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Regione Toscana

Legge regionale del 23-04-2007 n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).

 

(B.U.R. Toscana n. 10 del 2-5-2007)

 

 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:

CAPO I
Disciplina della pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale


ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato BURT, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
2. Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

ARTICOLO 2
Validità degli atti pubblicati

1. Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti pubblicati.
2. La pubblicazione degli atti sul BURT ha valore legale.
3. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all’articolo 10 ha solo carattere informativo.

ARTICOLO 3
Articolazione del BURT

1. Il BURT si articola in due parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4 e 5.
2. Gli atti particolarmente complessi, e comunque i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.

ARTICOLO 4
Parte prima

1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:

a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione;
b) le leggi e i regolamenti regionali;
c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
d) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l’interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;
h) le ordinanze degli organi regionali.

ARTICOLO 5
Parte seconda

1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURT:

a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui all’articolo 4;
b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
f) gli atti della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;
g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;
h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l’attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
k) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.
2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del BURT gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia.

ARTICOLO 6
Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza

1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell’atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
3. Al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, degli atti di cui all’articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), è data comunicazione attraverso la pubblicazione degli estremi sul BURT.

ARTICOLO 7
Richiesta di pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata nella parte seconda del BURT, a seguito di richiesta rivolta alla direzione del BURT da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.
2. La pubblicazione avviene nel testo fornito dagli enti e amministrazioni interessate.

ARTICOLO 8
Termini per la pubblicazione

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.
2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURT.

ARTICOLO 9
Correzione degli errori

1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso all’ufficio del BURT per la pubblicazione, il responsabile dell’ufficio del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.
2. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Giunta regionale presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, la redazione del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato del Presidente della Giunta regionale, che indica la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale parte di esso deve essere sostituita. Se necessario è ripubblicato l’intero testo.
3. Per gli atti di cui al comma 2 approvati dal Consiglio regionale, la comunicazione del Presidente della Giunta regionale avviene a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.4. Per tutti gli atti diversi da quelli normativi, le difformità del testo pubblicato rispetto a quello emanato sono corrette mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell’intero testo.5. La comunicazione di cui al comma 4 è effettuata alla redazione del BURT:
a) dal direttore generale della direzione generale della Presidenza per gli atti della Giunta regionale;
b) dal segretario generale del Consiglio regionale per gli atti del Consiglio regionale;
c) dal dirigente che ha adottato l’atto per gli atti dirigenziali.

ARTICOLO 10
Modifiche testuali, testi coordinati, note

1. Qualora un testo normativo disponga la soppressione, l’aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, si provvede alla pubblicazione sul BURT, in calce al provvedimento di modifica, dell’intera norma, nel testo risultante dalle modifiche, che sono evidenziate con caratteri particolari.
2. Qualora un testo normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, è pubblicato, di norma contestualmente alla pubblicazione del testo normativo, il testo coordinato dell’atto, nel quale le modifiche sono evidenziate con caratteri particolari.
3. Gli estremi dei lavori preparatori sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo normativo.4. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla competente struttura del Consiglio regionale oppure da quella della Giunta regionale nel caso in cui riguardi atti normativi della stessa Giunta.

ARTICOLO 11
Periodicità della pubblicazione

1. Il BURT è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. Le pubblicazioni di urgenza sono disposte anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.

CAPO II
Ordinamento del Bollettino ufficiale


ARTICOLO 12
Direzione, redazione, amministrazione

1. La pubblicazione del BURT è curata dalla struttura organizzativa della direzione generale della Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l’amministrazione del periodico.

ARTICOLO 13
Regole tecniche

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell’ufficio del BURT e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell’atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;g) le modalità dell’invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell’avviso dell’avvenuta pubblicazione del BURT, in modo da realizzare un’informazione tempestiva.
3. Qualora il concerto di cui al comma 1 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decisione del Comitato tecnico della programmazione.

ARTICOLO 14
Consultazione del BURT in rete

1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.

