AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto



Circolare 28 gennaio 2005, n. 20

 

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalita'.

 

(GU n. 36 del 14-2-2005)

 

 

Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Alle regioni e provincie autonome
All'A.R.T.E.A.
All'A.G.R.E.A.
All'A.V.E.P.A.
All'Organismo pagatore della regione Lombardia
All'Ente Nazionale Risi
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri



A) Premessa.
Il Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
Detto regolamento attua una profonda riforma della politica agricola comune, introducendo tra l'altro l'obbligo per gli agricoltori di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).
In particolare i Criteri di Gestione Obbligatori si riferiscono alla sanita' pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente e al benessere degli animali, mentre l'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non piu' utilizzate a fini di produzione.
Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalita' comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento (CE) n. 1782/2003.
Le modalita' di applicazione degli obblighi di condizionalita' sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione.
In tale contesto normativo il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'art. 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalita' siano definite con apposito decreto miniseriale e che l'Agea e' responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III).
L'elenco degli obblighi e' contenuto nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 5406/St del 13 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 29 dicembre 2004 ed e' consultabile sul sito web http://www.politicheagricole.it/SVILUPPO/home.asp, ove e' anche disponibile uno specifico manuale divulgativo.
Le regioni e province autonome, inoltre, hanno la facolta', all'interno di ogni norma quadro, di dettagliare ulteriormente alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni gia' individuati nel citato decreto ministeriale n. 5406/2004.
In relazione a recenti interpretazioni comunitarie, gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi stabiliti dal citato decreto ministeriale non possono essere piu' vincolanti di quelli gia' previsti nella normativa comunitaria di riferimento.
Nella presente circolare, le indicazioni della commissione sono state tenute in considerazione nella definizione degli indici di verifica e nell'individuazione dei relativi standard minimi per le aziende.
Il decreto ministeriale n. 5406/2004 consta di otto articoli e dei seguenti allegati:
a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005 [art. 4 Regolamento (CE) 1782/03 e allegato III];
b) Allegato 2, recante l'elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali [art. 5 Regolamento (CE) n. 1782/03 e allegato IV].
L'atto in questione, nel confermare la necessita' del rispetto degli obblighi di condizionalita' imposti dalla citata normativa comunitaria stabilisce, all'art. 7, che i Criteri di Gestione Obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Lo stesso decreto ministeriale prevede che l'Agea, in qualita' di autorita' competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, determini con propri provvedimenti, da adottarsi sentiti gli organismi pagatori, i termini e gli aspetti procedurali necessari ai fini del rispetto degli obblighi di condizionalita', nonche' i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli obblighi stessi.
Con la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:
a) la verifica, da parte dell'autorita' di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
b) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell'organismo pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.
Gli agricoltori, infatti, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni cosi' come individuati nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalle Regioni ai sensi del decreto ministeriale n. 1787/2004.
La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sara' graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'art. 41 del citato Regolamento (CE) n. 796/2004 e dettagliati con la presente circolare:
portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che puo' essere limitato all'azienda oppure piu' ampio;
gravita' dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilita' di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito web dell'Agea all'URL: http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm, nonche' nel
portale SIAN all'URL: http://www.sian.it
Le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione alla presente presso gli agricoltori, le associazioni e le organizzazioni professionali.


