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Decreto 14 novembre 2003

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002. 

(GU n. 296 del 22-12-2003) 


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35;
Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione del 6 maggio 2002;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;
Visto il regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/03 del 1° luglio 2003;
Vista la legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 426 del 19 ottobre 1999, concernente "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 27 ottobre 1999, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, concernente "Modalita' di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva";
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1990), in particolare l'art. 4, comma 3;
Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 13 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' applicative nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 1019/02, in appresso denominato "regolamento", con particolare riferimento alla disciplina degli imballaggi di cui all'art. 2, della designazione dell'origine di cui all'art. 4 e delle indicazioni facoltative che possono figurare in etichetta di cui all'art. 5 del "regolamento".
2. Sono fatte salve, per quanto compatibili con il "regolamento", le disposizioni previste, anche negli specifici disciplinari di produzione, per prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 2.
Imballaggi
1. Gli oli di oliva commestibili destinati al consumatore finale sono presentati preimballati in recipienti ermeticamente chiusi di capacita' massima pari a 5 litri.
2. Gli oli di oliva commestibili destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettivita' simili possono essere presentati preimballati anche in confezioni di capacita' massima pari a 25 litri.
3. Tali imballaggi, di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle quantita' nominali unitarie di cui all'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrita' dopo la prima utilizzazione.

Art. 3.
Designazione dell'origine
1. La designazione dell'origine degli oli extravergini e vergini di oliva figura attraverso l'indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa del nome geografico di uno Stato membro o della Comunita' o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del "regolamento".
2. Ai fini del coordinamento delle attivita' di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 4 e 9, paragrafo 2 del "regolamento", il codice di identificazione alfanumerico comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento.
3. In applicazione dell'art. 9, paragrafo 3 del "regolamento", le imprese di condizionamento riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2815/98, che soddisfano i requisiti di riconoscimento per la campagna 2001/2002, conservano la titolarita' del provvedimento gia'
ad esse attribuito.
4. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al comma 2 sono comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, entro i successivi trenta giorni.

Art. 4.
Informazioni ed indicazioni facoltative
1. Le imprese di produzione, di condizionamento e di vendita figuranti in etichetta dovranno tenere a disposizione degli organi di controllo gli elementi giustificativi delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del "regolamento" al fine di consentire i controlli medesimi, nonche' in caso di superamento dei limiti fissati in tali articoli, di consentire all'organo di controllo medesimo di poter esperire la procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 del "regolamento", per l'ammissione della tolleranza riscontrata.

Art. 5.
Controlli
1. Ai controlli previsti dal "regolamento" provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - avvalendosi anche dell'Agecontrol S.p.a., secondo modalita' operative successivamente stabilite dal Ministero stesso.

Art. 6.
Verifiche
1. Alle verifiche previste all'art. 8, paragrafo 2, del "regolamento" provvede l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero.
2. Lo stesso Ispettorato cura l'espletamento delle relative procedure nei confronti dei soggetti specificati alle lettere a), b) e c) del richiamato art. 8, paragrafo 2, nonche' la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 10 del "regolamento" stesso. 

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2003
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2003 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 232