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Comunicato

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Rispetto della superfice di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni "seminativi" e della superfice massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2003). 

(GU n. 50 del 1-3-2004) 


In conformita' al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze fornite dall'AGEA, in ordine alla partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1251/99, in favore dei coltivatori di taluni seminativi, l'area di base globale nazionale, fissata in 5.801.200 ettari, non e' stata superata, in via definitiva, per il raccolto 2003.
Conseguentemente, le superfici dichiarate a cereali, a semi oleosi e a colture proteiche sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superfice.
L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/99 in 400.800 ettari, risulta invece superata, in via definitiva, nella misura del 18,483% e, pertanto, le superfici investite a mais, ammissibili ai pagamenti, saranno ridotte nella misura di detta percentuale.
La superficie massima garantita per il grano duro fissata in ettari 1.646.000 nelle regioni tradizionali e' stata superata, in quanto le superfici dichiarate, in via definitiva, risultano pari a 1.740.519 ettari. La superfice massima garantita delle regioni non tradizionali, fissata in ettari 4.000, risulta ugualmente superata in via definitiva, in quanto sono state dichiarate superfici per ettari 16.369.
Il superamento delle predette superfici comporta la riduzione del pagamento supplementare per talune regioni delle zone tradizionali e dell'aiuto specifico nelle aree non tradizionali.
La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso, pari a 239.259 ha, non risulta superata, in quanto gli investimenti a risone per il raccolto 2003 sono risultati, in via definitiva, pari a ettari 221.486. Pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente l'importo unitario previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95.