B) «Campi di condizionalita», indici di verifica, graduazioni e meccanismi di calcolo.
1. Definizione dei «campi di condizionalita».
2. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione.
3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.
1. Definizione dei «campi di condizionalita».
La normativa comunitaria prevede l'applicazione delle sanzioni per «campo di condizionalita».
I campi di condizionalita' validi per l'anno 2005, per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:
Allegato III - Regolamento n. 1782/2003
Criteri di gestione obbligatori
1. - Ambiente:
Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. - Sanita' pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali:
Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Atto A7 - Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
Atto A8 - Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97.
Gli atti «A1» - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e «A5» - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche fanno parte della c.d. «Rete Natura 2000».
Allegato IV - Regolamento n. 1782/2003
Buone condizioni agronomiche e ambientali
3. - Elenco degli obiettivi e delle norme:
Obiettivo 1: erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee:
Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
Obiettivo 2: sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche:
Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali;
Obiettivo 3: struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate:
Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;
Obiettivo 4: livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat:
Norma 4.1: protezione del pascolo permanente;
Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
Norma 4.3: manutenzione degli oliveti;
Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell'azienda agricola saranno raggruppati per i tre campi di condizionalita' e successivamente, in caso di violazioni riscontrate, saranno calcolate le riduzioni per ogni singolo campo.
La riduzione totale sara' la somma delle tre riduzioni cosi' ottenute.
2. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione.
Nel presente capitolo vengono descritti, per ogni atto o norma relativi ai singoli campi di condizionalita', applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005, la base giuridica nazionale di recepimento dell'atto o norma, la descrizione degli impegni a carico dell'agricoltore nonche' gli indici di verifica per ogni criterio di condizionalita' applicabile all'atto o norma medesimi. Sono anche indicati gli interventi correttivi che l'agricoltore
puo' essere chiamato a realizzare per mitigare gli effetti della violazione ed i livelli d'infrazione entro i quali l'agricoltore viene ammonito (segnalazione) senza che sia applicata una sanzione.
Elenco dei criteri di gestione obbligatori
Campo di condizionalita': Ambiente
Atto A1 - Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva n. 79/409/CEE);
Atto A5 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva n. 92/43/CEE) Rete «NATURA 2000».
Base giuridica (Recepimento Direttiva n. 79/409/CEE).
Legge 11 febbraio 1992, n 157, e successive modifiche ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357, e successive modifiche ed integrazioni.
Decreto ministeriale 3 aprile 2000, contenente l'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva n. 92/43, e successive modifiche ed integrazioni.
Base giuridica (Recepimento Direttiva n. 92/43/CEE).
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992), e successive modifiche e integrazioni, articoli 1 e seguenti.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» (supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).
L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva n. 92/43 e' stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2000, n. 130 e successive modifiche).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002).
A norma dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 5406/04, in assenza di provvedimenti delle regioni e province autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale stesso.
Atto A2 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Base giuridica (Recepimento).
Decreto legislativo 11 maggio 1999, n 152, articoli 28-30.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n 258.
Descrizione degli impegni.
A 2.1. Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose della tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999.
A 2.2. Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.
Elemento di verifica.
Presenza/Assenza dell'autorizzazione.
Rispetto valori limite di emissione come specificato nella tabella 5, allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999.
Indici di verifica.
Portata (impatto) - presenza/assenza dell'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 152/1999.
Caratteristica: presenza/assenza di autorizzazione per un'azienda con un'attivita' agroindustriale produttrice di acque reflue non assimilabili a quelle prodotte in ambito domestico e per aziende con attivita' zootecnica produttrice acque reflue non assimilabili a quelle prodotte in ambito domestico.
Classi violazione:
basso: livello di produzione di unita' di azoto per ettaro compreso tra 340 kg e 500 kg;
medio: livello di produzione di unita' di azoto per ettaro compreso superiore a 500 kg;
alto: livello di produzione di unita' di azoto per ettaro compreso superiore a 500 kg e presenza di attivita' agroindustriale.
Gravita' (rilevanza) - gravita' della violazione in relazione alle caratteristiche aziendali ed al relativo rischio di inquinamento delle acque sotterranee.
Caratteristica: caratteristiche aziendali in relazione al rischio d'inquinamento delle acque sotterranee.
Classi violazione:
basso: presenza in azienda di un allevamento zootecnico con scarichi non assimilabili a quelli domestici (ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999);
medio: presenza in azienda di un'attivita' agroindustriale produttrice di acque reflue non assimilabili a quelle prodotte in ambito domestico (ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999);
alto: presenza contemporanea in azienda dei due elementi di cui ai due punti precedenti.
Durata (durata dell'effetto).
Intervento correttivo: non previsto.
Gravita' della violazione: presenza di violazione all'interno di zone codificate come vulnerabili ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
Atto A3 - Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Base giuridica (Recepimento).
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 3.
Descrizione degli impegni.
L'agricoltore che utilizza fanghi propri deve rispettare l'art. 3 del decreto legislativo n. 99/1992, ovvero, nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi, deve avere idonea documentazione che attesti il rispetto dei parametri e della autorizzazioni previste dal citato art. 3 del decreto legislativo n. 99/1992.
A3. 1 - Utilizzo di fanghi aventi le seguenti caratteristiche:
A3 1.a) sono stati sottoposti a trattamento;
A3 1.b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
