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Regione Sardegna

 Legge Regionale n. 6 del 18-05-2006

 

 Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS).

 

(B.U.R. Sardegna n. 16 del 23 maggio 2006)

 

 

 

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1
Istituzione, finalità e natura giuridica dell’Agenzia.
1. La presente legge istituisce l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna, di seguito denominata ARPAS o Agenzia, in attuazione dell’articolo 03 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento e provvede alla riorganizzazione delle strutture preposte ai controlli ambientali e alla promozione e prevenzione della salute collettiva.
2. L’attività dell’ARPAS è funzionale al perseguimento dell’obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati, con particolare attenzione a quelli agricoli, ed è finalizzata:
a) al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull’ambiente, attraverso il monitoraggio, l’analisi e la previsione dell’evoluzione delle componenti ambientali;
b) a fornire assistenza, consulenza tecnico-scientifica ed altre attività di supporto alla Regione, agli enti locali ed agli altri enti pubblici ai fini dell’espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della programmazione dell’uso del territorio e dell’ambiente, della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale.
3. L’ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale; è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed
al controllo della Giunta regionale.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alla Regione, agli enti locali ed alle aziende sanitarie locali di mantenere o istituire servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell’Agenzia.

ARTICOLO 2
Funzioni
1. L’ARPAS esercita le funzioni di interesse regionale di cui all’articolo 01 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito dalla Legge n. 61 del 1994, e a tal fine provvede:
a) allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti;
b) allo studio, analisi e controllo sull’igiene dell’ambiente e allo studio, analisi e controllo dei fattori geologici, metereologici, idrologici, nivologici e sismici, nonché allo studio, analisi e controllo dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell’ambiente; all’organizzazione e alla realizzazione della cartografia geologica di stato;
c) all’organizzazione ed alla gestione del sistema informativo ambientale regionale e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla validazione, all’elaborazione e alla massima divulgazione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;
d) alla realizzazione ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;
e) all’assistenza tecnico-scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un impatto con l’ambiente, nonché agli enti di prevenzione e di protezione civile, per l’elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria;

f) a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale strategica (VAS), al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC), alla determinazione del danno ambientale;
g) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base, al fine di una più completa conoscenza dell’ambiente e dei processi che lo governano, applicata agli elementi dell’ambiente fisico, ai fenomeni di inquinamento, ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l’ambiente, alle condizioni generali e di rischio, al corretto utilizzo delle risorse naturali e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali e alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli, al monitoraggio e tutela della biodiversità e della Carta della natura;
h) allo studio, all’analisi, alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale, anche tramite l’attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese e alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;
i) alla verifica e controllo di progetti di interventi sull’ambiente;l) alla formulazione agli enti pubblici di proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico e le forme alternative di produzione energetica;

m) all’elaborazione ed alla promozione di programmi di informazione, di educazione ambientale e di formazione e aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;

n) alla collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e con altri enti ed istituzioni nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale;

o) alla collaborazione con centri di ricerca d’eccellenza, universitari e non, con sede in Sardegna e di rilievo nazionale ed internazionale, a partire dal Centro di ricerca internazionale contro la desertificazione NRD-UNISS;
p) alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza e alla costituzione del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267;
q) alla gestione operativa del Centro funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla Legge n. 267 del 1998, ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;
r) alla segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;
s) alla redazione di un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente in Sardegna;
t) ad ogni altro adempimento derivante da successive norme di attuazione della presente legge;
u) all’esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale, in linea con quanto previsto dall’APAT e dal Servizio geologico nazionale – Dipartimento difesa del suolo.
2. In particolare, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, l’ARPAS deve:

a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa caratterizzazione dell’ambiente e del territorio;
b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
c) procedere all’acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l’organizzazione in banche dati, sia attraverso l’accesso ad altre banche dati pubbliche;
d) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali ed alle situazioni derivanti da processi naturali o indotti dalle attività antropiche;
e) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all’uso dell’energia nucleare e in materia di protezione dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;
f) garantire l’aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche nei campi di competenza dell’ARPAS, a livello nazionale ed internazionale;
g) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, i radar meteorologici, i modelli meteoclimatici e svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e climatologiche;
h) fornire qualsiasi altra attività connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale;

i) garantire ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli scopo istituzionali.
3. L’ARPAS garantisce un sistema di pronta reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza, anche a supporto delle attività di protezione civile.
4. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono svolte secondo metodologie concordate e condivise con gli organismi di livello nazionale e comunitario competenti in materia e secondo protocolli operativi uniformi.

5. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario regionale in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi veterinari e di prevenzione, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5
(Norme di riforma del servizio sanitario regionale).

6. Nell’espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell’ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all’espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ARPAS; il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.

7. Il direttore generale dell’ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell’espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.
8. L’ARPAS si avvale anche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per le attività di vigilanza e controllo ambientale o per altre attività compatibili con le funzioni istituzionali dello stesso Corpo forestale.

9. L’ARPAS fornisce servizi principalmente a soggetti pubblici ed enti di diritto pubblico; fornisce servizi ai privati assicurando il rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza; sono in ogni caso incompatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività istituzionali, e quindi vietate, le prestazioni rese a favore di privati che presuppongano sopralluoghi, pareri e valutazioni preventive su tipologie di attività soggette a vigilanza da parte dell’ARPAS stessa.

ARTICOLO 3
Funzioni regionali di coordinamento e di indirizzo
1. La Regione persegue l’obiettivo della massima integrazione, della razionalizzazione e del coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nel campo della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale, al fine di una gestione unitaria e dell’applicazione di protocolli operativi uniformi.
2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della difesa dell’ambiente e dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un atto di indirizzo che individua le rispettive specifiche competenze e le modalità per l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni dell’ARPAS e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in ordine ai controlli che hanno rilevanza ambientale e sanitaria, ai sensi dell’articolo 7 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, d’intesa con l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale:
a) definisce, nell’ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale;

b) emana direttive per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell’articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei provvedimenti posti in essere dall’ARPAS;
c) approva il programma triennale e annuale delle attività dell’ARPAS;
d) approva il bilancio preventivo pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo.

ARTICOLO 4
Sistema informativo regionale ambientale
1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 2, l’ARPAS organizza e gestisce il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale (SIRA) che comprende:
a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici, provvedendo, se necessario, alla loro integrazione, potenziamento e adeguamento, anche con la predisposizione e
gestione di scenari e modelli numerici di interesse ambientale;

b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
2. L’ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale e locale, con il sistema informativo delle aziende sanitarie locali, anche al fine di correlare la mappatura dei siti inquinati, con le banche dati territoriali relative alla prevalenza ed all’incidenza di determinate patologie, con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e dei servizi tecnici (APAT) di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA).

ARTICOLO 5
Programma delle attività
1. L’ARPAS svolge le proprie attività sulla base di programmi pluriennali ed annuali, coerenti con gli indirizzi impartiti dalla Regione. Il programma pluriennale, con valenza triennale, fornisce un quadro revisionale delle tipologie degli interventi, delle risorse necessarie, dei tempi e dei risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale, sia ai dipartimenti provinciali ed ai dipartimenti specialistici regionali; il programma annuale indica in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello dipartimentale, gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati; in prima applicazione il programma annuale dell’Agenzia di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 è approvato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente d’intesa con l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.

ARTICOLO 6
Vigilanza e controllo
1. L’ARPAS è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.

2. Il controllo preventivo viene esercitato dall’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, tramite il competente servizio, dotato del personale necessario allo svolgimento dell’attività di controllo, ai sensi dell’articolo
4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, limitatamente agli atti di cui alle lettere e) ed f) del comma 5 dell’articolo 10.

3. Il controllo consiste nell’accertamento della conformità dell’atto alle norme legislative e regolamentari, nonché nella valutazione della coerenza dell’atto con gli obiettivi generali e le priorità strategiche definite dalla Giunta regionale nell’ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali.
4. Si estende all’ARPAS il controllo di gestione previsto dall’articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione).

ARTICOLO 7
Comitato provinciale per l’ambiente
1. Il comitato provinciale per l’ambiente è l’organismo di coordinamento territoriale per il controllo e la valutazione delle problematiche ambientali del territorio ed è istituito e convocato dal presidente della provincia.

