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Decreto 29 marzo 2002

 

Ministero della Salute - Recepimento della direttiva n. 2001/57/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.

(Pubblicato su GU n. 87 del 13-4-2002)

 

 Il Ministro della Salute

 

 Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera h);

 Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

 Visto l'art. 19 del 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

 Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002);

 Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto 19 maggio 2000;

 Vista la direttiva della Commissione n. 2001/57/CE del 25 luglio 2001, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

 Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/57/CE con la quale sono fissati limiti massimi di residui provvisori comunitari per il fluroxipir, sostanza attiva inseritta in allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

 Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000, e successive modifiche;

 

 Decreta:

 Art. 1.

 Campo di applicazione

 1. Il presente decreto stabilisce:

 a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;

 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;

 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;

 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.

 

 Art. 2.

 Limiti massimi di residui

 1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.

 2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.

 

Art. 3.

 Intervalli di sicurezza

 1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.

 

Art. 4.

 Disposizioni che permangono in vigore

 1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001, non modificate dal presente decreto.

 2. I limiti massimi di residuo relativi al fluroxipir si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

 Roma, 29 marzo 2002

 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 243

 

Allegati:

pag. 1

pag. 2

pag. 3