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Decreto 31 gennaio 2002 

Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.

aggiornato al D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005

 

(GU n. 72 del 26-3-2002) 

 


Il Ministro della Salute

ed
Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

di concerto con

Il Ministro degli Affari Regionali

ed
Il Ministro per l'innovazione e le Tecnologie


Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21 gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano e, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione delle tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le modalita'  e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, nonche' per la trasmissione informatica dei dati;
Ritenuta la necessita' di determinare le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 dinanzi citato;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 dicembre 2001 e 31 gennaio 2002;

 

Decretano:

Art. 1.(*)

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina;
b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente decreto. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:
1) codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
2) sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
3) numero progressivo dell'allevamento all'interno di quel comune (tre caratteri);
c) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda intesa come unita' epidemiologica e, in caso di piu' allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare un'unita' distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:
1) codice azienda (di cui al punto precedente);
2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
3) codice ISTAT della specie animale;
d) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
e) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo e' individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'azienda;
f) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus;
g) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere avviato solamente alla macellazione;
h) stabilimento di macellazione: stabilimento autorizzato dall'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
i) autorita' competente: il Ministero della salute, e, ciascuno per la propria competenza: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende unita' sanitarie locali, l'AGEA e gli organismi pagatori;
j) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e' accettato e registrato nella Banca dati nazionale, con le modalita' stabilita dal manuale operativo;
k) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dalla autorita' competente al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe con quanto rilevabile ad un controllo;
l) certificato elettronico di identita': l'abilitazione per l'accesso alla banca dati nazionale;
m) manuale operativo: manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina emanato si sensi dell'art. 6, comma 2;
n) evento: ogni notizia riguardante il singolo capo ovvero l'allevamento.


(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005

Art. 2.(*)

Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi della specie bovina

1. Le principali finalita' dell'anagrafe bovina sono:
a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalita' della rete di epidemiosorveglianza);
b) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
c) assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitari.
2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi:
a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;
b) i passaporti per gli animali;
c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;
d) la banca dati informatizzata.
3. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
a) i detentori degli animali;
b) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;
c) i fornitori di marchi auricolari inclusi i produttori e i distributori;
d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche;
e) i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali;
f) AGEA e organismi pagatori;
g) le regioni e le province autonome;
h) il Ministero della salute.
4. L'anagrafe bovina si basa:
a) sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione;
b) sulla registrazione degli eventi nella banca dati nazionale, da effettuarsi nei tempi stabiliti dal presente decreto.
5. L'Azienda unita' sanitaria competente a livello territoriale certifica l'iscrizione del capo nella banca dati nazionale e conseguentemente rilascia e vidima il documento individuale degli animali, denominato passaporto.
 

(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005

Art. 3.

Marchi auricolari

1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme a quanto stabilito in allegato I. Sono fatte salve le diverse modalita' di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1 gennaio 1998, non destinati agli scambi intracomunitari.
2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.
3. In conformita' alle procedure operative di cui all'art. 6, comma 2, l'assegnazione dei codici individuali dei marchi auricolari spettanti a ciascun allevamento e' effettuata dalla banca dati nazionale in collaborazione con il servizio veterinario della ASL competente.

4. Il fornitore di marchi auricolari consegna, previa registrazione nella banca dati nazionale ed in conformita' alle procedure operative di cui all'art. 6, comma 2, al detentore degli animali, i marchi auricolari richiesti per l'allevamento e per ciascun marchio una cedola identificativa del bovino prestampata con il numero della marca ed i dati dell'allevamento stesso, conforme al modello riportato nell'allegato II.

5. I marchi possono essere commercializzati solo previa certificazione di conformita' del Ministero della salute. I criteri e le modalita' per ottenere la certificazione sono emanati dal Ministro della salute, con decreto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

 

Art. 4.(*)