2. Il comitato è composto:
a) dal presidente della provincia, che lo presiede;
b) dall’assessore provinciale dell’ambiente;
c) da tre sindaci eletti dal Consiglio delle autonomie locali con voto limitato a due preferenze al fine di favorire il pluralismo.
3. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARPAS ovvero il direttore del dipartimento provinciale.
4. Alle riunioni del comitato partecipano, qualora se ne presenti la necessità, i sindaci dei comuni interessati da crisi ambientali in atto o potenziali.
5. Il comitato ha il compito di:
a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al direttore generale dell’ARPAS per l’elaborazione dei programmi annuali di attività del dipartimento provinciale;
b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti che sono comunicati al comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 9.
6. Il comitato esprime parere obbligatorio sui programmi provinciali dell’ARPAS.
7. Il comitato resta in carica per la stessa durata del consiglio provinciale e si riunisce almeno quattro volte l’anno, ovvero quando almeno due dei suoi componenti lo richiedano.
8. Ai componenti il comitato non compete alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio.
9. Le province adottano un regolamento di disciplina dello svolgimento delle sedute del comitato.

ARTICOLO 8
Organi dell’ARPAS
1. Sono organi dell’ARPAS:
a) il comitato regionale di coordinamento;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
 

ARTICOLO 9
Comitato regionale di coordinamento
1. Il comitato regionale di coordinamento:
a) verifica l’andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito ai fabbisogni del territorio e raccorda l’attività di gestione dell’ARPAS al sistema delle autonomie locali;
b) esprime parere obbligatorio su:
1) i bilanci preventivi annuali e pluriennali ed il conto consuntivo;
2) il programma triennale ed annuale delle attività.
2. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, il comitato di coordinamento può, in caso di manifesta inattuazione del programma di attività, esprimere motivato parere sull’operato del direttore generale.
3. I pareri del comitato sono espressi entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si intendono comunque espressi in senso favorevole.
4. Il comitato è composto da:
a) l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, che lo presiede;
b) l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;
c) tre componenti in rappresentanza degli enti locali eletti dal Consiglio delle autonomie locali, con voto limitato a due preferenze al fine di favorire il pluralismo, di cui almeno uno in rappresentanza dei comuni o delle province.
5. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.
6. I membri del comitato sono nominati dal Presidente della Regione e restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale.

7. Ai componenti il comitato non compete alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio.
8. Il comitato, su proposta del direttore generale, approva il rapporto annuale sullo stato dell’ambiente in Sardegna, di cui alla lettera s) del comma 1 dell’articolo 2, contenente l’attività svolta ed i risultati conseguiti; la relazione viene trasmessa alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di sanità per eventuali determinazioni.

ARTICOLO 10
Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e dura in carica da tre a cinque anni, prorogabili una sola volta; in fase di prima attuazione il direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell’Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all’articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.
3. L’incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall’ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARPAS ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell’Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla Giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.
5. Il direttore generale in particolare provvede:
a) all’indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale, degli otto dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali, nonché all’assegnazione agli stessi delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, ed alla verifica del loro utilizzo;
b) alla nomina, con provvedimento motivato, del direttore dell’area tecnico-scientifica, del direttore dell’area amministrativa, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici regionali;
c) alla predisposizione dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali, dei programmi pluriennali ed annuali di attività, del conto consuntivo;
d) alla redazione, per la presentazione al comitato regionale di coordinamento, di una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell’anno precedente;
e) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione che definisce in particolare: i compiti e le funzioni dell’Agenzia e dei suoi organi, le modalità di funzionamento della struttura centrale, degli otto dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali di cui agli articoli 13, 14, e 15; i rapporti con i soggetti esterni; le modalità per garantire i servizi istituzionali alla Regione e agli enti locali; la definizione della pianta organica;
f) alla predisposizione ed approvazione del regolamento di contabilità che prevede una contabilità di tipo economico in applicazione della vigente normativa regionale e nazionale in materia di contabilità delle ASL;

g) alla stipula di convenzioni con soggetti esterni;

