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Regione Lombardia. Legge Regionale n. 4 del 23-03-2004

Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali. 

(B.U.R. Lombardia n.13 del 26-3-2004 - S.O. n.1)


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale 

ARTICOLO 1 (Finalità e competenze della Regione)
1. La presente legge disciplina le attività di controllo sul territorio, nonché la produzione e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali con riguardo alle imprese che hanno sede legale o sedi secondarie o centri d'attività comunque denominati in Lombardia.
2. La Regione individua, all'interno delle proprie strutture competenti in materia di agricoltura, le strutture che svolgono le funzioni del servizio fitosanitario regionale.3. La Regione, attraverso tali strutture svolge i seguenti compiti:
a) il controllo del territorio mediante la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, ornamentali, forestali e relativi prodotti e della vegetazione spontanea;
b) i controlli e le certificazioni per l'importazione, l'esportazione e la circolazione comunitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali;
c) la collaborazione con le strutture preposte ai controlli ed alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati;
d) i controlli di campo e di laboratorio sulle sementi destinate all'esportazione verso paesi terzi o alla commercializzazione in ambito comunitario ed il rilascio del nulla osta per il materiale sementiero proveniente da paesi terzi;
e) la registrazione di produttori, importatori e commercianti all'ingrosso di vegetali sottoposti a controlli fitosanitari e il rilascio agli stessi soggetti dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante CE;
f) l'accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di moltiplicazione di fruttiferi, ortive ed ornamentali, nonché l'accreditamento ed il controllo dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identità varietale;
g) il rilascio delle autorizzazioni regionali al vivaismo;
h) la diagnostica fitopatologica per l'individuazione degli agenti responsabili di malattie o di danni alle piante;
i) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e l'adozione, con deliberazione della Giunta regionale, delle disposizioni tecniche per l'applicazione delle misure agroambientali introdotte dalla normativa comunitaria;
j) l'aggiornamento professionale degli ispettori fitosanitari, dei tecnici e delle imprese, nonché la divulgazione del corretto impiego dei prodotti fitosanitari e delle tecniche di lotta biologica, guidata ed integrata;
k) la predisposizione del piano triennale delle attività fitosanitarie e dei piani annuali di cui all'articolo 3;
l) l'adozione di misure ufficiali, quali l'imposizione di quarantene fitosanitarie, distruzioni o trattamenti antiparassitari di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di organismi pericolosi per l'agricoltura, con la possibilità di eseguire direttamente, o a mezzo di soggetti terzi, opportunamente selezionati, interventi fitosanitari in via di urgenza o in sostituzione di soggetti inadempienti, ai quali sono addebitate le spese di tali interventi;
m) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali previa corresponsione di tariffe che tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002;
n) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi sostenuti;
o) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dalle normative fitosanitarie comunitarie e nazionali.
4. La Regione, nell'attività di ricerca, sperimentazione ed indagine, può avvalersi, anche in regime di convenzione, dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, della fondazione Centro lombardo per l'incremento della floro-orto frutticoltura - Scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della fitopatologia agraria, tra i quali l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, università, laboratori diagnostici ed istituti di ricerca. 

ARTICOLO 2 (Controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali)
1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 3 rientrano i controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso comunitari presenti sul territorio regionale riguardanti l'importazione ed esportazione di prodotti vegetali freschi quali i fiori, l'ortofrutta e gli altri prodotti previsti dalla normativa vigente.
2. L'attività si svolge nel rispetto delle direttive tecniche nazionali, comunitarie ed internazionali allo scopo di evitare l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali all'interno del territorio comunitario. I controlli sono integrati, se del caso, da indagini di laboratorio e sono intensificati in presenza di rischio imminente di introduzione di organismi nocivi.
3. Le modalità tecnico amministrative di rilascio delle certificazioni sono definite con decreto del direttore generale competente utilizzando le procedure, anche informatiche, più idonee ad assicurare, in coordinamento con gli altri uffici pubblici e nel rispetto delle normative vigenti, la massima tempestività al fine di contemperare le esigenze di corretto svolgimento delle operazioni di controllo e quelle di celere svolgimento delle transazioni economiche tra gli operatori del settore. 

ARTICOLO 3 (Piano delle attività fitosanitarie)
1. La Giunta regionale approva il piano delle attività fitosanitarie, con validità triennale, sentito il parere della commissione consiliare competente; nel piano sono individuate le principali problematiche fitosanitarie, le azioni di monitoraggio, controllo, certificazione e di lotta obbligatoria, le priorità d'intervento, nonché le relative previsioni finanziarie. Annualmente sono approvati, con decreto del direttore generale, i relativi piani attuativi. 

