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Decreto 13 giugno 2006

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

(GU n. 151 del 1-7-2006)



IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Viste le istanze pervenute da parte di alcune Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli operatori del settore dei vini D.O.C.G., intese ad ottenere la proroga del termine per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle preesistenti disposizioni nonche' la semplificazione di taluni adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle nuove fascette;
Ritenuto opportuno, nello spirito della semplificazione del procedimento amministrativo, accogliere le predette istanze e conseguentemente apportare le relative modifiche agli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;
Decreta:


Articolo unico
1. L'art. 7, comma 2, del decreto 8 febbraio 2006, e' sostituito dal seguente testo:
«2. Le stesse Camere di commercio o i Consorzi di tutela sono tenute a comunicare al Ministero con cadenza annuale i quantitativi delle fascette distribuite.».
2. I comma 2 e 3, dell'art. 8 del decreto 8 febbraio 2006 sono sostituiti dal seguente testo:
«2. Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni e' fissato al 31 dicembre 2006».
3. I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette di cui al comma 2, applicate entro il citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle scorte, purche' entro il 15 gennaio 2007 le ditte interessate comunicano all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato con le predette fascette. Entro lo stesso termine del 15 gennaio 2007 le ditte interessate sono tenute a comunicare al predetto ufficio nonche' alle competenti Camere di commercio o Consorzi di tutela i quantitativi di fascette di cui al precedente comma rimaste inutilizzate.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 13 giugno 2006
Il Ministro: De Castro