A3 1.c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale e superiori ai valori limite fissati.
A3. 2 - Rispetto dei quantitativi limite nel triennio per l'applicazione dei fanghi su e/o nei terreni:
A3 2.a) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca, nei suoli con capacita' di scambio cationico (C.S.C.) superiore a 15 meq/100 g e pH compreso tra 6,0 e 7,5;
A3 2.b) dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei suoli con pH compreso tra 5 e 6 o C.S.C. compreso tra 8 e 15;
A3 2.c) dosi non superiori a 22,5 t/ha di sostanza secca nei suoli con pH superiore a 7,5;
A3 2.d) dosi non superiori a 3 volte quelle indicate nei precedenti punti A3. 2.a), 2.b e 2.c) di sostanza secca per i fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.
A3. 3 - Autorizzazione da parte della regione o ente delegato (provincia).
A3. 4 - Notifica dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno dieci giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, al CAA di appartenenza ed al Servizio tecnico di AGEA. In caso di azienda non appartenente a nessun CAA, detta comunicazione dovra' pervenire con pari anticipo direttamente al Servizio tecnico di AGEA.
La notifica deve contenere:
a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B;
c) l'identificazione delle particelle catastali e della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A.
A3. 5 - Divieto di utilizzazione dei fanghi che siano considerati rifiuti pericolosi ai sensi della Direttiva n. 91/689/CEE e dell'elenco dei rifiuti adottato con decisione del Consiglio 2000/532/CE modificato da ultimo con decisione n. 2001/573/CE .
A3. 6 - Divieto di utilizzazione dei fanghi, che non abbiano i requisiti di cui al precedente punto A3. 1), nei seguenti terreni:
A3. 6.a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
A3. 6.b) con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
A3. 6.c) con pH minore di 5;
A3. 6.d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
A3. 6.e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
A3. 6.f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
A3. 6.g) quando e' in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
A3. 6.h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.
A3. 6.i) e' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.
Indici di verifica.
Portata (impatto) - smaltimento dei fanghi contravvenendo alle disposizioni del decreto legislativo.
Caratteristica: % di superficie utilizzata per lo smaltimento.
Classi violazione:
segnalazione (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 1% ;
basso: tra 1 e 5% SAU aziendale;
medio: tra 5 e 20%;
alto: oltre 20%.
Gravita' (rilevanza) - gravita' della violazione in relazione all'assenza della documentazione richiesta, del mancato rispetto degli impegni.
Caratteristica: assenza delle necessarie certificazioni e utilizzo di superfici non consentite.
Parametri di valutazione:
assenza certificazione provenienza fanghi;
presenza di sostanze presenti nei fanghi in concentrazioni non consentite nelle analisi certificate dall'autorita' competente;
assenza o mancata compilazione del registro di spandimento dei fanghi;
assenza di notifica alle autorita' competenti e/o dell'autorizzazione per lo smaltimento.
utilizzazione dell'area di spandimento per pascolamento o raccolta di foraggi entro tre settimane dall'avvenuto spandimento;
utilizzazione dei fanghi, che non abbiano i requisiti di cui al precedente punto A3. 1), nei terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.
Classi violazione:
basso: un solo parametro presente;
medio: due parametri presenti;
alto: tre o piu' parametri presenti.
Durata (durata dell'effetto).
Intervento correttivo: solo nei casi di problemi di natura esclusivamente amministrativa (assenza di documenti, mancanza di certificazioni, ecc.). In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 41 del Regolamento (CE) 796/04 o di utilizzo di superfici non ammesse, il ravvedimento non viene previsto.
Gravita' della violazione: utilizzo per lo spandimento di superfici agricole con colture in atto (comprese le foraggere).
Atto A4 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Base giuridica (Recepimento).
Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (supplemento ordinario n. 101/L Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999).
Art. 2, lettera ii), decreto legislativo n. 152/1999, definizione di «zone vulnerabili».
Art. 19 decreto legislativo n. 152/1999, «zone vulnerabili da nitrati di origine agricola».
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:
sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle regioni e delle province autonome:
Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002;
Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003;
Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003;
Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004;
Marche: decreto direttoriale n. 10/TAM del 10 settembre 2003;
Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002;
Sicilia: D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003;
Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell'8 ottobre 2003;
Umbria: D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002;
Umbria: D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003;
Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003.
Art. 4.1 dell'Allegato I al decreto legislativo n. 152/99,
«Organizzazione del monitoraggio».
Decreto ministeriale 19 aprile 1999, «Approvazione del codice di buona pratica agricola» (supplemento ordinario n. 86 Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).
A norma dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 5406/04, in assenza di provvedimenti delle regioni e province autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale.
Indici di verifica (inerenti gli impegni previsti dal codice di buona pratica agricola nazionale, di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1999, nel caso di aree vulnerabili prive dei piani di azione redatti dalle regioni e province autonome).
Portata (impatto) - violazione delle norme previste nel codice di buona pratica agricola nazionale.
Caratteristica: percentuale di superficie aziendale soggetta a violazione.
Classi violazione: segnalazione (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 1%:
basso: tra 1 e 5% SAU aziendale;
medio: tra 5 e 20%;
alto: oltre 20%.
Gravita' (rilevanza) - gravita' della violazione in relazione alle caratteristiche aziendali ed al relativo rischio di inquinamento delle acque da nitrati.
Caratteristica: verifica attraverso controllo oggettivo e/o documentale (registro di stalla; registro delle operazioni colturali di spandimento dei reflui e dei fertilizzanti, ove esistente).
Parametri di valutazione:
mancato rispetto delle azioni di salvaguardia previste per l'applicazione dei fertilizzanti ai terreni (in pendenza, saturi d'acqua, inondati, gelati o innevati; adiacenti ai corsi d'acqua);
omessa elaborazione del piano di fertilizzazione azotata;
mancato rispetto, a norma del decreto legislativo n. 152/1999, del limite annuale di apporto azotato al terreno di 170 Kg per ettaro, a seguito dello spandimento di effluenti zootecnici, compreso quello depositato dagli stessi animali;