Passaporto
1. Il servizio veterinario della Azienda unita' sanitaria locale competente provvede al rilascio e alla vidimazione del passaporto, entro quattordici giorni dalla notifica del detentore di cui all'art. 7, comma 5, per gli animali identificati conformemente all'art. 3, dopo l'iscrizione e la verifica del capo nella banca dati nazionale. A certificazione dell'avvenuta verifica della presenza dei dati nella banca dati nazionale, sul passaporto dovra' essere presente un codice attribuito dal Centro servizi nazionale. Il modello del passaporto e' conforme al modello riportato nell'allegato III.
2. Il Servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria competente puo' autorizzare uno dei soggetti di cui all'art. 14 per la sola stampa del passaporto secondo modalita' tecniche stabilite dal manuale operativo.
3. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di identificazione della madre puo' essere omessa sul passaporto, di cui al comma 1 esclusivamente per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998.
4. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, ferme restando le norme a tutela del benessere animale, tenuto conto che gli animali il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono idonei al trasporto ai sensi del decreto legislativo n. 532/1992 e decreto legislativo n. 388/1998, e' consentita la movimentazione intraregionale di un vitello di meno di quattro settimane di eta', correttamente identificato e accompagnato dalla cedola identificativa e dalla dichiarazione di provenienza (mod. 4). Il trasporto deve avvenire alle seguenti condizioni:
a) il detentore dell'azienda di origine appone le marche auricolari, registra il capo nel registro di cui all'art. 5 e nella banca dati nazionale;
b) gli animali devono essere trasportati direttamente dall'allevamento di nascita all'allevamento di destinazione;
c) la movimentazione deve avvenire esclusivamente in ambito regionale;
d) in deroga al disposto della lettera c) il trasporto del capo puo' avvenire unicamente tra regioni sulla base di un apposito accordo stipulato dalle regioni interessate.
6. Le regioni con proprio regolamento definiscono obblighi e responsabilita' dei soggetti detentori relativamente alle operazioni di trasporto e consegna di cui alla lettera c) e d) e gli adempimenti necessari al fine della tracciabilita' dei capi, in ogni momento della vita dell'animale.
7. Entro sette giorni dall'arrivo del capo il detentore dell'azienda di destinazione trasmette la cedola identificativa e la dichiarazione di provenienza (mod. 4) alla azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che provvede a stampare il passaporto. Sul retro del passaporto il nuovo detentore riporta il passaggio di proprieta' del vitello.

 

(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
 

 

Art. 5.

Registrazione
1. Ogni azienda ed ogni allevamento, come definiti all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), devono essere registrati presso il servizio veterinario territorialmente competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e devono essere registrati nella banca dati nazionale.
2. Il titolare dell'azienda deve comunicare al servizio veterinario competente ogni variazione relativa alla propria azienda entro sette giorni dall'evento.

3. Il servizio veterinario dell'A.U.S.L. competente registra presso la BDN ogni variazione relativa alle aziende e agli allevamenti che insistono sul territorio di competenza.

4. Ogni azienda deve avere un registro aziendale. Il registro aziendale e' rilasciato e tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed e' conforme al modello riportato nell'allegato IV al presente decreto. Nel caso in cui in una stessa azienda siano presenti piu' allevamenti a ciascun proprietario e' rilasciato un registro aziendale.

5. Per gli animali della specie bovina il registro aziendale puo' essere realizzato anche in via informatica, con modalita' dirette ad impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalita' stabilite nel manuale operativo previsto all'art. 6, comma 2.

 

Art. 6.

Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina

1. La Banca dati nazionale (BDN) informatizzata e' unica ed e' realizzata in conformita' con quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; garantisce le funzionalita' citate al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento CE n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte dal Comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.(*)

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione del soggetto interessato al fine di garantire l'interoperabilita' della BDN e del SIAN.

 

(*) N.d.R.: Comma cosi modificato dal D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005

Art. 7.(*)