h) ad assicurare l’uniformità dei livelli di qualità dei servizi, effettuando le opportune verifiche;
i) a fornire al comitato regionale di coordinamento i dati e l’assistenza necessari per l’espletamento dei propri compiti, con particolare riferimento alla redazione del rapporto annuale sull’ambiente.
6. Le determinazioni adottate dal direttore generale dell’ARPAS sono affisse per quindici giorni consecutivi in un apposito albo pretorio istituito nella sede centrale dell’Agenzia; le determinazioni relative agli atti di cui alla lettera b) del comma 5, dopo la loro esecutività, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell’ARPAS.
7. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore dell’area amministrativa o dal direttore dell’area tecnico- scientifica, su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal più anziano d’età; decorsi sei mesi dal verificarsi dell’assenza o dell’impedimento si procede alla sostituzione con la contestuale nomina, con decreto del Presidente della Regione, di un commissario straordinario per la gestione del periodo di vacanza.
8. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di legge o di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, d’intesa con l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, previa contestazione, provvede alla revoca del direttore generale, con
conseguente risoluzione del contratto di lavoro, e alla sua sostituzione; per la gestione del periodo di vacanza si applica la stessa procedura di cui al comma 7; al direttore generale si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.9. In fase di prima applicazione il direttore generale, entro sei mesi dalla nomina, provvede:
a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive e agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell’attività di prevenzione e controllo ambientale e di strutturare, sulla base di questi, la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell’ARPAS;
b) alla ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende sanitarie locali adibiti all’esercizio delle funzioni di competenza dell’ARPAS;
c) alla ricognizione del personale del contingente del Ministero dell’ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l’avvio dell’Agenzia nell’ambito del Progetto operativo ambiente PON – ATAS 2000/2006, di quello preposto al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS) PON - ATAS 2000/2006 e al progetto PON - ATAS 2000/2006 “Linea autorità ambientale”;

d) alla ricognizione del personale, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo ambientale:
1) di proprietà della Regione e/o dislocate presso gli uffici di enti regionali o di enti locali o di proprietà di questi ultimi;
2) di proprietà di altri enti od organismi pubblici regionali che svolgono le funzioni di cui all’articolo 2 della presente legge;

e) alla ricognizione, finalizzata al trasferimento all’ARPAS, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie del Consorzio SAR Sardegna Srl, di Progemisa Spa e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa operante presso i presidi multizonali di prevenzione della Sardegna; sono inoltre trasferiti all’ARPAS i rapporti giuridici in essere del Consorzio SAR Sardegna Srl e di Progemisa Spa che risultino funzionali alle attività di competenza dell’ARPAS;
f) alla presentazione alla Giunta regionale, che l’approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica;
g) alla nomina dei direttori di cui alla lettera b) del comma 5.
10. Il direttore generale, entro i sei mesi successivi alla ricognizione, provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 5.

ARTICOLO 11
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente; il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni.
2. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previsti per i revisori dei conti delle aziende sanitarie locali.

ARTICOLO 12
Articolazione e organizzazione dell’ARPAS
1. Per l’esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l’ARPAS si articola in una struttura centrale, in otto dipartimenti provinciali e in dipartimenti specialistici a valenza regionale.
2. La struttura centrale è organizzata in una direzione generale e in due direzioni di area denominate:
a) area tecnico-scientifica, che provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell’ARPAS;
b) area amministrativa, che svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario.

ARTICOLO 13
Direttore dell’area tecnico-scientifica e direttore dell’area amministrativa
1. Il direttore dell’area tecnico-scientifica ed il direttore dell’area amministrativa coordinano le attività dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e collaborano con il direttore generale al quale forniscono pareri obbligatori sugli atti di rispettiva competenza.

2. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina i due direttori di area scegliendoli tra i dirigenti dell’amministrazione regionale o degli enti regionali, di cui al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 31
del 1998, tra soggetti esterni di cui all’articolo 29 della medesima legge o tra il personale dipendente dell’ARPAS, in possesso dei seguenti requisiti:

a) direttore dell’area tecnico-scientifica: laurea in discipline tecnico-scientifiche e attività di direzione e di responsabilità svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione, deputate allo svolgimento di attività di prevalente interesse per la prevenzione e l’ambiente;
b) direttore dell’area amministrativa: laurea in discipline giuridiche o economiche e attività di qualificata direzione amministrativa svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione.
3. Il direttore dell’area tecnico-scientifica ed il direttore dell’area amministrativa durano in carica quanto il direttore generale e possono essere riconfermati.
4. L’incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall’ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.