ARTICOLO 4 (Ispettori fitosanitari)
1. E' istituito il registro regionale degli ispettori fitosanitari, tenuto dalla competente struttura organizzativa regionale. Nel registro sono iscritti i soggetti in possesso della qualifica di ispettori fitosanitari operanti alle dipendenze o su incarico della struttura organizzativa regionale competente. La conclusione del rapporto di lavoro o dell'incarico comporta la perdita della qualifica e la cancellazione dal registro. La qualifica è attribuita con decreto del dirigente competente, adottato previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:a) laurea in scienze agrarie o equipollente o diploma di laurea breve in materia di protezione delle piante o diploma di perito agrario o agrotecnico;b) attestato di frequenza di specifici corsi di addestramento promossi direttamente dalla struttura regionale competente oppure organizzati da altri soggetti pubblici;c) comprovata esperienza nel settore fitosanitario.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione si avvale di ispettori fitosanitari iscritti nel registro di cui al comma 1, nel quale è indicato anche il numero di tessera attribuito a ciascuno. Gli ispettori fitosanitari sono inoltre iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali). I soggetti già iscritti nel registro nazionale sono iscritti nel registro regionale previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono agenti accertatori ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e rivestono le qualifiche e svolgono le funzioni loro attribuite dal d.lgs. 536/1992. Allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti, gli ispettori fitosanitari possono entrare nei fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, nei locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, nonché nelle aree a verde sia pubbliche che private. Gli ispettori fitosanitari sono, altresì, preposti ai controlli sulla circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, nonché all'applicazione delle misure di protezione necessarie a tutelare il territorio contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi.
4. Nel caso in cui vi sia rischio imminente di diffusione di organismi nocivi, nelle more dell'esecuzione di accertamenti, ovvero dell'emanazione di provvedimenti regionali, gli ispettori fitosanitari possono disporre le misure ritenute idonee nell'ambito e con le modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5.
5. La Regione, a supporto delle attività della competente struttura regionale, può avvalersi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore ed in regime di convenzione, di personale tecnico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, riconosciuto idoneo allo svolgimento di tali attività. Il riconoscimento dell'idoneità è effettuato con decreto del direttore generale. Il personale incaricato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 ed opera sotto il diretto controllo e responsabilità della struttura regionale competente, che ne cura l'aggiornamento obbligatorio e verifica che non sussistano cause ostative all'assunzione dei singoli incarichi. I requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni, sono previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 5. 

ARTICOLO 5 (Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario)
1. La produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali è subordinata al rilascio di un'unica autorizzazione regionale che sostituisce le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività sotto il profilo fitosanitario, ed in particolare:
a) l'autorizzazione al vivaismo;
b) la licenza per la produzione a scopo di vendita delle sementi;
c) l'autorizzazione alla produzione e vendita di materiale di propagazione forestale;
d) l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE;
e) la produzione ed il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite;
f) la produzione e la vendita di piante micorrizate artificialmente;
g) gli accreditamenti come fornitore e l'autorizzazione all'impiego del documento di commercializzazione per i materiali di moltiplicazione di qualità.
2. Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione regionale i rivenditori al dettaglio di piante in vaso e di sementi già confezionate da altri produttori e destinate ad utilizzazioni non professionali, fatta salva la possibilità del controllo di detti materiali da parte della struttura regionale competente.
3. L'autorizzazione regionale, quando connessa alla realizzazione di impianti produttivi, può essere rilasciata nell'ambito del procedimento dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche.
4. E' subordinato alla denuncia di inizio attività l'esercizio: 
a) dell'importazione da paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I e nell'allegato V, parte B della direttiva n. 2000/29/CE, come modificata dalla direttiva n. 2002/89/CE;
b) della commercializzazione all'ingrosso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti contemplati nell'allegato IV, parte A, sezione II e nell'allegato V, parte A della direttiva n. 2000/29/CE;
c) della produzione e vendita di ammendanti, composti, terreni e terricci di coltura ottenuti, anche parzialmente da vegetali, prodotti vegetali o sottoprodotti vegetali.
5. E' istituito il registro regionale fitosanitario, che integra, per quanto concerne le imprese agricole, il sistema informativo agricolo della Regione Lombardia; il registro si compone di due sezioni nelle quali sono, rispettivamente, indicati i soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai sensi del comma 1 ed i soggetti che abbiano denunciato l'inizio attività, ai sensi del comma 4. Il registro regionale fitosanitario è comprensivo del registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 6, del d.lgs. 536/1992 e dei registri ufficiali dei fornitori.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, si definiscono le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le modalità di iscrizione al registro regionale fitosanitario, le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti, le procedure per l'accertamento delle violazioni, la definizione del regime tariffario e le relative modalità di applicazione nonché le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati previa corresponsione di corrispettivi.
7. Alla denuncia di inizio attività si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). 

