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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 50 del 23 dicembre 2004

 

Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.

 

(B.U.R. Abruzzo n. 1 del 7 gennaio 2005)


 

                                                             
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:


 


ARTICOLO 1
Ambito di applicazione e finalità


1. La Regione Abruzzo con la presente legge disciplina la macellazione ad uso familiare effettuata nei macelli autorizzati e al di fuori degli impianti di macellazione, per la tutela della salute pubblica, dell’interesse dei consumatori e dell’economia agricola, in particolare quella delle zone montane e disagiate.

2. Ai fini della presente legge si intende per “allevatore” la persona fisica che abbia notificato ai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio il possesso di animali da allevamento. Si intende per “Servizio Veterinario” il Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.
 


 
ARTICOLO 2
Disposizioni generali

 

l. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al commercio può essere praticata dagli allevatori in qualsiasi impianto di macellazione senza alcun limite numerico con le modalità e le procedure stabilite dal D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286.

2. La macellazione degli equini, dei bovini, degli ovini e dei caprini di età superiore a 12 mesi o che abbiano cambiato almeno un incisivo da latte, per la produzione di carni destinate ad essere consumate direttamente dalla famiglia dell’allevatore, avviene nei macelli autorizzati situati nel territorio della ASL nella quale si trova l’allevamento.

3. Possono essere macellati presso l’allevamento di provenienza:

  1. i volatili da cortile, i conigli e la piccola selvaggina allevata (fagiani, lepri, storne, ecc.) sia per il commercio diretto dal produttore al consumatore nel luogo di produzione - nel qual caso la macellazione avviene in presenza ed a richiesta dell’acquirente - sia per il consumo della famiglia dell’allevatore;

  2. i suini, gli ovini ed i caprini di età inferiore a 12 mesi o che non abbiano cambiato alcun incisivo da latte e gli struzzi ed i cinghiali allevati, per l’esclusivo consumo della famiglia dell’allevatore.

4. Le macellazioni per il consumo della famiglia dell’allevatore possono essere praticate negli impianti a Capacità Limitata, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 286/94, anche in eccesso rispetto al tetto massimo consentito.

 


ARTICOLO 3
Limiti e modalità di macellazione


1. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell’allevatore è consentita entro i seguenti limiti numerici annuali:

  1. n. 1 equino o n. 1 bovino adulto o n. 2 vitelli o puledri.

  2. n. 5 suini grassi

  3. n. 6 fra ovini o caprini adulti

  4. n. 10 fra agnelli o capretti

2. Per la macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell’allevatore sono seguite le modalità contenute nell’allegato alla presente legge.

3. Con provvedimento della Giunta regionale l’allegato di cui al comma 2 può essere modificato per adeguarlo agli aggiornamenti normativi o tecnico-scientifici.

4. La Giunta regionale può disporre la sospensione della macellazione presso il domicilio dell’allevatore in relazione ad emergenze epidemiologiche o alla presenza, in determinati territori, di malattie zoonotiche.

 

 
ARTICOLO 4
Sanzioni


1. Le violazioni alla presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 con le procedure di cui alla L.R. 19.7.1984, n. 47: Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria.

 

 
ARTICOLO 5
Norma transitoria


1. La macellazione degli ovini e dei caprini di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) è sospesa in relazione alla definizione di Materiale a Rischio Specifico per Encefalopatie Trasmissibili.

 
 
ARTICOLO 6
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 


 
Formula Finale:


La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


Data a L’Aquila, addì 23 Dicembre 2004