ARTICOLO 14
Dipartimenti provinciali
1. Il dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell’area tecnico-scientifica. Il direttore di dipartimento dura in carica quanto il direttore generale dal quale può essere rimosso con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto.

2. I dipartimenti provinciali svolgono l’attività ed i servizi essenziali di base, con particolare riferimento all’attività di controllo ambientale, necessari allo svolgimento delle attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e sulla base delle direttive e con le risorse assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.
3. La rete dei laboratori e degli uffici di misurazione è al servizio dei dipartimenti provinciali e specialistici.
4. I dipartimenti provinciali per le proprie competenze possono essere incaricati di svolgere compiti specifici, a livello interdipartimentale, ove questo sia necessario al fine di garantire un migliore espletamento del servizio ed una maggiore economia delle risorse.

ARTICOLO 15
Dipartimenti specialistici regionali
1. Il dipartimento specialistico regionale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell’area tecnico-scientifica; il direttore di dipartimento dura in carica quanto il direttore generale dal quale può essere rimosso con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto.
2. I dipartimenti specialistici regionali possono essere istituiti in considerazione della necessità di disporre di particolari competenze, che per le loro caratteristiche debbono assolvere a funzioni applicabili in modo uniforme su tutto o parte del territorio regionale.
3. I dipartimenti specialistici regionali svolgono attività inerenti i propri campi di specializzazione e forniscono le informazioni di competenza alla struttura centrale ed ai dipartimenti provinciali interessati.
4. I dipartimenti specialistici regionali svolgono attività sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, secondo le direttive e con le risorse loro assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.

ARTICOLO 16
Trattamento giuridico-economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici

1. Il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una ASL; il trattamento economico del direttore dell’area tecnico-scientifica e di quello dell’area amministrativa è pari al trattamento economico spettante ad un responsabile di struttura complessa di una ASL; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici regionali è pari a quello spettante ad un responsabile di struttura semplice di una ASL.

2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 si applica, per quanto non disciplinato dalla presente legge, il trattamento giuridico previsto per le succitate posizioni funzionali delle ASL.

ARTICOLO 17
Personale e trattamento giuridico ed economico
1. É assegnato all’ARPAS sin dalla sua costituzione:
a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione;
b) il personale del contingente del Ministero dell’ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l’avvio dell’Agenzia, nell’ambito del progetto operativo ambiente PON-ATAS 2000/2006;
c) il personale del contingente del Ministero dell’ambiente preposto al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS) PON - ATAS 2000/2006 e al progetto PON - ATAS 2000/2006 “Linea autorità ambientale”.
2. Le attività dei presidi multizonali di prevenzione non riconducibili alle competenze dell’ARPAS sono svolte, dalla data di avvio dell’Agenzia, dalle aziende sanitarie locali sulla base delle proprie competenze, così come previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999.
3. Il direttore generale, ultimata la ricognizione di cui al comma 9 dell’articolo 10, definisce la dotazione organica, predispone il regolamento di organizzazione comprensivo della pianta organica e lo sottopone all’approvazione del comitato regionale di coordinamento, che lo approva entro quindici giorni.
4. Entro due mesi dall’approvazione del regolamento di cui al comma 3, il personale delle aziende sanitarie locali ed il personale operante nelle strutture della Regione, degli enti locali e degli enti strumentali della Regione che svolge, alla data di costituzione dell’ARPAS, le attività tecnico-scientifiche di cui all’articolo 2, può chiedere di essere assegnato all’Agenzia nella qualifica equivalente a quella posseduta.
5. Entro i successivi due mesi il direttore generale formula all’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, che la approva entro quindici giorni, la proposta di mobilità per il personale di cui al comma 4.

6. Alla mobilità del personale di cui al comma 4 si provvede con decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentiti gli Assessori regionali della difesa dell’ambiente e dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.