reflui zootecnici: mancato rispetto dei periodi idonei allo spandimento sulle superfici aziendali;
mancato mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte dal CBPA) nei terreni diversi da quelli ritirati dalla produzione (per i quali e' gia' prevista la norma di BCAA n. 4,2).
Classi violazione:
basso: fino a due parametri presenti;
medio: da tre a quattro parametri presenti;
alto: cinque o piu' parametri presenti.
Durata (durata dell'effetto).
Intervento correttivo: redazione del piano di fertilizzazione azotata; adeguamento delle caratteristiche degli stoccaggi per effluenti; realizzazione/ripristino della copertura vegetale, ove pertinente.
Gravita' della violazione: reflui zootecnici: mancato rispetto delle caratteristiche degli stoccaggi per effluenti (presenza di una capacita' di stoccaggio sottodimensionata rispetto all'allevamento; strutture di stoccaggio non stagne con conseguente percolazione nel terreno dei reflui).
«Campo di condizionalita» sanita' pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali
Atto A6 - Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali.
Atto A7 - Regolamento n. 2629/97 (abrogato dal n. 911/2004) che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento n. 820/97 (abrogato dal Regolamento n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
Atto A8 - Regolamento n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento n. 820/97.
Base giuridica (Recepimento).
Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 - Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.
Decreto ministeriale 7 giugno 2002 - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina.
Descrizione degli impegni.
A.6. 1.a) Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro venti giorni dall'inizio attivita';
A.6. 1.b) Comunicazione opzione su modalita' di registrazione degli animali:
direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
A.6. 1.c) Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda;
A.6. 2.a) Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
A.6. 2.b) Effettuazione della marcatura dei bovini entro venti giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, entro venti giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997, in caso di allontanamento dall'azienda in cui sono nati. Presenza di marcatura su tutti gli animali provenienti dai nuovi dieci Stati Membri, movimentati successivamente alla data del 1° maggio 2004 (data di adesione all'UE);
A.6. 2.c) Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa;
A.6. 2.d) Aggiornamento del registro aziendale entro tre giorni dall'identificazione;
A.6. 2.e) Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio entro sette giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
A.6. 2.f) Registrazione diretta delle nascite in BDN e conservazione cedola identificativa;
A.6. 2.g) Rilascio e vidimazione, da parte del Servizio veterinario, del passaporto;
A.6. 2.h) Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali smarrimenti di marchi auricolari e passaporti;
A.6. 2.i) Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al Servizio veterinario competente per territorio, entro sette giorni dall'introduzione in allevamento, copia del passaporto del Paese di origine dell'animale, per l'iscrizione in anagrafe;
A.6. 3. Aggiornamento del registro di stalla entro tre giorni e comunicazione alla BDN, entro sette giorni, degli eventi (nascite, morti, movimentazioni, ingressi e uscite);
A.6. 4.a) Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'A.S.L., in caso di decesso in azienda, entro sette giorni;
A.6. 4.b) Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
A.6. 4.c) Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprieta' sul retro del passaporto e aggiornamento entro tre giorni del registro di stalla;
A.6. 4.d) Comunicazione delle variazioni entro sette giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario;
A.6. 5.a) Richiesta all'A.S.L. del modello 4;
A.6. 5.b) Compilazione del modello 4;
A.6. 5.c) Aggiornamento del registro di stalla entro tre giorni;
A.6. 5.d) Comunicazione delle variazioni entro sette giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al servizio veterinario.
Indici di verifica.
Portata (impatto) - rilevanza delle violazioni alla norma nazionale.
Caratteristica: numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in percentuale sul totale dei capi [(n. capi totali - n. capi conformi)/ n. capi totali x 100].
Classi violazione:
segnalazione (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati in BDN inferiore al 1%;
basso: tra 1 e 5% dei capi non conformi sul totale;
medio: tra 6 e 20%;
alto: oltre 20%.
Gravita' (rilevanza) - gravita' della violazione in relazione all'assenza della documentazione richiesta e alla registrazione in BDN.
Caratteristica: registrazione dell'azienda e dei capi in BDN.
Parametri di valutazione:
registro di stalla non conforme (impegno A. 6. 2.d);
presenza di capi senza passaporto e/o marche auricolari e/o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la provenienza e dati identificativi (impegni A.6. 2.a) - b) - c);
presenza di capi non registrati in BDN (impegno A.6. 2.f), A.6.3.);
mancata registrazione azienda in BDN [A.6. 1.a) - b)].
Classi violazione:
basso: un solo parametro presente;
medio: due parametri presenti;
alto: tre o piu' parametri presenti.
Durata (durata dell'effetto).
Intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marchiatura dei capi.
Gravita' della violazione: presenza di oltre il 50% di capi non conformi.
Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Obiettivo 1: erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee.
Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.
Descrizione della norma e degli adempimenti
(da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n 5406 del 13 dicembre 2004.
La norma prevede l'esecuzione di solchi acquai temporanei con andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza e con distanza tra loro, misurata sulla perpendicolare, non superiore a
80 m.
Indici di verifica.
Portata (impatto) - assolcatura non conforme alle prescrizioni della norma con contemporanea presenza di effetti erosivi.
Caratteristica: estensione del fenomeno erosivo (in % della superficie oggetto della norma).
Classi violazione:
segnalazione (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 5%;
basso: tra 5 e 20%;
medio: generalizzato > 20%;
alto: fenomeno che ha prodotto effetti al di fuori dell'azienda.
Gravita' (rilevanza) - gravita' del fenomeno erosivo.
Caratteristica: gravita' del fenomeno erosivo ed effetti sulla coltivazione in atto.
Parametri di valutazione:
presenza di fenomeni franosi;
dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima
larghezza superiore a 30 cm;
assenza totale di solchi acquai;
presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo (si/no).
Classi violazione:
basso: un solo parametro presente;
medio: due parametri presenti;
alto: tre o piu' parametri presenti.
Durata (durata dell'effetto).
Intervento correttivo: nessun intervento previsto.
Gravita' del fenomeno: superficie soggetta a fenomeni erosivi superiore al 50% della superficie oggetto della norma.
