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Legislazione  giurisprudenza


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Regione Basilicata
Legge Regionale n. 19 del 12-11-200
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“Regolarizzazione dei vigneti di uve da vino impiantati senza alcuna autorizzazione”.
 

(B.U.R.  Basilicata N. 83 del 16 novembre 2004 )
 

 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
 




ARTICOLO 1

1. Per tutte le superfici impiantate senza autorizzazione regionale dal 1 settembre 1993 fino al 31 agosto 1998, vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito riportate, con riferimento esclusivo all’ettaro, vale a dire o un ettaro o frazione dell’ettaro la sanzione è sempre commisurata all’ettaro:


a) abuso commesso in base alla lettera a) del Reg. CE n. 1493/99 art. 2 par. 3, vigneto reimpiantato senza la necessaria autorizzazione per la cui regolarizzazione è prevista solo una sanzione pecuniaria di Euro 258,00 per ettaro;
b) abuso commesso in base alla lettera c) del Reg. CE n. 1493/99 art. 2 par. 3, vigneto impiantato ex novo senza autorizzazione per la cui regolarizzazione è necessaria l’acquisizione di un diritto di reimpianto e il pagamento di una sanzione:

1) nuovo vigneto idoneo esclusivamente alla produzione di vini da tavola: Euro 1.033,00 per ettaro;
2) nuovo vigneto idoneo alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate: Euro 2.582,00 per ettaro.



2. Ai fini della “regolarizzazione” di cui al precedente punto 2) sono assegnate ai conduttori le superfici relative ai diritti virtuali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera c, del regolamento CE 1493/99, fino all’esaurimento della disponibilità assegnata alla Regione Basilicata, tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande.

3. Per gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, le sanzioni stabilite nel presente articolo sono ridotte del 50%.
 

 

ARTICOLO 2


1. I conduttori di vigneti da vino irregolarmente impiantati che non hanno presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla alle strutture regionali competenti entro sessanta giorni dalla emanazione delle procedure di attuazione da parte della Giunta Regionale.

2. Restano valide le domande di regolarizzazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per coloro che non presentino alcuna domanda di regolarizzazione si applica il disposto dell’art. 2 del D.L.vo n. 260/2000.
 

 

ARTICOLO 3
 

1. Le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni saranno utilizzate per attività inerenti lo sviluppo del settore vitivinicolo.
 

 

ARTICOLO 4
 

1. La disciplina delle procedure di attuazione della presente legge è demandata ad apposito provvedimento della Giunta Regionale, da approvarsi entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
 

 

ARTICOLO 5
 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 novembre 04


BUBBICO