7. L’inquadramento nell’ARPAS del personale di cui alla lettera e) del comma 9 dell’articolo 10 è riservato ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2004 ed è subordinato al superamento di apposite procedure concorsuali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

8. I posti in organico non coperti dopo l’attivazione dei provvedimenti di mobilità di cui al comma 6 e di inquadramento di cui al comma 7, sono ricoperti mediante concorsi pubblici; ai trasferimenti di personale, di cui ai
commi precedenti, conseguono le riduzioni di organico e finanziarie previste dal comma 2 dell’articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994.
9. Al personale dell’ARPAS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto della sanità; ad esso è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell’ente di provenienza.
10. In caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all’inquadramento nell’ARPAS, la differenza stipendiale verrà corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

11. Il personale dell’ARPAS non può assumere, a favore di soggetti terzi, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione dei lavori in campo ambientale.

ARTICOLO 18
Assegnazione di beni
1. Sono trasferiti all’ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione, relativi all’esercizio delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 2.
2. A seguito della ricognizione di cui al comma 9 dell’articolo 10 sono assegnati all’ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche, di progettazione e di monitoraggio e le dotazioni finanziarie riguardanti l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2:
a) delle aziende sanitarie locali;
b) della Regione, degli enti regionali e degli enti locali se di proprietà della Regione;
c) di altri enti e organismi pubblici regionali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove l’attivazione di una procedura diretta all’acquisizione dei beni mobili, immobili, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche, di progettazione e monitoraggio disponibili e delle dotazioni finanziarie del Consorzio SAR Sardegna Srl e di Progemisa Spa, necessarie per lo svolgimento delle funzioni dell’ARPAS.

4. I beni di cui ai commi 2 e 3 sono trasferiti all’Agenzia con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, d’intesa con l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.
5. Entro un anno dall’avvio dell’attività dell’Agenzia, in corrispondenza dell’approvazione del primo programma pluriennale ed annuale, il Presidente della Regione, sulla base della relazione del direttore generale di cui alla lettera f) del comma 9 dell’articolo 10, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, d’intesa con l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, può disporre, con proprio decreto, il trasferimento all’Agenzia di ulteriori risorse e strutture degli enti e organismi di cui ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 19
Dotazioni finanziarie
1. Le entrate dell’ARPAS sono costituite da:
a) una quota del Fondo sanitario regionale, non inferiore allo 0,4 per cento, destinata al finanziamento della prevenzione e dei controlli ambientali, determinata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente e dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale in rapporto alle attività attribuite all’ARPAS;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l’espletamento delle attività dell’ARPAS;
c) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all’ARPAS dagli enti locali;
d) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe per prestazioni a favore di privati, stabilite con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 02 del decreto legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994, nonché da altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
e) introiti derivanti dall’effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;
f) risorse regionali destinate a finanziare Progemisa Spa e il Consorzio SAR Sardegna Srl;
g) finanziamenti statali e comunitari;
h) eventuali lasciti e donazioni;
i) ogni altro finanziamento acquisito in conformità delle norme che ne disciplinano l’attività.

ARTICOLO 20
Norma transitoria
1. Alla data di istituzione dell’ARPAS sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, e le loro funzioni sono garantite dai dipartimenti di cui all’articolo 14. L’ARPAS subentra ai presidi multizonali di prevenzione, in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti contrattuali.
2. Nelle more dell’effettivo avvio dell’ARPAS, e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi, tutte le spese relative all’esercizio delle attività di competenza dei presidi multizonali di prevenzione-dipartimenti provinciali continuano a gravare sui fondi di esercizio delle aziende sanitarie locali.

3. In fase di prima applicazione della presente legge vengono istituiti due dipartimenti specialistici a valenza regionale: uno a Sassari per le tematiche meteorologiche ed agrometeorologiche ed un altro a Cagliari per le tematiche geologiche.
4. Fino all’adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale nell’ARPAS e di trasferimento dei beni, conseguenti alla ricognizione di cui alla lettera e) del comma 9 dell’articolo 10, l’ARPAS si avvale per le proprie funzioni, di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl, sulla base di apposite convenzioni.

ARTICOLO 21
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l’attuazione della presente legge sono valutate in euro 980.000 annui; alle stesse si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S05.014.

ARTICOLO 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 maggio 2006

Soru