Obiettivo 2: Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche.
Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali.
Descrizione della norma e degli adempimenti (da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
La presente norma si applica alle superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del 13 dicembre 2004.
La norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.
Indici di verifica.
Portata (impatto) - presenza di aree oggetto di bruciatura delle stoppie o dei residui vegetali.
Caratteristica: estensione della superficie dell'appezzamento della quale sono stati bruciati i residui colturali (in % della superficie oggetto della norma).
Classi violazione:
segnalazione (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 5%;
basso: tra 5 e 20%;
medio: generalizzato > 20%;
alto: fenomeno che ha prodotto effetti al di fuori dell'azienda.
Gravita' (rilevanza) - gravita' del fenomeno.
Caratteristica: quantita/qualita' di sostanza organica sottratta
(cfr. Allegato 2 - Norma 2.2).
Classi violazione:
basso: bruciatura di residui dei cereali a paglia;
medio: bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici;
alto: bruciatura di residui delle foraggere, set-aside, e terreni disattivati.
Durata (durata dell'effetto).
Intervento correttivo: concimazione organica; sovescio; altre pratiche volte al ripristino della sostanza organica perduta a seguito della bruciatura delle stoppi e dei residui.
Gravita' del fenomeno: superficie soggetta alla bruciatura superiore al 50% della superficie oggetto della norma.
Obiettivo 3: Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate.
Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.
Descrizione della norma e degli adempimenti
(da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del
13 dicembre 2004.
La presente norma stabilisce che gli agricoltori debbano mantenere efficiente la rete di sgrondo per il rapido deflusso delle acque superficiali.
La manutenzione della rete di sgrondo prevede:
la ripulitura delle scoline e dei canali collettori (effettuata nel rispetto di quanto riportato nella norma 4.4);
l'effettuazione di sistemazioni del terreno (baulatura) per migliorare il deflusso dell'acqua in eccesso.
Indici di verifica.
Portata (impatto) - rete di sgrondo assente o inefficiente con contemporanea presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale.
Caratteristica: estensione del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale (in % della superficie oggetto della norma).
Classi violazione:
segnalazione (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 5%;
basso: tra 5% e 20%;
medio: tra 21 e 50%;
alto: > 50%.
Gravita' (rilevanza) - gravita' dei fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale.
Caratteristica: livello di inefficienza della rete di sgrondo.
Parametri di valutazione:
scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste);
canali collettori non manutenuti;
assenza di sistemazioni del terreno (baulature).
Classi violazione:
basso: un solo parametro presente;
medio: due parametri presenti;
alto: tutti i parametri presenti.
Durata (durata dell'effetto).
Intervento correttivo: nessun intervento previsto.
Gravita' del fenomeno: superficie soggetta a fenomeni di ristagno superiore al 75% della superficie oggetto della norma.
Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat.
Norma 4.1: protezione del pascolo permanente.
Descrizione della norma e degli adempimenti
(da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera c), del comma 3 dell'art. 2 del decreto Ministeriale n 5406 del 13 dicembre 2004: pascoli permanenti, come definiti nell'art. 2, n. (2) del Regolamento (CE) n. 796/04 e dichiarati a pascolo dai produttori fino al 31 dicembre 2004.
La norma prevede:
a) il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art. 4 del Regolamento (CE) 796/04;
b) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
Indici di verifica.
Portata (impatto) - presenza di pascolo permanente convertito a seminativo o danneggiato a causa di lavorazioni non permesse.
Caratteristica: incidenza delle porzioni di terreno convertito ad altri usi e/o per il quale il cotico erboso sia stato rimosso o danneggiato (in % della superficie oggetto della norma).
Classi violazione:
segnalazione (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 5%;
basso: tra 5% e 20%;
medio: tra 20 e 50%;
alto: > 50%.
Gravita' (rilevanza) - violazioni ai comportamenti previsti dalla norma.
Parametri di valutazione:
presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo;
presenza di cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;
presenza di cotico erboso rimosso o danneggiato da un livello eccessivo di pascolamento.
Classi violazione:
basso: un solo parametro presente;
medio: due parametri presenti;
alto: tutti i parametri presenti.
Durata (durata dell'effetto).
Intervento correttivo: ripristino del pascolo eliminato o danneggiato (anche su altre porzioni di terreno a seminativo).
Gravita' del fenomeno: superficie a pascolo soggetta a degrado, danneggiamento o conversione superiore al 75% della superficie oggetto della norma.
Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
Descrizione della norma e degli adempimenti
(da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera b), del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del 13 dicembre 2004.
La norma prevede:
a) presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno 1;
b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti (pari ad almeno una l'anno), al fine di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi in particolare nelle condizioni di siccita' ed evitare la diffusione di infestanti;
c) l'individuazione di periodi in cui sono vietate le operazioni di sfalcio, distinguendoli in funzione dell'appartenenza dei terreni alle aree individuate ai sensi delle Direttive ambientali (n. 79/409/CEE «Uccelli» e n. 92/43/CEE «Habitat»).
Indici di verifica.
Portata (impatto) - violazioni ai comportamenti previsti dalla norma.
Caratteristica: incidenza delle porzioni di terreno con presenza di violazioni alla norma (in % della superficie oggetto della norma).
Classi violazione:
segnalazione (cfr. art. 41, lettera a) del 796/04): inferiore al 5%;
basso: tra 5% e 20%;
medio: tra 20 e 50%;
alto: > 50%.
Gravita' (rilevanza) - violazioni ai comportamenti previsti dalla norma.
Parametri di valutazione:
assenza di copertura vegetale durante il periodo autunnale - invernale;
esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;
presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma2;
sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati.
Classi violazione:
basso: un solo parametro presente;
medio: due parametri presenti;
alto: tre o piu' parametri presenti.
Durata (durata dell'effetto).
Intervento correttivo: nessun intervento previsto.
Gravita' del fenomeno: violazione effettuata all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE «Uccelli» e n. 92/43/CEE «Habitat»;
Norma 4.3: manutenzione degli oliveti.
Descrizione della norma e degli adempimenti
