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 Decreto 12 aprile 2006

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI e XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

 

(GU n. 163 del 15-7-2006- Suppl. Ordinario n.165)
 

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Vista la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la direttiva 92/76/CEE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione n. 2004/522/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
Vista la direttiva n. 2005/16/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Vista la direttiva n. 2005/17/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante;
Vista la direttiva n. 2005/18/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
Vista la direttiva n. 2005/77/CE della Commissione, dell'11 novembre 2005, recante modifica dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Vista la direttiva n. 2006/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Considerata la necessita' di recepire la decisione n. 2004/522/CE e le direttive della Commissione n. 2005/16/CE, n. 2005/17/CE, n. 2005/18/CE, n. 2005/77/CE, n. 2006/14/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 14 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 1° marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.
1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 2.
1. Per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L., di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio puo' essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214. L'etichetta o un altro
documento commerciale deve recare l'indicazione della conformita' dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi seme di Solanum tuberosum L., destinati all'impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.
2. Per le sementi di Helianthus annuus L., di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio puo' essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214.
3. Per le sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., e Phaseolus L., di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 27 e 29, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio puo' essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214.
4. Per le sementi di Medicago sativa L., di cui di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio puo' essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214.

E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive registro n. 3, foglio n. 187

Allegati omessi


 

Nota: Si riporta di seguito l' art. 1. del D.M. 26 settembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 276 del 27.11.2006 (S.O. n. 222):
"Gli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 12 aprile 2006, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto."