestata: talea radicata e innestata a marza o con gemma dormiente/vegetante.
5. Barbatellaio: settore del vivaio destinato alla produzione di talee radicate.
6. Base: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione di materiale di prebase e mantenuto presso il centro di premoltiplicazione in un numero di piante madri variabili (minimo 2) in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata.
7. Campo di piante madri: luogo ove si coltivano piante madri per la produzione di materiali di propagazione nel rispetto dei disciplinari delle singole specie predisposti dal CNC.

8. Cartellino-certificato: etichetta apposta sui singoli materiali di propagazione o sulle confezioni, riportante i dati
relativi allo stato sanitario e alla corrispondenza varietale, cosi' come previsto dai disciplinari tecnici delle singole specie.

9. Centro aziendale: unita' produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti dai disciplinari delle singole specie.
10. Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP):
struttura per l'allevamento di piante madri portasemi e portamarze e per la produzione di materiali di propagazione di categoria prebase.
11. Centro di moltiplicazione (CM): struttura per l'allevamento di piante madri e per la produzione di materiali di propagazione di categoria certificato.
12. Centro di premoltiplicazione (CP): struttura per l'allevamento di piante madri e per la produzione di materiali di
propagazione di categoria base.

13. Ceppaia: campo di piante madri destinato alla produzione di talee radicate.
14. Certificato: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale di base e mantenuto presso il centro di moltiplicazione, in numero di piante madri variabili in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata, da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare.
15. Certificazione: procedura cui viene sottoposto il materiale di propagazione, in base a specifiche norme tecniche, per l'accertamento ed il mantenimento dello stato sanitario e della corrispondenza varietale o clonale stabilita dai disciplinari delle singole specie.
16. Clone: insieme di individui geneticamente uniformi, che deriva dalla moltiplicazione agamica di un singolo individuo in possesso di uno o piu' caratteri specifici che lo differenziano da altri individui appartenenti alla stessa cultivar.
17. Commercializzazione: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto.
18. Costitutore: persona fisica o giuridica che ha costituito o scoperto una cultivar ovvero che ha costituito una fonte primaria o una accessione di una cultivar gia' nota.
19. Cultivar: entita' tassonomica costituita da piante coltivate contraddistinte da caratteri morfologici, biologici od agronomici comuni ed originate o mantenute solo in coltivazione.

20. Dichiarazione di filiazione: dichiarazione attestante la provenienza diretta del materiale di moltiplicazione dalla fonte primaria o dalle piante madri di categoria prebase o base.

21. Disciplinare: documento contenente le modalita' di svolgimento delle attivita' di produzione dei materiali di
moltiplicazione nel sistema nazionale di certificazione volontaria, predisposto dal CNC.
22. Fonte primaria: Materiale di origine prodotto dal costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi causa. Pianta capostipite ottenuta mediante selezione clonale (se necessaria) e sanitaria (eventualmente risanata), sottoposta a controlli fitosanitari per l'esenzione dai virus ed agenti virus-simili, previsti dai disciplinari delle singole specie, per la corrispondenza varietale o clonale e conservata in serre a rete a prova d'insetto.
23. Fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante, quali: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione.

24. Innesto: unione di parti di piante per costituire un unico individuo.
25. Laboratorio accreditato: struttura laboratoristica accreditata ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997.
26. Laboratorio di micropropagazione: struttura ove si effettua propagazione delle piante mediante la coltura in vitro secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal CNC.
27 Lotto: e' l'insieme omogeneo di materiali di propagazione prodotto in uno stesso luogo e avente la stessa origine.
28. Marza: parte di ramo asportata dalla pianta madre e destinata a fornire le gemme per l'esecuzione di innesti.
29. Materiali di propagazione: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante, incluso il materiale ottenuto mediante riproduzione in vitro, destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesti, nonche' le piante da cui si prelevano detti materiali.
30. Nestaio: settore del vivaio destinato alla moltiplicazione per innesto.
31. Nesto: parte di pianta utilizzata come epibionte (marza o gemma) nella propagazione per innesto.
32. Organismo ufficiale responsabile: il Servizio nazionale di certificazione (SNC) di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 24 luglio 2003;
33. Partita: insieme omogeneo di materiali di propagazione costituito da uno o piu' lotti.
34. Piante da frutto: piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate per la produzione di frutti.
35. Pianta madre: pianta che fornisce il materiale di propagazione.
36. Piantonaio: settore del vivaio nel quale vengono allevati gli astoni nel rispetto dei disciplinari delle singole specie.
37. Portamarze: pianta madre utilizzata per la produzione di marze.
38. Portaseme: pianta madre utilizzata per la produzione di semi. 39. Portinnesto: pianta utilizzata come ipobionte (talea radicata) nella propagazione per innesto.
40. Prebase: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e mantenuto presso il centro di conservazione per la premoltiplicazione in numero minimo di 2 piante madri.
41. Semenzaio: settore del vivaio destinato alla produzione di semenzali secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie.
42. Serra a rete a prova di insetto (screen house): struttura in possesso di specifici requisiti atti a garantire condizioni di isolamento al fine di evitare qualsiasi contaminazione.

43. Sezione incrementale: procedimento attuabile, in qualsiasi fase della certificazione, per effettuare moltiplicazioni rapide di materiali carenti in quantita'.
44. Talea: parte di pianta asportata da una pianta madre ed utilizzata nella moltiplicazione per radicazione diretta.
45. Talea innestata: talea radicata e innestata a marza o con gemma dormiente/vegetante.
46. Varieta': entita' tassonomica costituita da piante coltivate contraddistinte da caratteri morfologici, biologici od agronomici comuni.
47. Vegetali: piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi.
48. Virus-controllato (VT): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi di particolare importanza  economica, come specificatamente indicato dai disciplinari dellesingole specie.
49. Virus-esente (VF): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi noti per la specie considerata, come specificatamente indicato dai disciplinari delle singole specie.

50. Vivaio: luogo ove si effettua la propagazione delle piante secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie.