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Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005 n.79

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

(GU n. 106 del 9-5-2005)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, relativo al riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2003, n. 264, emanato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che individua le unita' dirigenziali di livello generale ed istituisce l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;
Visti il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
 

Emana
il seguente regolamento:
 

Art. 1.
Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e' organizzato nei due seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari;
b) Dipartimento delle politiche di sviluppo.
2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.
3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attivita' relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».
- Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c)previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d)indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e)previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»: «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio deiMinistri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso.».
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di personale).

1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonche' dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.
2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali che operano alle dirette dipendenze del Ministro.
3. L'ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalita' richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e' attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanita».
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e' autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanita' e' autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' a ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.
8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanita', le sperimentazioni previste dall'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.
9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, e' autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»:
«1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato,secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo
le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e di progressione».
- Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».
- Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, reca «Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, reca «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»:
«2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra' fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;
 c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuita' della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita', differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche' degli articoli 123, 164, da 169 a 179 e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».

Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dall'art. 6 del Trattato di Amsterdam ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209:
«Art. 32. - 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente Trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.».
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 5 (I Dipartimenti). - 1. I Dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai Dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del Dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del Dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del Dipartimento».

Art. 2.
Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari
1. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche economiche di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Il Dipartimento ha competenza, inoltre, in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
2. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di mercato, in sede comunitaria ed internazionale; analisi, monitoraggio e valutazioni d'impatto dei problemi agricoli, internazionali, ai fini della elaborazione della posizione italiana in sede di Unione europea e di organizzazioni internazionali; adempimenti relativi al FEOGA, sezione garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, concernenti la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989; promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle materie di competenza; collaborazione con il Segretario Generale del Comitato
nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successive modificazioni;
b) Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati: trattazione, cura e rappresentanza in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche agroalimentari in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e internazionale e attuazione in sede nazionale nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento dei piani strategici di settore per lo sviluppo delle filiere di trasformazione e commercializzazione; gestione degli strumenti di integrazioni di filiera nonche' degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura; accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, gestione del fondo per il credito peschereccio; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualita' dei prodotti ittici e relativa educazione. Per le funzioni di propria competenza, la
Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.
3. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari assicura il necessario coordinamento delle attivita' delle direzioni generali del dipartimento in funzione del perseguimento di obiettivi di sviluppo per tutti i soggetti delle filiere agricole.


Note all'art. 2:
- Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE, e' pubblicato nella GUCE n. L 388 del 30 dicembre 1989.
- Il regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», e' pubblicato nella GUCE n. L 158 dell'8 luglio 1995.

Art. 3.
Dipartimento delle politiche di sviluppo
1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche strutturali e di sviluppo rurale, sviluppo della qualita' per il settore agricolo e agroalimentare, tutela del consumatore, comunicazione e promozione agroalimentare in ambito nazionale e comunitario; gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); responsabilita' sui servizi generali; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
2. Il Dipartimento cura i rapporti con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'ambito della lotta alle frodi agroalimentari, sulla base degli indirizzi del Ministro.
3. Il Dipartimento e' articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale dello sviluppo rurale: elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche strutturali in sede comunitaria e internazionale e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale e di politica agricola e forestale della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale; risoluzione di problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli osservatori per l'imprenditorialita' giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita'; coordinamento dell'osservatorio per i servizi in agricoltura; indirizzo operativo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche' gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico nazionale; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola, fatte salve le competenze del Ministero delle attivita' produttive;
b) Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari: attivita' legate alla tracciabilita' delle produzioni di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualita'; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione, di agricoltura biologica, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli e agroalimentari, esclusi quelli ittici; certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonche' del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varieta' vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attivita' venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; elaborazione, per quanto di competenza, del Codex alimentarius; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; per le attivita' di controllo nella qualita' delle merci di importazione e di contrasto delle iniziative di concorrenza sleale in agricoltura; gestione degli interventi per il sostegno agli operatori agricoli colpiti da eccezionali avversita' atmosferiche; attivita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
c) Direzione generale per la tutela del consumatore: coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione;
d) Direzione generale dell'amministrazione: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; programmazione e gestione delle attivita' di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali; contrattazione e mobilita'; attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente; attivita' di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.

Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera arbitrale). 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743, del Ministro delle politiche agricole e forestali, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale».
- La legge 8 novembre 1986, n. 752, reca «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».
- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488». - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».
- Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 1 (Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse). - 1. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneita' delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, e' esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarita' delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.
3. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'art. 2».
«Art. 2 (Concessioni per l'esercizio delle scommesse). - 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa' con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;
b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;
c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;
e) garanzia della liberta' di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
f) previsione di modalita' di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a dieci anni;
h) durata di sei anni.
2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa Tris non e' rinnovabile.
4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli ippodromi stessi.
5. L'esercizio della scommessa Tris e' attribuito ad un unico concessionario.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento.
7. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.
8. Se il concessionario e' costituito in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarita'. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.
9. Non e' ammessa la contemporanea titolarita', anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa Tris. E', tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».
«Art. 3 (Decadenza e revoca delle concessioni). - 1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla concessione:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore;
c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'art. 4, comma 4, ed all'art. 6, comma 3;
d) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'art. 4, comma 5, nonche' della normativa tributaria.
2. Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo' concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'art. 2.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle societa' concessionarie ai sensi dell'art. 2359 del codice civile».
«Art. 4 (Scommesse consentite). - 1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.
2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, e' ripartito tra gli scommettitori vincenti.
3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.
4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore.
5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse Tris giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa Tris sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa Tris si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di accettazione e di totalizzazione».
«Art. 5 (Programma ufficiale delle corse). - 1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.
2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e puo' essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
3. Tutta l'attivita' ippica e' riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale».
«Art. 11 (Soluzione delle controversie). - 1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative all'applicazione degli articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.
2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.
3. La decisione della commissione puo' essere impugnata dinanzi all'autorita' giudiziaria.
4. La commissione e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le politiche agricole. La commissione e' nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro e' altresi' nominato, con gli stessi requisiti e modalita', un supplente».
«Art. 12 (Attribuzione dei proventi). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonche' per l'attivita' delle commissioni di cui all'art. 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalita' con particolare riferimento a:
a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;
b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;
c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;
d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;
g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;
h) controllo della regolarita' di tutte le attivita' relative alle corse;
i) promozione dell'attivita' ippica;
l) formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore».
«Art. 13 (Segnale televisivo per la trasmissione delle corse). - 1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali ei
quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalita' stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole».
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»:
«Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta».
- La legge 28 ottobre 1999, n. 410, reca «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari».

Art. 4.
Consiglio nazionale dell'Agricoltura
1. Il Consiglio nazionale dell'Agricoltura e' organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attivita' di alta consulenza, di studio e ricerca.
2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, ed e' composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente, e da venti esperti di comprovata qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di qualificata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attivita'.
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi e equiparati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, comprendente l'eventuale ripartizione dell'attivita' istruttoria in sezioni e la definizione dei relativi ambiti di competenza.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti ai componenti.

Art. 5.
Uffici di diretta collaborazione
1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di coordinamento delle attivita' operative dei Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3.
3. Nell'ambito del Gabinetto opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto didieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica, coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo. L'Ufficio di Gabinetto si avvale del Nucleo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delloStato.
4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto specializzato Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici
sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolganol'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti».
- Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolai, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea».

Art. 6.
Misure transitorie e definizione dell'ordinamento
1. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo
quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva per il personale e di miglioramento nella utilizzazione delle risorse umane, stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la dotazione organica del Ministero e' rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo i dati della tabella A, allegata al presente decreto. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante ai titolari dei due nuovi incarichi dirigenziali di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, ad esclusione degli incarichi dirigenziali di livello generale pressol'Ispettorato centrale repressione frodi e il Corpo forestale dello Stato, e' compensato sopprimendo contestualmente al conferimento presso l'amministrazione quattro posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti alla data del 30 settembre 2004.
3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.
4. Ai fini dell'attuazione delle attivita' di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione della struttura.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi al Ministero, e alla stipula dei relativi contratti.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 5, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla stipula dei relativi contratti.

Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei Dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree Dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi Dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi».
- Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante «Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti»:
«Art. 8 (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione puo' conferire un numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti gia' in servizio presso di essa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo altresi' conto dei concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' dei posti per i quali sono in corso, alla medesima data, altre procedure di conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non puo' conferire un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi gia' banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico e' concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti nell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove non si raggiunga l'accordo, la durata e' pari al predetto limite minimo».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:
«Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di Dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'Amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali».
- Si trascrive il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c)».

Art. 7.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 6

Tabella omessa