(da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera d), del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del 13 dicembre 2004: oliveti.
La norma prevede: l'attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, con potatura almeno una volta ogni cinque anni.
Indici di verifica.
Portata (impatto) - presenza di violazioni della norma sulla superficie dell'oliveto.
Caratteristica: estensione del fenomeno di degrado dell'oliveto (in % della superficie oggetto della norma).
Classi violazione:
segnalazione (cfr. art. 41, lettera a), del n. 796/2004):
inferiore al 5%;
basso: tra 5% e 20%;
medio: tra 20 e 50%;
alto: > 50%.
Gravita' (rilevanza) - assenza di un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, con evidente stato di degrado dell'oliveto.
Parametri di valutazione:
assenza della potatura quinquennale;
presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;
presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante all'interno dell'oliveto 3.
Classi violazione:
basso: un solo parametro presente;
medio: due parametri presenti;
alto: tutti i parametri presenti.
Durata (durata dell'effetto).
Intervento correttivo: potatura dell'oliveto; eliminazione della vegetazione infestante; spollonatura.
Gravita' del fenomeno: superficie dell'oliveto soggetta a fenomeni di degrado superiore al 75% della superficie oggetto della norma;
Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
Descrizione della norma e degli adempimenti
(da Allegato 2 decreto ministeriale n. 5406/2004)
La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e), del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5406 del 13 dicembre 2004: qualsiasi superficie dell'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti.
La norma prevede:
a) il divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
b) nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.
Gli elementi ed i parametri di portata, gravita' e durata saranno evidenziati successivamente all'identificazione dei provvedimenti regionali di attuazione, relativamente alle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.
In assenza degli attesi provvedimenti regionali, le violazioni alla presente norma sono definite, in termini semplificati, come segue:
Indici di verifica.
Portata (impatto) - presenza di violazioni della norma sulla superficie aziendale.
Classi violazione:
basso: terrazze danneggiate;
medio: terrazze parzialmente eliminate;
alto: terrazze totalmente eliminate.
Gli elementi di gravita' e durata saranno determinati in maniera proporzionale a quello di portata.
3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.
Il meccanismo di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni ed alle norme della condizionalita' e' determinato in funzione di quanto riportato nel Regolamento CE n. 1782/03, art. 6 e Regolamento CE n. 796/04, art. 65, e seguenti.
Impostazione metodologica per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni:
per ogni atto e norma di un dato campo di condizionalita' in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sul rapporto di controllo l'entita' (bassa = 1; media = 3;
alta = 5) dell'infrazione in termini di portata, gravita' e durata (cfr. indici di verifica);
perche' possano essere applicate delle riduzioni in presenza di una violazione vengono rilevati congiuntamente tutti e tre gli indici di verifica (portata, gravita' e durata), partendo sempre dalla registrazione della «portata», che rappresenta il parametro iniziale della procedura di valutazione dell'entita' della violazione e della conseguente determinazione delle riduzioni. Infatti, laddove la portata sia nulla, non si da' luogo alla quantificazione degli altri due indici di gravita' e durata ne' all'applicazione di riduzioni;
una volta quantificati i tre indici per ogni atto o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio «ponderato» (che sara' necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
quindi per ciascun campo di condizionalita' si sommano i punteggi «ponderati» ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo cosi' ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalita';
in seguito, rispetto a delle griglie di valutazione proprie per ogni campo di condizionalita', si verifica in quale delle tre classi di punteggio, corrispondenti alle tre aliquote di riduzione (1%-3%-5%), si colloca il punteggio totale ottenuto in precedenza e si applica la relativa riduzione riferita a quel campo di condizionalita'.
Infine, si procede alla sommatoria delle aliquote parziali di riduzione ottenute per ciascun campo di condizionalita' pervenendo cosi' alla riduzione complessiva.
Segnalazione: qualora, a seguito di un controllo, il livello di violazione riscontrato sia inferiore ad un livello minimo, la portata e' considerata nulla e l'azienda non viene sanzionata. Essa riceve pero' una segnalazione, che e' valida per il calcolo delle sanzioni relative alle violazioni reiterate (vedi punto successivo). La segnalazione deve essere intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda rispetto a comportamenti non conformi alle norme.
Reiterazione: nel caso in cui, per una norma o atto, sia riscontrata una violazione due o piu' volte nei termini temporali stabiliti dal Regolamento (CE) 796/04, il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato fattore tre, come mostrato nell'esempio seguente.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 5406/2004, gli Organismi pagatori, nella loro qualita' di autorita' di controllo competente, definiscono con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i termini relativi per la regolarizzazione. Gli Organismi pagatori determinano quindi: le infrazioni per le quali e' possibile intervenire a correzione degli effetti, quali siano gli interventi
correttivi possibili, le modalita' ed i tempi della loro realizzazione.
In sede di controllo della condizionalita', saranno registrate nel verbale d'incontro: la prescrizione degli interventi correttivi, l'adesione esplicita dell'agricoltore, i termini e i tempi di realizzazione e le modalita' di controllo dell'esecuzione degli interventi stessi.
Nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o piu' norme violate, la sanzione relativa viene sospesa e comminata nella corretta misura solo a seguito del controllo sull'esecuzione degli interventi correttivi stessi. In caso non sia possibile eseguire i controlli prima del termine dei pagamenti degli aiuti diretti, gli importi relativi alle sanzioni saranno recuperate ai sensi di quanto disposto dal Regolamento n. 796/2004, art. 10.
Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalita'
I Regolamenti comunitari citati stabiliscono una differenza nell'applicazione delle sanzioni, in funzione delle cause di determinazione delle violazioni.
Nei Regolamenti viene stabilita una linea di demarcazione netta tra violazioni commesse per negligenza e violazioni commesse intenzionalmente.
NEGLIGENZA
Le violazioni commesse per la prima volta sono considerate come causate da negligenza.
Per calcolare la riduzione da applicare per ciascun campo di condizionalita' si fa riferimento alle seguenti griglie4:
Griglia A - Campo di condizionalita' «CGO - ambiente»

