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Decreto 4 agosto 2006

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

 

(GU n. 190 del 17-8-2006)



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di stabilire, per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o piu' severe;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine de i vini e, in particolare gli articoli 19 e 21, che demandano ai consorzi volontari di tutela particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto 27 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto 9 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001 come modificato dal decreto 27 dicembre 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visti i decreti con i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, sono stati autorizzati, in via sperimentale, n. 28 consorzi di tutela all'attivita' di controllo per le relative denominazioni di origine, in conformita' alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Considerato che e' stata effettuata l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003, dalla quale sono emersi risultati positivi tra i quali la rintracciabilita' del prodotto, il controllo delle produzioni nelle varie fasi del processo produttivo, l'acquisizione immediata di dati certi su vini a D.O. per tutti gli operatori ed in tutte le fasi produttive nonche' l'aggiornamento dell'albo dei vigneti e lo snellimento delle procedure per gli adempimenti dei produttori;
Considerato altresi' che l'attivita' di controllo sperimentale in questione e stata effettuata soltanto dai citati n. 28 consorzi di tutela che avevano presentato richiesta entro la data di emanazione del decreto ministeriale 31 luglio 2003, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto;
Considerato che e' necessario riformare la legge n. 164/1992 per assicurare l'uniformita' del sistema dei controlli e di vigilanza su tutte le produzioni tipiche di qualita' riconosciute a livello comunitario e nazionale definendo disposizioni per l'attivita' di  controllo sulla produzione di tutti i VQPRD italiani lungo tutte lefasi del processo produttivo;
Considerato che, nelle more della riforma, e necessario assicurare un piu' adeguato livello di controllo sulla produzione dei VQPRD italiani;
Ritenuto che, in considerazione del tempo intercorso dall'inizio dell'attivita' di controllo sperimentale in questione e nelle more dell'adozione delle predette disposizioni definitive, e' opportuno riconfermare l'incarico ai consorzi di tutela gia' autorizzati e riaprire il termine per consentire ad altri consorzi di tutela interessati di presentare la domanda per ottenere l'incarico all'attivita' di controllo per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dal decreto ministeriale 21 marzo 2002 e, pertanto, di
superare ii limite temporale previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
Ritenuto di dover individuare una struttura che attui la vigilanza sui consorzi di tutela incaricati al fine di garantire che gli stessi effettuino la loro attivita' nel rispetto dei piani di controllo autorizzati e senza discriminazione tra i vari soggetti immessi nel sistema di controllo;


Decreta:


Art. 1.
1. A decorrere dal 1° novembre 2006 l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita le funzioni di vigilanza sull'attivita' di controllo dei consorzi di tutela. Gli esiti dell'attivita' di vigilanza sono comunicati al Dipartimento dello sviluppo - Direzione generale qualita' dei prodotti agrolimentari per i provvedimenti di competenza.

Art. 2.
1. Nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, i consorzi di tutela possono presentare domande volte ad ottenere l'attribuzione dell'incarico a svolgere l'attivita' di controllo per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dal decreto ministeriale 21 marzo 2002 richiamati nelle premesse.

2. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, sono confermati gli incarichi attribuiti ai consorzi di tutela autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2003.


Il presente decreto sara inviato all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 4 agosto 2006


Il Ministro: De Castro