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Decreto 2 maggio 2006

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva.

 

(GU n. 165 del 18-7-2006)

 



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI


Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68;
Visto il regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 342 del 24 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva;
Visto il regolamento n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 865/04 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria per il 1990 ed in particolare l'art. 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo all'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con legge n. 441/2001, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo Umbro-Toscano;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, convertito con legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»;
Visto il decreto ministeriale n. 31 del 30 gennaio 2006 recante modalita' di attuazione del regolamento (CE) n. 2080/05 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento;

Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005;
Considerta l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento degli operatori del settore oleicolo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa nella seduta del 20 aprile 2006;
Decreta:


Art. 1.
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto - di seguito denominato «Decreto» - disciplina le procedure e le norme di applicazione demandate agli Stati membri, in coerenza con le modalita' ed i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 2153/05, di seguito denominato «Regolamento».

2. In particolare sono fissate le procedure per il riconoscimento egli operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dallo stesso Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 2.
Requisiti per il riconoscimento degli operatori
1. I requisiti ed i criteri da rispettare per il riconoscimento degli operatori sono quelli previsti all'art. 3 del Regolamento, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento gli operatori devono assoggettarsi agli impegni previsti all'art. 4 del Regolamento.
3. Le organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni, nonche' i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state abilitate ad esercitare attivita', di ammasso privato durante le campagne dalla 1998/1999 alla 2004/2005, si considerano riconosciute, sempreche' possiedano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento.
4. Le organizzazioni degli operatori riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 31 del 30 gennaio 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2080/05, si considerano riconosciute, sempreche' possiedano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento.

Art. 3.
Procedure per la verfica dei requisiti e per il riconoscimento degli operatori del settore dell'olio di oliva di cui all'art. 2
1. La richiesta di riconoscimento, mediante domanda a firma del legale rappresentante, e' presentata, ai sensi dagli articoli 3 e 4 del Regolamento, da ciascuna organizzazione di operatori e deve pervenire rispettivamente:
a) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, Ufficio TRAGR V, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, qualora trattasi di Associazioni nazionali di organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 3, lettera c) del Regolamento;

b) alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, qualora trattasi di organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 3, lettere a) e/o b) del Regolamento avente carattere regionale;
c) alla regione o provincia autonoma nel cui territorio e' realizzata la prevalenza dell'attivita' produttiva nel caso di organizzazione di cui alla precedente lettera b) avente carattere interregionale.
2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata dalla sottoindicata documentazione:
a) Certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione;
b) copia dell'atto costitutivo e dei relativo statuto;
c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;

d) certificato antimafia di cui alla legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni, sia per il legale rappresentante che per i componenti dell'organo amministrativo;
e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme;
f) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;
g) dichiarazione della capacita' degli impianti di magazzinaggio di cui dispongono, fornendone la planimetria, e adducendo gli elementi di prova relativi alle condizioni di cui all'art. 3 del Regolamento;
h) relazione illustrativa comprovante l'idoneita' ad espletare le attivita' previste dal Regolamento e dalla normativa nazionale in materia;
i) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini dei rispetto degli Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
l) per le organizzazioni di produttori di cui all'art. 3, lettere a) e/o b) del Regolamento, l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati risultanti dal libro dei soci;

per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, o autocertificazione attestante l'avvenuta produzione nelle cinque precedenti campagne delle quantita' di prodotto effettivamente ottenuto;
m) per le associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 3, lettera c) del Regolamento, i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e la documentazione relativa alla rappresentativita' del 5% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia.
3. Le organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni, nonche' i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state abilitate ad esercitare attivita' di ammasso privato durante le campagne dalla 1998/1999 alla 2004/2005, sono considerate riconosciute ai sensi del Regolamento, mediante autocertificazione, se rispettano i requisiti e gli impegni previsti dagli articoli 3 e 4 del Regolamento.
4. Le organizzazioni di operatori di cui all'art. 2, paragrafo 4, sono considerate riconosciute ai sensi del Regolamento, se rispettano i requisiti e gli impegni previsti dagli articoli 3 e 4 del Regolamento.
5. Le organizzazioni di operatori di cui al precedente paragrafo 4 allegano alla domanda copia del decreto di riconoscimento concesso ai sensi del decreto ministeriale n. 31 del 30 gennaio 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n 2080/05, nonche autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e degli impegni previsti dagli articoli 3 e 4 del Regolamento.

6. Le regioni e le province autonome ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, negli ambiti di rispettiva competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento e dal presente Decreto sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, procedono al riconoscimento. Nel caso di organizzazione a carattere interregionale, la regione o provincia autonoma competente procede al riconoscimento previa acquisizione di parere conforme da parte della regione o provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza.
7. Copia del provvedimento di riconoscimento viene trasmessa all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, via Torino n. 45 - 00184 Roma.
8. I frantoi e le imprese di condizionamento di cui all'art. 3, lettere d) ed e) del Regolamento presentano domanda di riconoscimento all'Organismo pagatore competente secondo le disposizioni ed i termini che sono fissati successivamente con apposita circolare dell'AGEA.
9. Agli operatori riconosciuti e' attribuito dall'Agea un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1 del Regolamento.

Art. 4.
Rifiuto o revoca del riconoscimento
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e l'Organismo pagatore, nelle rispettive competenze, rifiutano o revocano immediatamente il riconoscimento di cui all'art. 4 del Regolamento, nei casi previsti all'art. 5, paragrafo 2, lettera b) dello stesso Regolamento.

Art. 5.
Modalita' di accesso all'ammasso
1. Le modalita' nazionali di partecipazione alle gare indette dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 del Regolamento e diesecuzione dei contratti sono impartite con specifica circolare dell'Agea.

Art. 6.
Comunicazioni
1. L'Agea trasmette, alla Commissione europea le comunicazioni di cui all'art. 6, paragrafi 2 e 3 del Regolamento.
2. Con successivo provvedimento dirigenziale sono stabiliti il sistema di rilevazione dei dati e gli obblighi per la loro comunicazione da parte degli operatori oleicoli interessati ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 del Regolamento.
3. Limitatamente alla campagna 2005/2006 si applicano le disposizioni di cui alle circolari AGEA n. ACIU.2005.619 del 13 ottobre 2005 e n. ACIU.2006.99 del 26 gennaio 2006.

Art. 7.
Controlli
1. I controlli previsti dal Regolamento saranno svolti dall'Organismo pagatore competente.


Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.


Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 311