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 Decreto 22 giugno 2004, n. 182

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.

(GU n. 170 del 22-7-2004)


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


    Visto l'articolo 66 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305;
    Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario;
    Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2000/C 28/02 in G.U.C.E. 1° febbraio 2000 recante gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
    Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 13 del 13 gennaio 2001;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante riordino dell'ISMEA e relativo statuto, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);
    Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
    Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio;
    Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1299 del 28 aprile 2004;
   

Addotta il seguente regolamento:


Art. 1.
Finalita'

1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attuato, in conformita' alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, dall'ISMEA attraverso l'istituzione del «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo l'ISMEA e' autorizzato a costituire un'apposita societa' di capitali, anche nella forma di una societa' di gestione del risparmio, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialita' di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacita' operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti, secondo i criteri e le modalita' indicati nella decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti n. 729/A/2000.
4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passivita' onerose, nonche' quelle a favore di imprese in difficolta' finanziaria come definite dalla Commissione europea (comunicazione 1999/C 288/02).

Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:
    - L'art. 66, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' il seguente: «3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235/03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
    - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
    - La comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2000/C 28/02, recante «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 1° febbraio 2000.
    - Il «Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese», pubblicato nella G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001.
    - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200: «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   n. 122 del 28 maggio 2001, e' il seguente: «1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:
        a)-b) (omissis);
        c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
    - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137.
    - La comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante «Aiuti di Stato e capitale di rischio», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 21 agosto 2001.
    - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre l988: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono  essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

Note all'art. 1:
    - Il testo dell'art. 66, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' riportato nelle note alle premesse.
    - Per la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, si rimanda alle note alle premesse.
    - Il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 2.
Natura dell'intervento e soggetti beneficiari

1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta.
2. Le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' ai soggetti organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare, e consistono in:
    a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
    b) prestiti partecipativi.
3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al precedente comma 2.

Art. 3.
Limite delle operazioni finanziarie dirette del Fondo

1. L'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette delFondo sono stabilite:
    A) nella fase di avviamento (start-up) di un'impresa:
        a) fino a 600.000 euro nel caso di imprese residenti nelleregioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
        b) fino a 450.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;
        c) fino a 300.000 euro nel caso di imprese residenti neirestanti territori;
    B) nelle altre fasi iniziali (early stages) di un'impresa:
        a) fino a 1.000.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
        b) fino a 750.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;

        c) fino a 500.000 euro nel caso di imprese residenti nei restanti territori.
2. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa.
3. Il Fondo non effettuera' operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessita' dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.

Art. 4.
Condizioni delle operazioni finanziarie del Fondo

1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.
3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni di preammortamento, e' erogato in unica soluzione ed e' rimborsato con rate semestrali. La remunerazione annua del prestito partecipativo a carico dell'impresa beneficiaria e' cosi' determinata:
    a) il 50% del tasso e' pari al tasso IRS a cinque anni;
    b) il restante 50% e' pari al 50% dell'utile netto dopo le imposte;
    c) comunque il tasso totale non potra' essere superiore al 4,50% annuo.
5. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni minoritarie. In questo caso, qualora il rendimento atteso risulti inferiore al tasso IRS a cinque anni aumentato di 200 punti base, il Fondo puo' rinunciare alla propria quota di rendimento al fine di garantire agli altri investitori un rendimento pari al tasso IRS aumentato di 200 punti base.
6. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita del Fondo avviene tramite la vendita, alle condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).

Art. 5.
Relazione all'ISMEA

1. Gli amministratori responsabili del Fondo, ogni anno, trasmettono all'ISMEA, insieme al bilancio della societa' di capitali costituita ai sensi dell'articolo 1, anche una relazione che illustra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
2. Nel bilancio dell'esercizio dell'ISMEA, redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, un'apposita sezione e' dedicata alla illustrazione dei risultati previsti ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno all'accesso al mercato dei capitali disciplinate nel presente regolamento.

Art. 6.
Disposizioni finali

1. In base a quanto disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli interventi del Fondo e' destinata la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.
2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle attivita' del Fondo sono ripartiti come segue:
    a) una quota pari al 7,5% e' destinata alla societa' di gestione;
    b) la restante parte e' destinata ad alimentare la dotazione del Fondo.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 22 giugno 2004
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno


Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti


Visto, il Guardasigilli: Castelli


Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004


Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 129