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Legislazione  giurisprudenza


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Regione Abruzzo. Legge Regionale n. 14 dell'1-04-2004

Disposizioni urgenti in materia di zootecnia

(B.U.R. Abruzzo n. 12 del 14-04-2004)
 

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
 
ARTICOLO 1
Sospensione della profilassi “blue tongue”

1. La Regione Abruzzo, in considerazione del gravissimo danno risentito da tutto il  settore zootecnico regionale, sospende dalla data di entrata in vigore della presente  legge la campagna di profilassi “blue tongue” nell’ambito del territorio regionale fino al  31.12.2004.

ARTICOLO 2
Deroga al divieto di movimenti interni

1. In deroga ad ogni altra contraria disposizione, è consentita, per le aziende della  Regione, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione dei capi animali  non vaccinati, nell’ambito del territorio regionale, e fino al termine di cui all’art. 1.

ARTICOLO 3
Rimborso danni

1. La Giunta regionale procede all’erogazione delle indennità previste dall’art. 2, comma  1 lettere b) e c) della L.R. 23 ottobre 2003, n. 15 – Interventi a sostegno delle aziende  zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e  veterinarie

ARTICOLO 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione  Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1 Aprile 2004