 

=====================================================================
Classi di punteggio totale|Riduzione singolo campo di condizionalita'
=====================================================================
A. I - Da 1,00 a 3,99     |                    1%
A. II - Da 4,00 a 8,00    |                    3%
A. III - Sopra a 8,00     |                    5%
 
Griglia B - Campo di condizionalita' «CGO - sanita' pubblica e salute
   degli animali; identificazione e registrazione degli animali».
 
=====================================================================
Classi di punteggio totale|Riduzione singolo campo di condizionalita'
=====================================================================
B. I - Da 1,00 a 1,99     |                    1%
B. II - Da 2,00 a 4,00    |                    3%
B. III - Sopra a 4,00     |                    5%
 
             Griglia C - Campo di condizionalita' «BCAA»
 
=====================================================================
Classi di punteggio totale|Riduzione singolo campo di condizionalita'
=====================================================================
C. I - Da 1,00 a 7,99     |                    1%
C. II - Da 8,00 a 16,00   |                    3%
C. III - Sopra a 16,00    |                    5%


Esempio.
Si consideri l'imprenditore agricolo XXXX, conduttore di un azienda zootecnica, tenuto al rispetto dei seguenti campi di condizionalita' e dei rispettivi atti e norme (cfr. allegati 1 e 2 al decreto ministeriale n. 5406):
Campo di condizionalita' «CGO - ambiente»: Atti A2 e A3;
Campo di condizionalita' «CGO - sanita' pubblica»: Atti A6/A7/A8;
Campo di condizionalita' «BCAA»: Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4.