ARTICOLO 15
Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici

1. La consultazione gratuita del BURT sul sito web della Regione Toscana è garantita, con l’opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonchè presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.

2. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 1 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT.

3. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 1 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l’estrazione di copie di atti amministrativi.
4. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURT l’invio per posta di una stampa dell’atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del BURT e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.
5. Presso tutti i comuni della Toscana è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell’ultimo numero del BURT, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 3.

ARTICOLO 16
Spese di pubblicazione

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
2. La pubblicazione degli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente interessato.
3. Per le pubblicazioni degli atti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere h), i), j) e k), effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.
4. Con decreto del responsabile del BURT sono fissate le tariffe di inserzione di cui al comma 3.

ARTICOLO 17
Norma finanziaria

1. Le maggiori spese per l’attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l’anno 2007 ed euro 216.000,00 per l’anno 2008 da imputare all’unità previsionale di base (UPB) di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento” e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.
2. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione” del bilancio pluriennale 2007/2009.
3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:


Anno 2008
- in diminuzione:
UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 327.000,00;
UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00;- in aumento
UPB di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento”, per euro 60.000,00;

Anno 2009
- in diminuzione:
UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 267.000,00;
UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

CAPO III
Banche dati


ARTICOLO 18
Banche dati

1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. Mediante le banche dati di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito web della Regione, oltre agli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURT ai sensi dell’articolo 5:
a) gli atti amministrativi della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi;
b) gli atti amministrativi della Regione esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi;
c) altri atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. 3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione della Giunta regionale o dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.
4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all’utente agevole consultazione e ricerca.

ARTICOLO 19
Disciplina delle banche dati

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza mediante la propria banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e le modalità di accesso alla banca dati stessa.
2. Con atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della Giunta regionale e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.3. Per il Consiglio regionale l’atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell’Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.
4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 18.

CAPO IV
Norme transitorie e finali


ARTICOLO 20
Norma transitoria

1. Per tutto il 2008 i soggetti che garantiscono al pubblico la consultazione in rete del BURT a norma dell’articolo 15, comma 1, rendono disponibile nei propri uffici anche una versione cartacea dei fascicoli del Bollettino relativa all’anno 2008, ottenuta mediante stampa della versione digitale.
2. Per il 2008 e il 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del 50 per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul BURT.

ARTICOLO 21
Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 9/1995

1. L’articolo 42 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), è sostituito dal seguente:

“Art. 42

Pubblicazione nel Bollettino ufficiale e nelle banche dati della Regione Toscana
1. Gli atti di cui all’articolo 41 sono soggetti a pubblicità nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale di disciplina del Bollettino ufficiale della Regione.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione non sostituisce la comunicazione ai destinatari degli atti medesimi, ai sensi dell’articolo 39.
3. Gli atti di cui sia dato pubblico avviso ai sensi dell’articolo 38, comma 3, sono comunque pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, ove tale pubblicazione sia prevista ai sensi della legge regionale.”.

ARTICOLO 22
Modifiche all’articolo 43 della l.r. 9/1995

1. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 9/1995 è abrogato.
2. Il comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 9/1995 è sostituto dal seguente:“5. Gli atti amministrativi regionali richiamati in atti soggetti a pubblicità sono conoscibili con le modalità di cui al capo II.”.

ARTICOLO 23
Modifiche all’articolo 44 della l.r. 9/1995

1. Il comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:“3. Ferma restando l’esclusione della pubblicità, è comunque data conoscenza dell’adozione degli atti di cui al presente articolo, nei modi stabiliti dalla legge regionale che disciplina l’ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione.”.

ARTICOLO 24
Decorrenza

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2008.

ARTICOLO 25
Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le seguenti leggi:

a) legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);
b) legge regionale 3 agosto 2000, n. 63 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 15 marzo 1996, n. 18).

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

IL VICEPRESIDENTE GELLI

Firenze, 23 aprile 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 17.04.2007.