Compiti del detentore

1. Il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, deve tenere debitamente aggiornato il registro di cui all'art. 5, comma 4. Entro tre giorni dall'ingresso in stalla, dall'uscita dalla stalla, ovvero dalla marcatura dei capi, il detentore riporta nel registro, almeno le seguenti informazioni:
a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la razza;
b) la data del decesso per gli animali morti in allevamento;
c) per gli animali che lasciano l'allevamento: la data di partenza, il codice di identificazione dell'azienda o dello stabilimento di macellazione di destinazione, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'allevamento o dello stabilimento di macellazione di destinazione, ai quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4);
d) per gli animali che arrivano nell'allevamento: la data di ingresso in stalla, il codice di identificazione dell'azienda dalla quale l'animale proviene e gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).
2. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista i marchi auricolari presso le figure previste all'art. 2, comma 3, lettera c) registrati nell'elenco di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). Il detentore puo' acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.
3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.
4. Entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui e' nato, il detentore appone i marchi auricolari previsti all'art. 3 e trascrive le nascite nel registro di cui all'art. 5.
5. Entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari il detentore registra nella banca dati nazionale le informazioni di cui al comma precedente ovvero puo' comunicarle formalmente al servizio veterinario della Azienda unita' sanitaria locale competente attraverso la consegna della documentazione prevista (cedola), correttamente compilata. La ASL provvede alla registrazione nella banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione, e provvede a conservare tale documentazione agli atti. Nella banca dati nazionale dovra' essere registrata anche la data di ricevimento della comunicazione ovvero della notifica.
6. Entro i sette giorni successivi ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, il detentore di animali della specie bovina importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio comunitario appone al capo, nelle modalita' indicate dal presente decreto e dal manuale operativo, i marchi auricolari di cui all'art. 3.
7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 5 e, in ogni caso, prima che gli animali lascino l'azienda, il detentore registra nella banca dati nazionale le importazioni ovvero le comunica formalmente al servizio veterinario della Azienda unita' sanitaria locale competente, consegnando la documentazione prevista correttamente compilata. La ASL provvede alla registrazione nella banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione, e ne conserva copia. Nella banca dati nazionale dovra' essere registrata anche la data di ricevimento della comunicazione ovvero della notifica.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 6 non occorre procedere all'identificazione di quegli animali importati da Paesi terzi, destinati ad un macello situato nel territorio nazionale e che debbano essere effettivamente macellati entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.
9. Il detentore:
a) e' responsabile della corretta tenuta dei passaporti, delle cedole identificative, dei marchi auricolari e del registro aziendale;
b) completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto, inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma negli spazi previsti;
c) compila la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi comunitari;
d) comunica entro 48 ore all'autorita' di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale lo smarrimento ovvero il furto degli animali ovvero il furto o lo smarrimento della documentazione di cui alla lettera a). La ASL competente provvedera' alla registrazione delle comunicazioni nella banca dati nazionale;
e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale.
10. Il detentore comunica alla banca dati nazionale ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento.
11. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 10 nella banca dati nazionale secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della Azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale.
12. Per le operazioni di cui ai precedenti commi 5, 7, 10 e 11, il detentore puo' avvalersi, previa specifica delega, di uno dei soggetti di cui all'art. 14 del presente decreto. Il soggetto delegato provvede alla registrazione delle informazioni in banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione prevista dal manuale operativo e la conserva agli atti. In banca dati nazionale dovra' essere registrata anche la data di ricevimento della comunicazione ovvero della notifica. Il soggetto delegato registra gli eventi comunicati dal detentore sulla base di un protocollo progressivo. Le comunicazioni degli eventi fatte da parte del detentore ad uno dei soggetti delegati di cui all'art. 14, sono equiparate a quelle fatte all'autorita' competente.
13. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione di provenienza (mod. 4) dovra' essere compilata sulla base dei dati correttamente registrati nella banca dati nazionale e riportati sul passaporto secondo le modalita' previste dal manuale operativo.

 

(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
 

 


Art. 8.

Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione

1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione preventivamente registrato nella BDN:
a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, cosi' come definite nel manuale operativo;
b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.


Art. 9.(*)

Compiti dei fornitori dei marchi auricolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e' registrato nella banca dati nazionale a seguito di domanda di riconoscimento conforme al modello riprodotto nell'allegato V.
2. I fornitori di marchi auricolari sono cancellati dall'elenco nel caso di produzione e distribuzione di marchi non conformi a quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.
3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale l'elenco dei marchi forniti a ciascun allevamento, contestualmente alla consegna, secondo le modalita' definite nel manuale operativo.
4. Nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite anche le regioni e le Aziende unita' sanitarie locali, che siano state iscritte a seguito di richiesta al Ministero della salute. In questo caso i suddetti soggetti assumono gli stessi obblighi previsti a carico delle figure di cui all'art. 2, comma 3, lettera c).

 

(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005

Art. 10.