ARTICOLO 6 (Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario)
1. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario di cui all'articolo 5 devono:
a) consentire agli ispettori fitosanitari il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione e vendita, ai magazzini di vegetali e prodotti vegetali;
b) monitorare lo stato fitosanitario delle colture o delle merci e segnalare immediatamente la comparsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità, secondo le indicazioni tecniche della competente struttura organizzativa regionale;
c) sospendere la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali in caso di infestazioni attribuibili ad organismi nocivi di quarantena e di organismi nocivi alla qualità, secondo le disposizioni della competente struttura organizzativa regionale;
d) conformarsi alle misure ufficiali disposte dalla competente struttura organizzativa regionale;
e) rilasciare il passaporto delle piante CE ed il documento di commercializzazione; tenere le registrazioni secondo quanto prescritto in sede di autorizzazione e iscrizione al registro regionale fitosanitario;
f) conservare per un anno e mettere a disposizione per i controlli la documentazione fitosanitaria e fiscale relativa ad acquisti e cessioni di vegetali e prodotti vegetali;
g) comunicare alla competente struttura organizzativa regionale, la cessazione dell'attività e le variazioni intervenute relative al titolare, al rappresentante legale, alla sede legale o operativa, alle specie vegetali e alle superfici coltivate, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
2. I soggetti titolari di autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali autorizzati all'uso del passaporto delle piante CE garantiscono, l'identificazione delle coltivazioni attraverso una mappa aziendale aggiornata delle superfici e delle strutture; i soggetti, titolari dell'autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, accreditati come fornitori di materiale di moltiplicazione, trasmettono alla competente struttura organizzativa regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la descrizione preventiva dei propri processi di produzione. 

ARTICOLO 7 (Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie)
1. La Regione, nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti ad interventi di lotta obbligatoria, può riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale, stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche più appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, e di controllo delle malattie. 

ARTICOLO 8 (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque effettui l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, contemplati dalla presente legge, in assenza dell'autorizzazione regionale o dell'iscrizione nel registro regionale fitosanitario, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00.
2. Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate ai sensi delle normative fitosanitarie vigenti, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.
3. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario che non ottemperano agli obblighi fissati dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00;
4. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario che non ottemperano agli obblighi fissati dall'articolo 6, comma 1 e comma 2, lettera g), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.
5. Chiunque non rispetti le disposizioni regionali attuative dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria emanati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi), nonchè le decisioni e i regolamenti emanati dall'Unione europea e le loro eventuali disposizioni attuative regionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.
6. Chiunque elimini o manometta contrassegni e sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.
7. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della l.r 90/1983. L'attività di vigilanza e l'accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 4, comma 1. 

ARTICOLO 9 (Disposizioni finali e transitorie)
1. La competente struttura regionale procede d'ufficio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a iscrivere al registro regionale fitosanitario i soggetti già iscritti nel registro ufficiale dei produttori e nei registri ufficiali dei fornitori, rilasciando l'autorizzazione di cui all'articolo 5 in sostituzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dalla Regione.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della l. 987/1931 ed i certificati di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono sostituite d'ufficio.
3. Le domande di autorizzazione al vivaismo o di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori, per le quali, all'entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il provvedimento finale, vengono definite con le disposizioni dell'articolo 5.
4. Sono iscritti di diritto al registro regionale degli ispettori fitosanitari i funzionari regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in possesso della qualifica di ispettore fitosanitario.
5. La Regione definisce con regolamento:
a) le procedure per il rilascio dell' autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1;
b) le modalità per l'iscrizione al registro regionale fitosanitario di cui all'articolo 5;
c) le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti;
d) la definizione del regime tariffario previsto dalla direttiva n. 2000/29/CE e le modalità di applicazione del medesimo;
e) le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati di cui all'articolo 1, comma 3, lettera n) e la definizione dei corrispettivi;
f) le condizioni, le modalità, i termini nonché le procedure per l'applicazione dell'articolo 4, comma 4 per la disposizione di misure idonee in caso di rischio imminente di diffusione di organismi nocivi;
g) i requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 5.
6. La Regione attraverso le strutture organizzative cui sono attribuiti i compiti assegnati al servizio fitosanitario regionale, autorizza, nelle more dell'approvazione di una disciplina nazionale, l'uso del marchio IPPC/FAO sugli imballaggi in legno prodotti sul territorio regionale, verificando la conformità dei processi di trattamento fitosanitario allo standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO, n. 15. 

ARTICOLO 10 (Norma finanziaria)
1. I proventi derivanti dalla corresponsione delle tariffe per le attività di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera m) e i corrispettivi per le attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera n), sono introitati all'UPB 3.3.9 "Proventi derivanti da servizi regionali" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2004 e seguenti.
2. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 3, lettera o) e all'articolo 8, sono introitate all'UPB 3.4.10 "Introiti diversi" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2004 e seguenti.
3. Alle spese per la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i) e comma 4 e per formazione e divulgazione, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera j), si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.2.2.31 "Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale".
4. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva. 

Formula Finale: La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 marzo 2004 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/975 del 16 marzo 1970)