Tabella omessa


Le percentuali di riduzione cosi' definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'art. 2, lettera d) del Regolamento CE n. 1782/03, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui e' avvenuto l'accertamento, secondo quanto disposto dagli articoli 66 e 71 del
Regolamento n. 796/04.
Ai sensi dell'art. 66 del Regolamento n. 796/04, paragrafi 1, 2 e 3, la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza non puo' superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti, cosi' come definiti piu' sopra.
Segnalazione.
In caso di violazione con portata inferiore ad una soglia stabilita, nei casi in cui essa e' prevista, l'agricoltore e' soggetto a semplice segnalazione della violazione, senza che la sia applicata alcuna sanzione per la violazione segnalata.
L'applicazione della segnalazione e' consentita solo in caso di violazione non reiterata.
La segnalazione e' comunque considerata come violazione ai sensi di quanto disposto per la gestione della reiterazione ed intenzionalita', cosi' come definito nel punto successivo.
REITERAZIONE ED INTENZIONALITA'
Si ha reiterazione dell'infrazione quando la medesima norma o impegno viene infranta piu' volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Regolamento CE 796/04, art. 66, paragrafo 4), oppure l'agricoltore violi la stessa norma od impegno dopo aver ricevuto una segnalazione.
Prima reiterazione.
La prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalita', dal 5% al 15% e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).
Esempio.
Si consideri ancora l'imprenditore agricolo XXXX di cui all'esempio precedente, sottoposto a nuova verifica nel corso dell'anno successivo al primo controllo.
La sua situazione aziendale e' immutata, pertanto egli e' tenuto al rispetto delle stesse norme ed impegni verificate in precedenza:
Campo di condizionalita' «CGO - ambiente»: Atti A2 e A3;
Campo di condizionalita' «CGO - sanita' pubblica»: Atti A6/A7/A8;
Campo di condizionalita' «BCAA»: Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4.
Gli esiti del controllo sono i seguenti:

Tabella omessa
 

Campo di condizionalità {CGO - ambiente}:         1% x 3 = 3% con reiterazione
 
Campo di condizionalità {CGO - sanità pubblica}:  0% =     0%
 
Campo di condizionalità {BCAA}:                   3% x 3 = 9% con reiterazione
 
Riduzione complessiva: (all'interno del 15% massimo)      12%


Nella tabella, gli atti o le norme gia' violate in precedenza sono in neretto.
Come si puo' vedere, la reiterazione ha il suo effetto sul campo di condizionalita' nel quale e' contenuta la norma oggetto di violazione ripetuta.
L'esito del campo di condizionalita', dopo l'applicazione delle griglie di valutazione sopra riportate, e' quindi moltiplicato per un fattore 3.
La riduzione complessiva e' il totale delle riduzioni risultanti dai campi di condizionalita' di cui e' previsto il controllo, entro il limite del 15% (che nel caso di esempio non viene raggiunto).
Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sara' comunque del 15% ma l'agricoltore sara' soggetto ad un «warning» (ammonizione), che lo avverte che
eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'anno successivo saranno considerate intenzionali.
Seconda reiterazione.
La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).
Anche in questo caso il limite massimo di sanzione applicabile e' il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla sanzione massima sara' associata l'ammonizione descritta piu' sopra.
Intenzionalita'.
Si considera intenzionale l'infrazione rilevata per la terza volta nel corso dei due anni successivi al riscontro della seconda reiterazione.
Il tetto massimo delle riduzioni applicabili, in caso di intenzionalita', e' innalzato al 20% e, in casi particolarmente gravi, portato fino al 100%.
In caso la violazione sia direttamente legata ad uno o piu' ambiti di pagamenti diretti, la rilevazione della violazione classificata come intenzionale puo' causare l'esclusione per uno o piu' anni dagli stessi pagamenti.

Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore dell'area coordinamento: Nanni

1 eccetto la pratica del sovescio, se viene comunque garantita la copertura del periodo autunnale - invernale.
2 eccetto le colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica, ai sensi della lettera e), art. 1, decreto ministeriale MiPAF 7 marzo 2002.
3 e' chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi forma di consociazione.
4 Le classi di punteggio sono state costruite fissando degli intervalli tarati sulla opportunita' di far ricadere nella classe II mediana (riduzione del 3%) , a norma del regolamento (cfr. art. 66, Regolamento n. 796/2004), la maggior frequenza (50% in media) dei punteggi totali stimati per violazioni riscontrabili in ogni campo di condizionalita', rimettendo i casi meno frequenti, che si discostano dalla norma, alla classe I (riduzione dell'1%) e alla classe III (riduzione del 5%). I punteggi totali riscontrabili per ogni violazione possono essere compresi tra 1,00-5,00; pertanto l'intervallo che abbraccia il 50% dei casi in media verificabili per una singola infrazione sara' compreso fra 2-4 intorno al parametro 3,00 mediano, mentre le altre classi includeranno i punteggi tra 1-1,99 (classe I) e quelli fra 4,01-5,00 (classe III). Questi intervalli sono stati assunti nel caso del campo di condizionalita' «Sanita' pubblica» - Griglia B - in quanto i tre atti che lo compongono sono considerati, da regolamento, come un unico atto. Nel caso del campo di condizionalita' «Ambiente» - Griglia A - le classi di punteggio iniziali sono state moltiplicate per 2, considerando che la maggior parte delle aziende debba in media rispettare due atti sui cinque ivi previsti. Nel caso del campo di condizionalita' «Buone condizioni agronomiche e ambientali» - Griglia C - le classi di punteggio iniziali sono state moltiplicate per 4, nella previsione che la maggior parte delle aziende debba, in media, rispettare quattro norme sulle sette ivi previste.