Compiti del servizio veterinario delle aziende unita' sanitarie locali

1.            Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale:

a) e' connesso alla BDN;

b) rilascia e vidima il passaporto di cui all'art. 4;

c) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni previste per l'identificazione e registrazione degli animali ed in particolare effettua i controlli previsti dal regolamento (CE) 2630/1997 e successive modifiche presso le aziende zootecniche e ne registra l'esito nella BDN secondo le modalita' riportate nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2; il veterinario ufficiale annota il proprio nome, la data del controllo e la propria firma sul

registro previsto all'art. 5;

d) registra ed aggiorna nella banca dati nazionale le informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti;
e) registra, nella BDN le informazioni relative alle nascite, alle movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non intendono avvalersi della facolta' di registrare direttamente i dati o di avvalersi di convenzioni con altri organismi;

f) registra nella BDN il furto e lo smarrimento di animali, di cedole identificative, dei passaporti e dei marchi auricolari;
g) stampa da sistema e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica. Il nuovo passaporto riporta l'indicazione "DUPLICATO";

h) invia, ai sensi del regolamento (CE) 132/1999 i verbali dei controlli che evidenziano le irregolarita', all'organismo pagatore.

2. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, controllano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e custodiscono per tre anni ai sensi del regolamento (CE) 1760/2000 i passaporti degli animali debitamente annullati.


Art. 11.

Compiti delle regioni e delle province autonome

1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome:

a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza ed in particolare organizzano, coordinano e verificano l'attivita' prevista all'art. 10 da parte dei servizi veterinari delle AUSL;

b) disciplinano le modalita' e le procedure di cui all'art. 5, comma 5.

2. Le regioni e le province autonome sono connesse alla BDN.

3. Ferma restando l'ufficialita' dei dati della BDN, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle procedure definite di cui all'art. 6, comma 2, relative all'uniformita' dei tempi, dei flussi informativi e dei controlli, possono stabilire criteri organizzativi riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alla banca dati regionale, garantendo in tempo reale l'aggiornamento della BDN.


Art. 12.

Compiti del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute:

a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e dei capi bovini prevista all'art. 6 e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Assegna ai detentori o loro delegati il certificato elettronico di identita' che distribuisce per il tramite del servizio veterinario delle AUSL;

b) redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e ne certifica la conformita';

c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del predetto fornitore da tale elenco;

d) comunica alle regioni e province autonome l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche;
e) comunica, per via informatica, ai servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale, alle regioni e alle province autonome, le variazioni relative a ciascun azienda e ai capi ivi detenuti, compresi i movimenti e i capi macellati, per l'espletamento dei compiti previsti agli articoli 10 e 11.

2. Il Ministero della salute, in quanto autorita' competente ai sensi della normativa comunitaria, verifica la corretta applicazione della disciplina prevista dal presente decreto, all'uopo avvalendosi di uno specifico organismo di ispezione.

3. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della salute si avvale del Centro servizi nazionale attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con sede in Teramo.


Art. 13.(*)

Obiettivi degli organismi pagatori

1. La banca dati nazionale deve contenere e rendere disponibili all'AGEA ed agli organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE) n. 3887/92, del regolamento (CE) n. 1254/99, nonche' ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000, almeno i seguenti dati:
a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
1) tipo di produzione;
2) aziende autorizzate decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997;
3) iscrizioni ai libri genealogici di razza;
b) identificativo individuale degli animali della specie bovina:
1) marca auricolare;
2) data di nascita;
3) sesso;
4) razza o tipo genetico;
5) data di entrata in allevamento;
6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine);
7) codice della madre;
8) data di presentazione e codice della domanda di premio;
9) codice del libro genealogico di iscrizione;
c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato:
1) data di uscita dall'allevamento;
2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero codice univoco aziendale della struttura di macellazione;
d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato:
1) data di morte;
e) dati relativi alla macellazione:
1) data di macellazione;
2) marca auricolare;
3) numero di macellazione attribuito alla carcassa;
4) peso della carcassa;
5) classificazione;
6) categoria;
7) codice univoco identificativo della struttura di macellazione;
f) dati relativi ad animali macellati su disposizione dell'autorita' sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi:
1) data di macellazione;
2) causa di macellazione;
3) marca auricolare;
4) esiti positivi test definitivi BSE;
g) anomalie rilevabili nella banca dati nazionale e codificate nel manuale operativo;
h) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:
1) codice aziendale;
2) tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel manuale operativo;
3) data della sanzione;
4) tipo di sanzione;
5) importo della sanzione;
i) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' dalle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:
1) codice univoco dello stabilimento della struttura di macellazione;
2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate;
3) data della sanzione;
4) tipo di sanzione;
5) importo della sanzione;
j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante di cui al decreto legislativo n. 336/1999;
k) anomalie riscontrate nelle domande di premio e nei controlli in loco:
1) allevamento sottoposto a campione;
2) tipo del campione;
3) data del controllo;
4) esito controllo favorevole;
5) esito controllo con anomalie;
6) tipo di anomalie codificate nel manuale operativo;
7) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.);
8) importo della sanzione.
2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel termine previsto dalla normativa comunitaria ovvero dal presente decreto ovvero, in mancanza di termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, da parte:
a) del detentore per i dati di cui alla lettera a), punto 1, lettera b) punto 1-punto 8, lettera c) punto 1 e punto 2, lettera d) punto 1 del comma 1;
b) della struttura di macellazione per i dati di cui alla lettera e) del comma 1;
c) della AUSL per i dati di cui alla lettera a) punto 2, lettera f), lettera h), lettera i) e lettera j) del comma 1;
d) dell'AGEA per i dati di cui alla lettera b) punto 8 e lettera k) del comma 1;
e) della banca dati nazionale per i dati di cui alla lettera g) del comma 1;
f) delle Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche per i dati di cui alla lettera a) punto 3 e lettera b) punto 9 del comma 1;
g) l'Associazione italiana allevatori per il dato di cui alla lettera b), punto 6 nel solo caso degli animali sottoposti ai controlli delle attitudini produttive ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche.
3. L'AGEA e gli organismi pagatori regionali sono connessi alla banca dati nazionale secondo modalita' tecniche stabilite nel manuale operativo.
4. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, ciascuno per quanto di competenza, determinano le modalita' di adeguamento del patrimonio informativo della banca dati nazionale in modo da garantirne l'adeguamento all'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica.
 

