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Regione Molise

Legge Regionale n. 11 del 26-06-2006

 

 Modifiche ed Integrazioni della Legge Regionale 13 dicembre 1999, n. 38, recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM)".

 

(B.U.R. Molise n. 19 del 1 luglio 2006)
 

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
1. All'allegato 1 della legge regionale n. 38/1999, ove è definita la ripartizione delle competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra AA.- SS.LL. ed ARPA Molise, tra le competenze la cui responsabilità primaria è attribuita ai Dipartimenti di prevenzione, alle parole "controlli impiantistici preventivi e periodici" sono aggiunte le parole: "nei luoghi di vita e di lavoro".
2. Al medesimo allegato 1, tra le competenze la cui responsabilità primaria è attribuita all'ARPA Molise, all'espressione "controlli impiantistici preventivi e periodici in campo ambientale" è aggiunta l'espressione: "nonché gli altri controlli di tipo impiantistico o tecnico-ingegneristico e strumentale demandati da specifiche fonti normative nazionali o regionali, ivi comprese le verifiche di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 162/ 1999 e successive modifiche".
3. Allo stesso allegato 1, tra le competenze attribuite alle AA.SS.LL., le parole "igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche" sono sostituite dalle parole: "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";

inoltre, tra le competenze attribuite all'ARPA Molise, le parole "radioattività ambientale o OEM"sono sostituite dalle parole: "radioattività ambientale e C.E.M.".

ARTICOLO 2
1. All'articolo 24 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:
"14. Il personale assegnato al soppresso Settore Impiantistico-Antinfortunistico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge che introduce il presente comma, può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., secondo il proprio profilo professionale e posizione funzionale, con relativo ampliamento delle dotazioni organiche, in ordine allo svolgimento delle competenze sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro".

ARTICOLO 3
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. In particolare per l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, le AA.SS.LL. utilizzano, anche, in regime convenzionale, le strutture"tecnico-ingegneristiche e strumentali dell'ARPA Molise".

ARTICOLO 4
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è così sostituito:
"3. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda omnicomprensiva pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute, da liquidare con riferimento alla sede di residenza e nei limiti e con le modalità stabiliti per i dirigenti dello Stato".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:
"4. Al Presidente del Collegio dei Revisori è corrisposta una maggiorazione del 20% dell'indennità spettante ai singoli componenti".

ARTICOLO 5
1. La lettera a) dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è così sostituita:
"a) un finanziamento regionale destinato alla copertura delle attività istituzionali dell'Agenzia definito annualmente dalla Giunta regionale".

ARTICOLO 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 26 giugno 2006