(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
 

 

Art. 14.(*)

Assistenza
1. Il detentore, ove non provveda direttamente per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, puo' avvalersi, previa comunicazione, del Servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, oppure opera, conferendo specifica delega, con l'assistenza degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera s), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonche' dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti.
2. Il titolare dello stabilimento di macellazione, ove non provveda direttamente per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, puo' operare con l'assistenza di associazioni o di altre organizzazioni a tal fine delegate ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 oltre che degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; ai fini dell'espletamento di tali adempimenti le regioni possono individuare con proprio regolamento altri soggetti. Nel caso di stabilimenti di macellazione a capacita' limitata il titolare, ove non provveda direttamente per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, puo' avvalersi, previo accordo, del servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, purche' sia garantita, in ogni caso, la comunicazione degli eventi entro i sette giorni previsti.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il detentore e il titolare dello stabilimento di macellazione devono, ove non vi abbiano gia' provveduto, ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al presente decreto, comunicare la volonta' di operare direttamente o di avvalersi del servizio veterinario dell'ASL competente ovvero di uno dei soggetti di cui al comma precedente.
4. Le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche per gli adempimenti di cui al precedente art. 13, comma 2, lettera f) opereranno secondo le modalita' stabilite in ambito S.I.A.N.
5. A.G.E.A. e gli organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita convenzione per le finalita' previste dal presente decreto con i soggetti di cui al comma 1.
6. Il servizio veterinario della Azienda sanitaria competente vigila sulla corretta esecuzione degli adempimenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

 

(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
 


Art. 15.(*)

Coordinamento
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, il Comitato tecnico di coordinamento e composto da:
a) un rappresentante del Ministero della salute;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) un rappresentante del Ministro delle innovazioni e delle tecnologie;
d) un rappresentante del Centro servizi nazionale;
e) un rappresentante di AGEA area coordinamento;
f) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.
2. Il Comitato di cui al comma 1 predispone le procedure di cui all'art. 6, comma 2, e propone le modifiche alla disciplina del presente decreto da adottarsi con le medesime modalita' di emanazione del presente decreto. Il Comitato verifica la compatibilita' della banca dati regionale con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della salute della operativita' della banca dati regionale.
3. Il Comitato di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo si riunisce almeno ogni 3 mesi e si avvale di un tavolo tecnico consultivo a cui partecipano anche i rappresentanti dei soggetti maggiormente rappresentativi di cui all'art. 14.

 

(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni del presente provvedimento a partire dal 1 luglio 2002.

2. Il presente decreto trova applicazione anche nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema nazionale.

Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002


Il Ministro della salute

Sirchia

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

Il Ministro degli affari regionali

La Loggia


Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 170

 

Allegati (modificati dal D.M. 13 ottobre 2004 - pubblicato su GU n. 237 dell'11.10.2005)

(omessi)